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Decisione

10.2009.712

Sottrattere e condurre un motoveicolo senza licenza di circolazione, targhe di controllo e sapendo o dovendo sapere che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;

3 marzo 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2. circolazione

senza licenza di circolazione

per aver condotto il

motoveicolo suddetto senza la licenza di circolazione e la targa di controllo

richieste, sapendo o dovendo sapere, prestando la dovuta attenzione, che non

sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;

fatti avvenuti a __________; reato previsto dall'art. 96 cifra 1 cpv. 1 e cifra 2 cpv. 1 LCStr.;

3. guida senza licenza di

condurre o nonostante revoca

per avere condotto il motoveicolo Keeway surriferito senza essere titolare della licenza di condurre

richiesta;

fatti avvenuti a __________

; reato previsto dall'art. 95 cifra 1 LCStr.;

perseguita con decreto d’accusa del 2 giugno

2009 n. 2532/2009 del ACCU 1 che propone la condanna a valere quale pena

totalmente aggiuntiva a quella emessa il 11.05.2009 da questo stesso Ministero

Pubblico, la condanna di ACCU 1:

1.

Alla pena pecuniaria di 25 (venticinque) aliquote giornaliere da fr. 60.- ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 1'500.-.

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e

segg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva

di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

4.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CPS.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 6 giugno 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento 3 marzo 2010, al

quale hanno preso parte l’accusata e la parte civile (madre dell’accusata),

mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire, postulando la

conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusata, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentita la parte civile;

sentita da ultimo l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

È l’accusata autrice colpevole

di:

1.1

furto d'uso

1.2

circolazione senza licenza di

circolazione

1.3

guida senza licenza di condurre

o nonostante revoca

per i fatti descritti nel

menzionato segreto d’accusa?

2.

In caso di risposta affermativa

ad uno dei quesiti che precedono, quale dev’essere la pena?

3.

L’eventuale pena dev’essere

sospesa condizionalmente e se sì per quale periodo?

4.

Chi sopporta gli oneri

processuali?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli artt. 94 cifra 1, 95 cifra

1, 96 cifra 1 LCS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dal reato di furto

d'uso, ex art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCS, per i fatti descritti nel decreto

di accusa n. 2532/2009 del 2 giugno 2009;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di

circolazione senza licenza di condurre, ex art. 95 cifra 1 LCS, condurre

senza licenza di circolazione o targhe di controllo, ex art. 96 cifra 1

LCS per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.

2532/2009 del 2 giugno 2009;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di

20.

(venti) aliquote giornaliere di fr. 60.00 (sessanta), per un totale di fr.

1'200.00 (milleduecento);

§ l’esecuzione della pena

è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.00.

Comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,

Sezione della circolazione,

Camorino.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 300.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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