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Decisione

10.2009.77

Offendere l'onore di una persona mediante un SMS del seguente tenore "da un controllo sulla tua persona ti posso dire che non sei uno stinco di santo. Molestie sess e litigi"

15 settembre 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. 445/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

120.-- (centoventi), corrispondente a 4 aliquote da fr. 30.-- (art. 34 e seg.

CPS).

L'esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 100.-- (cento),

con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita

con una pena detentiva di giorni 1 (quattro) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 4 febbraio 2009 dall’accusato;

indetto il dibattimento 15 settembre 2009,

al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 4 giugno 2009, non è comparso, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a comparire

postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore colpevole

di ingiuria per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto

d'accusa in questione?

2.

Quale

deve essere l’eventuale pena?

3.

L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 42, 177 CPS; 273 e

segg. CPP,

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

ingiuria, art. 177 CPS,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 445/2009 del 2 febbraio 2009;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 4

(quattro) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.

120.

-- (centoventi);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 100.--

(cento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro)

giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 570.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia.

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

,

e,

alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 350.00 tassa

di giustizia

fr. 120.00 spese

giudiziarie

fr. 570.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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