10.2009.8
Procedura
15 settembre 2009Italiano8 min
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Numero d'incarto:
10.2009.8
Data decisione, Autorità:
15.09.2009, IICCA
Titolo:
Procedura
COMPETENZA
GIURISDIZIONE E COMPETENZA
art. 42 CPC-TI
Incarto n.
10.2009.8
10.2009.7
Lugano
15 settembre 2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per giudicare nella causa promossa
direttamente in appello, con petizione 12 maggio 2009 da
1. AT 1
2. AT 2
3. AT 3
4. AT 4
5. AT 5
6. AT 6
7. AT 7
8. AT 8
9. AT 9
10. AT 10
11. AT 11
12. AT 12
13. AT 13
14. AT 14
15. AT 15
16. AT 16
17. AT 17
18. AT 18
19. AT 19
20. AT 20
21. AT 21
22. AT 22
23. AT 23
24. AT 24
25. AT 25
26. AT 26
27. AT 27
tutti
rappr. dall'avv__________, __________
contro
CV 1
rappr. dall'avv. __________
con cui ciascun attore chiede la condanna del convenuto
al pagamento dell'importo corrispondente alle perdite asseritamente subite con
investimenti offerti dalla società __________ avente sede a __________, importo
variante tra € 5'176.83 e € 148'518.-, per una somma complessiva di €
1'228'464.60 e $ 63'000.- oltre accessori;
ritenuto
in fatto e in diritto: che, con atto unico del 26 ottobre 2006, 24 investitori
domiciliati in __________ avevano incoato avanti il Handelsgericht di Zurigo
una causa di risarcimento per le perdite subite con investimenti offerti dalla
società __________ avente sede a __________;
che, in
quella sede, i procedenti postulavano la condanna dell'CV 1 quale mandatario di
__________, e della __________ (in seguito __________) - presso la quale egli
era assicurato per la responsabilità civile professionale - al risarcimento del
danno che ognuno di essi sostiene di aver subito a causa dell'investimento,
danno, di entità diversa per ciascun attore, variante tra € 5'176.83 e €
148'518.-;
che, con
decisione 10 settembre 2008 - confermata con sentenza 11 marzo 2009 dal
Tribunale federale - il Tribunale commerciale di Zurigo ha respinto la causa
nella misura in cui era diretta contro la __________;
che, con
la medesima decisione, il Tribunale, accogliendo l'eccezione sollevata dal
convenuto CV 1, si è dichiarato territorialmente incompetente a decidere sulle
pretese rivolte nei suoi confronti, e, su richiesta degli attori, in data 29
aprile 2009 ha trasmesso parte dell'incarto al Tribunale d'appello del Cantone
Ticino;
che, con petizione
12 maggio 2009, 27 investitori domiciliati in __________ hanno chiesto la
condanna dell'CV 1 al risarcimento del danno che ciascuno di essi asserisce di
aver subìto a dipendenza dei predetti investimenti;
che gli
attori rilevano preliminarmente come, con l'inoltro della presente petizione e
la trasmissione dell'incarto da parte del Handelsgericht di Zurigo al Tribunale
d'appello, i termini previsti dall'art. 138 CO sarebbero rispettati;
che,
prospettando l'incompetenza funzionale della Camera civile del Tribunale
d'appello, le parti sono state citate all'udienza dell'8 settembre 2009;
che,
all'udienza, entrambe le parti hanno convenuto che la causa sia trasmessa alla Pretura
di Bellinzona;
che, il
giudice dovendo esaminare d'ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i
presupposti processuali (art. 97 CPC), gioverà esporre qualche considerazione
sulla causa di cui trattasi;
che il nostro codice di procedura civile conosce l’istituto del
litisconsorzio facoltativo proprio (art. 42 CPC), non quello invece del
litisconsorzio facoltativo improprio, che è tale quando più cause promosse da
uno stesso attore contro più convenuti, oppure da più attori contro un solo
convenuto, riguardano sì contestazioni identiche nel fatto e nel diritto, ma si
riferiscono a rapporti contrattuali fra loro indipendenti e diversificati (Rep.
