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Decisione

10.2009.709

Non ottemperare alla risoluzione municipale che ordina di sospendere immediatamente l'esercizio della prostituzione in un albergo

21 ottobre 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. 5165/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 800.-- (ottocento), con l’avvertenza che, in caso di

mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3.

La condanna non verrà iscritta a casellario

giudiziale;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 10 dicembre 2009

dall’accusata;

indetto il dibattimento 21 ottobre 2010,

al quale hanno partecipato l’accusata ed il suo difensore, mentre il Sostituto

Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del

decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusata, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento della sua assistita in quanto non aveva nessun ruolo gestionale

nel periodo indicato nel decreto d’accusa;;

sentita da ultimo l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di disobbedienza a decisioni dell’autorità per i fatti commessi nelle

circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

2.

Quale

deve essere l’eventuale pena?

3.

L’imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 106, 292 CPS; 9 segg.,

273.

segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

disobbedienza a decisioni

dell’autorità, art. 292 CPS,

per i fatti descritti nel decreto

di accusa n. 5165/2009 del 7 dicembre 2009;

carica la tassa e le spese allo

Stato;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello Stato:

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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