10.2009.712
Sottrattere e condurre un motoveicolo senza licenza di circolazione, targhe di controllo e sapendo o dovendo sapere che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;
3 marzo 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2009.712
Data decisione, Autorità:
03.03.2010, PRPEN
Titolo:
Sottrattere e condurre un motoveicolo senza licenza di circolazione, targhe di controllo e sapendo o dovendo sapere che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;
FURTO D'USO
GUIDA SENZA LICENZA DI CONDURRE
LICENZA DI CIRCOLAZIONE
art. 94 cpv. 1 cf. 1 LCSTR
art. 95 cf. 1 LCSTR
art. 96 cpv. 1 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2009.712
DA
2532/2009
Bellinzona
3
marzo 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca
Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuta colpevole di 1. furto d'uso
per aver sottratto il
motoveicolo Keeway __________, per farne uso;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall'art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCStr.;
Fatti
2. circolazione
senza licenza di circolazione
per aver condotto il
motoveicolo suddetto senza la licenza di circolazione e la targa di controllo
richieste, sapendo o dovendo sapere, prestando la dovuta attenzione, che non
sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;
fatti avvenuti a __________; reato previsto dall'art. 96 cifra 1 cpv. 1 e cifra 2 cpv. 1 LCStr.;
3. guida senza licenza di
condurre o nonostante revoca
per avere condotto il motoveicolo Keeway surriferito senza essere titolare della licenza di condurre
richiesta;
fatti avvenuti a __________
; reato previsto dall'art. 95 cifra 1 LCStr.;
perseguita con decreto d’accusa del 2 giugno
2009 n. 2532/2009 del ACCU 1 che propone la condanna a valere quale pena
totalmente aggiuntiva a quella emessa il 11.05.2009 da questo stesso Ministero
Pubblico, la condanna di ACCU 1:
1.
Alla pena pecuniaria di 25 (venticinque) aliquote giornaliere da fr. 60.- ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 1'500.-.
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e
segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 300.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva
di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
4.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CPS.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 6 giugno 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 3 marzo 2010, al
quale hanno preso parte l’accusata e la parte civile (madre dell’accusata),
mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire, postulando la
conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentita la parte civile;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
È l’accusata autrice colpevole
di:
1.1
furto d'uso
1.2
circolazione senza licenza di
circolazione
1.3
guida senza licenza di condurre
o nonostante revoca
per i fatti descritti nel
menzionato segreto d’accusa?
2.
In caso di risposta affermativa
ad uno dei quesiti che precedono, quale dev’essere la pena?
3.
L’eventuale pena dev’essere
sospesa condizionalmente e se sì per quale periodo?
4.
Chi sopporta gli oneri
processuali?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 94 cifra 1, 95 cifra
1, 96 cifra 1 LCS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dal reato di furto
d'uso, ex art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCS, per i fatti descritti nel decreto
di accusa n. 2532/2009 del 2 giugno 2009;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di
circolazione senza licenza di condurre, ex art. 95 cifra 1 LCS, condurre
senza licenza di circolazione o targhe di controllo, ex art. 96 cifra 1
LCS per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.
2532/2009 del 2 giugno 2009;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di
20.
(venti) aliquote giornaliere di fr. 60.00 (sessanta), per un totale di fr.
1'200.00 (milleduecento);
§ l’esecuzione della pena
è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.00.
Comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,
Sezione della circolazione,
Camorino.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 300.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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