10.2009.76
Trattenere intenzionalmente per il collo una persona
6 ottobre 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2009.76
Data decisione, Autorità:
06.10.2009, PRPEN
Titolo:
Trattenere intenzionalmente per il collo una persona
LESIONE SEMPLICE
art. 123 cf. 1 CPS
Incarto
n.
10.2009.76
DA
313/2009
Bellinzona
6
ottobre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di vie di fatto,
per avere, a __________ il 30
maggio 2008, intenzionalmente trattenuto per il collo CIVI 1, senza tuttavia
cagionarle un significativo danno al corpo o alla salute;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 126
cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 26 gennaio
Fatti
2009 n. 313/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 200.--,
con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita
con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CPS).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3.
La condanna non verrà
iscritta a casellario giudiziale;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 5 febbraio 2009 dalla parte
civile;
indetto il dibattimento 6 ottobre 2009,
al quale hanno partecipato l’accusato e la patrocinatrice della parte civile,
mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la
conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa;
prospettata all’imputato, ai sensi dell’art. 250
cpv. 2 e 3 CPP, l’estensione dell’accusa anche al reato di lesioni semplici
(art. 123 cifra 1 CPS);
proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentita la patrocinatrice della parte
civile, la quale, evidenziando il tipo di lesioni subite, chiede che l’imputato
venga condannato per il titolo di reato di lesioni semplici e non per quello di
vie di fatto, non opponendosi ad un’eventuale attenuazione della pena in
applicazione dell’art. 123 cifra 1 cpv. 2 CPS. Ella postula inoltre la condanna
del prevenuto al risarcimento dell’importo complessivo di fr. 4'332.05, di cui
fr. 1'000.-- a titolo di torto morale e fr. 3’332.05 per le spese legali, e
meglio come illustrato nell’istanza di risarcimento prodotta;
sentito l'accusato, il quale si rimette
al giudizio di questa Corte sia per quanto concerne la punibilità, la qualifica
giuridica dell’eventuale reato e l’eventuale pena, sia per le pretese di
risarcimento avanzate dalla parte civile;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di vie di fatto, rispettivamente di lesioni semplici, per i fatti
commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
1.1
Trattasi
di un caso di poca gravità ex art. 123 cifra 1 cpv. 2 CPS?
2.
Quale
deve essere l’eventuale pena?
3.
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
Possono essere
riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile in
data odierna, oppure devono essere rinviate al competente foro civile?
5.
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 48a, 123, 126 cpv. 1
CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
lesioni semplici, art. 123
cifra 1 cpv. 2 CPS,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 313/2009 del 26 gennaio 2009;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 10
(dieci) aliquote giornaliere di fr. 40.-- (quaranta), per un totale di fr.
400.
-- (quattrocento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 200.--
(duecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
Al versamento
alla parte civile CIVI 1, __________, dell'importo di fr. 750.-- a titolo
di risarcimento per le spese di patrocinio (art. 266 CPP);
4.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
respinge le pretese di risarcimento
del torto morale;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 400.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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