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Lasciare una pentola contenente olio bollente sulle placche elettriche accesse
29 settembre 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2009.73
Data decisione, Autorità:
29.09.2009, PRPEN
Titolo:
Lasciare una pentola contenente olio bollente sulle placche elettriche accesse
INCENDIO COLPOSO
art. 222 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
10.2009.73
DA
340/2008
Bellinzona
29
settembre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di incendio colposo,
per aver negligentemente
dimenticato una pentola contenente olio bollente sulle placche elettriche
accese della cucina, scatenando in tal modo l’incendio che si propagava poi in
tutto il locale cucina ed in altri locali, causando così dei danni allo stabile
di proprietà della LESA 1 e l’intervento dei pompieri;
fatti avvenuti __________ il 21
novembre 2008;
reato previsto dall’art. 222
cpv. 1 CPS;
perseguita con decreto d’accusa del 26 gennaio
Fatti
2009 n. 340/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 5 (cinque)
aliquote giornaliere da fr. 50.-- ciascuna (art. 34 e segg. CPS),
corrispondenti a complessivi fr. 250.--.
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 200.--,
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 2 febbraio 2009 dall’accusata;
indetto il dibattimento 29 settembre 2009,
al quale hanno partecipato l’accusata ed il suo difensore, mentre il
Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento evidenziando come non vi sia alcun riconoscimento di colpa da
parte dell’imputata. Quanto dichiarato alla Polizia non corrisponde infatti a
quello che voleva dire: l’incendio non è stato causato da una sua negligenza.
Ella si è allontanata soltanto per pochissimi secondi. Inoltre l’accusa non ha
provato le cause dell’incendio. In via principale chiede il proscioglimento in
virtù del principio in dubio pro reo, in via subordinata postula l’assoluzione
per non aver commesso i fatti. Protesta spese e ripetibili;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputata è autrice
colpevole di incendio colposo per i fatti commessi nelle circostanze descritte
nel decreto d'accusa in questione?
2.
Quale
deve essere l’eventuale pena?
3.
L'imputata può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 222 cpv. 1 CPS; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti, in applicazione del
principio in dubio pro reo;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
incendio colposo, art. 222 cpv.
1.
CPS,
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. 340/2008 del 26 gennaio 2009;
carica la tassa e le spese di
giustizia allo Stato;
assegna alla signora ACCU 1, , fr.
750.
-- a titolo di ripetibili;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 600.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 800.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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