1993 p. 225, 1987 p. 225);
che la
fattispecie in oggetto è tipica del litisconsorzio nella sua forma impropria,
dal momento che, anche se le questioni di fatto e di diritto sono identiche, i
rapporti tra i singoli attori e i convenuti sono del tutto indipendenti l’uno
dall’altro;
che in
tali circostanze non è perciò possibile inoltrare un’unica petizione, come
invece hanno fatto gli attori, volta a ottenere per ciascun attore il
risarcimento del proprio preteso danno;
che la
petizione proposta da un litisconsorzio facoltativo improprio non è tuttavia
affetta da nullità, e il giudice deve ordinare la disgiunzione delle cause,
assegnando agli attori un termine per presentare tante petizioni quante ne sono
necessarie (Cocchi/Trezzini, CPC TI, n. 11 ad art. 42);
che si
prescinde in questa sede dall'ordinare la disgiunzione delle cause, per i
motivi che saranno esposti appresso;
che, per
Fatti
i combinati disposti degli art. 48b) LAC e 302 CPC, le cause di natura
patrimoniale appellabili al Tribunale federale di valore superiore ai fr. 100'000.-
possono, per accordo delle parti, essere proposte direttamente alla Camera
civile di appello quale prima istanza, ritenuto che l'accordo delle parti non è
necessario se il valore della lite supera i fr. 200'000.-;
che per
l'art. 75 della legge sul tribunale federale (LTF), il ricorso al Tribunale
Federale è ammissibile solo contro le decisioni pronunciate su ricorso dalle
autorità cantonali di ultima istanza;
che in
applicazione dell'art. 75 cpv. 3 lettera c LTF il ricorso è invero ammissibile
anche contro decisioni in procedure proposte direttamente all'autorità
cantonale di ultima istanza, sempre che il diritto cantonale lo permetta, e a
condizione che il valore litigioso sia di almeno fr. 100'000.- e le parti
abbiano concordato una proroga di foro (Klett, Basler Kommentar,
Bundesgerichtsgesetz, n. 6 ad art. 75; Seiler / Von Werdt / Gungerich,
Bundesgerichtsgesetz, n. 8 ad art 75);
che, nel
caso concreto, seppure le pretese di AT 3 (n. 5), di AT 9 (n. 9) e di AT 20 (n.
20) e di AT 15 (n. 15) superano l'importo di fr. 100'000.-, non risulta che le parti
abbiano pattuito una proroga del foro;
che, di
conseguenza, tali azioni non sono deducibili al Tribunale Federale, sicché
viene a mancare una delle condizioni di legge per poterle proporre
direttamente al Tribunale d'appello;
che di
conseguenza tutta la causa promossa direttamente in appello da AT 1 e
litisconsorti con la petizione 12 maggio 2009 - unitamente all'incarto
trasmesso dal Handelsgericht di Zurigo (inc. 10.2009.7) - va trasmessa per
competenza al Pretore del Distretto di Bellinzona - nella cui giurisdizione
cade il convenuto, domiciliato a __________ - il quale provvederà dapprima a
ordinare la disgiunzione delle cause e procederà quindi fino alla sentenza;
che, così
stando le cose, neppure tocca a questa Camera pronunciarsi sulla questione se
siano date le premesse per accordare alla parte attrice un nuovo termine di 60
giorni in applicazione dell'art. 139 CO, questione da decidere dal nuovo
giudice (DTF 100 III 39);
che,
stante la particolarità della fattispecie, è giustificato contenere tasse e
spese di giudizio;
che,
stante la modesta entità degli oneri processuali, gli stessi possono essere
accollati anche agli attori che hanno postulato di essere posti al beneficio
dell'assistenza giudiziaria, che possono senz'altro far fronte alla loro
quotaparte;
che alla
parte convenuta sono attribuite ripetibili, commisurate al tutto sommato
modesto impegno che ha dovuto profondere per la presente problematica,
sollevata e esaminata d'ufficio da questa Camera;
Per i quali motivi,
decreta:
1. La petizione 12 maggio 2009 è
trasmessa per competenza al Pretore del Distretto di Bellinzona, affinché
proceda come ai considerandi.
Di conseguenza
gli incarti n. 10.2009.8 e 10.2009.7 sono tolti dai ruoli della Camera civile
del Tribunale d'appello.
Considerandi
2.
La tassa di giudizio e le spese
per complessivi fr. 250.- sono poste a carico degli attori in solido, con l'obbligo
di rifondere al convenuto fr. 500.- di ripetibili.
3.
Intimazione:
-, ,
-, ,
Comunicazione
alla Pretura di Bellinzona, con la trasmissione degli incarti.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il
ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale. In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale,
il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio
irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una
decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o
dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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