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Decisione

10.2009.85

Aggressione da parte di tre persone con calci, pugni e schiaffi ai danni di altre 2

5 novembre 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. 392/2009 della AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

1’800.-- (milleottocento), corrispondente a 60 (sessanta) aliquote giornaliere

da fr. 30.-- (trenta) - (art. 34 e seg. CPS).

L'esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42

e seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.--

(trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Si rinviano le parti civili

al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

5.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo di prova previsto

dall'art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 2 febbraio 2009 dall’accusato;

indetto il dibattimento 5 novembre 2009,

al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre la

Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando al conferma del

decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed

all’audizione di 4 testi;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento del suo assistito prendendo atto del fatto che da tutte le

testimonianze odierne è emerso che egli non ha partecipato in alcun modo

all’aggressione, ma è solo intervenuto in un secondo tempo per separare i

contendenti;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di aggressione per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel

decreto d'accusa in questione?

2.

Quale

deve essere l’eventuale pena?

3.

L'imputato può beneficiare

della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali

condizioni?

4.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 134 CPS; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

aggressione, art. 134 CPS,

per i fatti descritti nel

decreto di accusa n. 392/2009 del 26 gennaio 2009;

carica la tassa e le spese allo

Stato;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento

e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 700.00 tassa

di giustizia

fr. 250.00 spese

giudiziarie

fr. 100.00 testi

fr. 1050.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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