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Decisione

10.2009.73

Lasciare una pentola contenente olio bollente sulle placche elettriche accesse

29 settembre 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. 340/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 5 (cinque)

aliquote giornaliere da fr. 50.-- ciascuna (art. 34 e segg. CPS),

corrispondenti a complessivi fr. 250.--.

L'esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 200.--,

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena

detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 2 febbraio 2009 dall’accusata;

indetto il dibattimento 29 settembre 2009,

al quale hanno partecipato l’accusata ed il suo difensore, mentre il

Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del

decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusata, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento evidenziando come non vi sia alcun riconoscimento di colpa da

parte dell’imputata. Quanto dichiarato alla Polizia non corrisponde infatti a

quello che voleva dire: l’incendio non è stato causato da una sua negligenza.

Ella si è allontanata soltanto per pochissimi secondi. Inoltre l’accusa non ha

provato le cause dell’incendio. In via principale chiede il proscioglimento in

virtù del principio in dubio pro reo, in via subordinata postula l’assoluzione

per non aver commesso i fatti. Protesta spese e ripetibili;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputata è autrice

colpevole di incendio colposo per i fatti commessi nelle circostanze descritte

nel decreto d'accusa in questione?

2.

Quale

deve essere l’eventuale pena?

3.

L'imputata può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 222 cpv. 1 CPS; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti, in applicazione del

principio in dubio pro reo;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

incendio colposo, art. 222 cpv.

1.

CPS,

per i fatti descritti nel

decreto di accusa n. 340/2008 del 26 gennaio 2009;

carica la tassa e le spese di

giustizia allo Stato;

assegna alla signora ACCU 1, , fr.

750.

-- a titolo di ripetibili;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 600.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 800.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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