10.2009.709
Non ottemperare alla risoluzione municipale che ordina di sospendere immediatamente l'esercizio della prostituzione in un albergo
21 ottobre 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2009.709
Data decisione, Autorità:
21.10.2010, PRPEN
Titolo:
Non ottemperare alla risoluzione municipale che ordina di sospendere immediatamente l'esercizio della prostituzione in un albergo
DISOBBEDIENZA A DECISIONI DELL'AUTORITÀ
art. 292 CPS
Incarto
n.
10.2009.709
DA
5165/2009
Bellinzona
21
ottobre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di disobbedienza a decisioni
dell’autorità,
per non avere ottemperato, dal
19 maggio 2008 in poi (data della crescita in giudicato della sentenza 15
aprile 2008 del Tribunale cantonale amministrativo), alla risoluzione emanata
il 21 gennaio 2008 dal Municipio di __________, secondo la quale le fu fatto
ordine, nella sua veste di barista e gerente (di fatto) ai sensi della Legge
sugli esercizi pubblici, di sospendere immediatamente l’esercizio della prostituzione
nello stabile denominato __________ sito sulla part. __________ del Comune di __________
e di ripristinare l’uso dell’immobile a scopo alberghiero, conformemente alla
destinazione approvata con licenza edilizia del 28 dicembre 1981;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 292 CPS,
richiamato l’art. 106 CPS;
perseguita con decreto d’accusa del 7 dicembre
Fatti
2009 n. 5165/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 800.-- (ottocento), con l’avvertenza che, in caso di
mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3.
La condanna non verrà iscritta a casellario
giudiziale;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 10 dicembre 2009
dall’accusata;
indetto il dibattimento 21 ottobre 2010,
al quale hanno partecipato l’accusata ed il suo difensore, mentre il Sostituto
Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento della sua assistita in quanto non aveva nessun ruolo gestionale
nel periodo indicato nel decreto d’accusa;;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di disobbedienza a decisioni dell’autorità per i fatti commessi nelle
circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2.
Quale
deve essere l’eventuale pena?
3.
L’imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 106, 292 CPS; 9 segg.,
273.
segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
disobbedienza a decisioni
dell’autorità, art. 292 CPS,
per i fatti descritti nel decreto
di accusa n. 5165/2009 del 7 dicembre 2009;
carica la tassa e le spese allo
Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato:
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 400.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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