10.2009.705
Commettere vie di fatto contro una persona, senza tuttavia cagionarle un danno al corpo e alla salute; utilizzare abusivamente un impianto di telecomunicazione per inquietare o importunare la ex-convi
21 ottobre 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2009.705
Data decisione, Autorità:
21.10.2010, PRPEN
Titolo:
Commettere vie di fatto contro una persona, senza tuttavia cagionarle un danno al corpo e alla salute; utilizzare abusivamente un impianto di telecomunicazione per inquietare o importunare la ex-convivente
ABUSO DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI
VIE DI FATTO
art. 126 cpv. 1 CPS
art. 179septies CPS
Incarto
n.
10.2009.705
DA
4923/2009
Bellinzona
21
ottobre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Marco Agustoni per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di 1. vie di fatto,
per avere, a __________,
durante il periodo dal __________ 2009 al __________ novembre 2009, commesso
vie di fatto contro LESA 1, senza tuttavia cagionarle un danno al corpo e alla
salute, in particolare spintonandola, dandole delle sberle, trattenendola con
forza per le braccia, ecc;
2. abuso di impianti di
telecomunicazioni,
per avere, a __________,
durante il periodo dal __________ agosto 2009 al __________ novembre 2009, per
malizia o per celia, utilizzato abusivamente un impianto di telecomunicazione
per inquietare o importunare la ex-convivente LESA 1 telefonandole con una frequenza
di 2 fino a 20 volte al giorno, a volte insultandola e minacciandola;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 126
cpv. 1 CPS e 179septies CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 23 novembre
2009 n. 4923/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CPS).
2. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3. La condanna non verrà
iscritta a casellario giudiziale;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 9 dicembre 2009 dall’accusato;
indetto il dibattimento 21 ottobre 2010,
al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 9 agosto 2010, non è comparso, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico ha rinunciato a
comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole
di:
1.1. Vie di fatto,
1.2. Abuso
di impianti di telecomunicazioni,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. Quale
deve essere l’eventuale pena?
3. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 34 segg., 42 segg.,
126 cpv. 1, 179septies CPS; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. vie di fatto, art. 126 cpv.
1 CPS,
Considerandi
2.
abuso di impianti di
telecomunicazioni, art. 179septies CPS,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4923/2009 del 23 novembre
2009;
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 300.--
(trecento);
1.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS);
2.
al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 600.-- (se non verrà chiesta la motivazione scritta la stessa
sarà di fr. 200.--, art. 39 cpv. 1 lett. a CPP) e delle spese giudiziarie di
fr. 200.--;
comunica che la condanna non sarà
iscritta a casellario giudiziale;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione
e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza
(art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione
di contumacia;
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Lugano,
Sezione della popolazione,
Ufficio della migrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1 senza motivazione:
fr. 300.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 700.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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