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Decisione

10.2009.76

Trattenere intenzionalmente per il collo una persona

6 ottobre 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. 313/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 200.--,

con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita

con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CPS).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3.

La condanna non verrà

iscritta a casellario giudiziale;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 5 febbraio 2009 dalla parte

civile;

indetto il dibattimento 6 ottobre 2009,

al quale hanno partecipato l’accusato e la patrocinatrice della parte civile,

mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la

conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa;

prospettata all’imputato, ai sensi dell’art. 250

cpv. 2 e 3 CPP, l’estensione dell’accusa anche al reato di lesioni semplici

(art. 123 cifra 1 CPS);

proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentita la patrocinatrice della parte

civile, la quale, evidenziando il tipo di lesioni subite, chiede che l’imputato

venga condannato per il titolo di reato di lesioni semplici e non per quello di

vie di fatto, non opponendosi ad un’eventuale attenuazione della pena in

applicazione dell’art. 123 cifra 1 cpv. 2 CPS. Ella postula inoltre la condanna

del prevenuto al risarcimento dell’importo complessivo di fr. 4'332.05, di cui

fr. 1'000.-- a titolo di torto morale e fr. 3’332.05 per le spese legali, e

meglio come illustrato nell’istanza di risarcimento prodotta;

sentito l'accusato, il quale si rimette

al giudizio di questa Corte sia per quanto concerne la punibilità, la qualifica

giuridica dell’eventuale reato e l’eventuale pena, sia per le pretese di

risarcimento avanzate dalla parte civile;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di vie di fatto, rispettivamente di lesioni semplici, per i fatti

commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

1.1

Trattasi

di un caso di poca gravità ex art. 123 cifra 1 cpv. 2 CPS?

2.

Quale

deve essere l’eventuale pena?

3.

L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

Possono essere

riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile in

data odierna, oppure devono essere rinviate al competente foro civile?

5.

A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 48a, 123, 126 cpv. 1

CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

lesioni semplici, art. 123

cifra 1 cpv. 2 CPS,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 313/2009 del 26 gennaio 2009;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 10

(dieci) aliquote giornaliere di fr. 40.-- (quaranta), per un totale di fr.

400.

-- (quattrocento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 200.--

(duecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque)

giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

Al versamento

alla parte civile CIVI 1, __________, dell'importo di fr. 750.-- a titolo

di risarcimento per le spese di patrocinio (art. 266 CPP);

4.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

respinge le pretese di risarcimento

del torto morale;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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