10.2009.710
Offedere l'onore di una persona proferendo al suo indirizzo i termini di "sacco di spazzatura", "sacco di merda e "svizzeri di merda" e incutere spavento e timore
13 ottobre 2010Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2009.710
Data decisione, Autorità:
13.10.2010, PRPEN
Titolo:
Offedere l'onore di una persona proferendo al suo indirizzo i termini di "sacco di spazzatura", "sacco di merda e "svizzeri di merda" e incutere spavento e timore
INGIURIA
MINACCIA
art. 177 CPS
art. 180 CPS
Incarto
n.
10.2009.710
DA
5098/2009
Bellinzona
13
ottobre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Gabriel
De Ambrogi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. ingiuria
per avere, nel periodo
giugno/luglio 2009, a __________, presso il piazzale della palazzina __________,
ove abita [abitava], offeso l’onore di LESA 1, proferendo al suo indirizzo i
termini di “sacco di spazzatura”, “sacco di merda e “svizzeri di
merda”;
2. minaccia
per avere, nelle circostanze di
cui al punto 1), usando all’indirizzo di LESA 1 (affittuaria di un appartamento
nella medesima palazzina ove anche lui abita [abitava]), i termini “faccio
saltare per aria il palazzo di merda”, incussole spavento e timore;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dagli artt. 177
e 180 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 5098/2009 di
data 2 dicembre 2009 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
Fatti
1. Alla
pena pecuniaria di fr. 630.- (seicentotrenta), corrispondente a 7 (sette)
aliquote da fr. 90.- (novanta).
L'esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 100.- (cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,
la stessa sarà sotituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art.
106.
cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie
di fr. 100.- (cento);
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 21 dicembre 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 13 ottobre 2010,
al quale è comparso l’accusato personalmente mentre il Procuratore pubblico con
lettera 23 settembre 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico
dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole
di:
1.1
ingiuria
1.2
minaccia
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 177, 180 CP; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie
dalle imputazioni di ingiuria e
di minaccia per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 5098/2009 del 2
dicembre 2009.
carica allo Stato tasse e spese.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 350.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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