10.2009.85
Aggressione da parte di tre persone con calci, pugni e schiaffi ai danni di altre 2
5 novembre 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2009.85
Data decisione, Autorità:
05.11.2009, PRPEN
Titolo:
Aggressione da parte di tre persone con calci, pugni e schiaffi ai danni di altre 2
AGGRESSIONE
art. 134 CPS
Incarto
n.
10.2009.85
DA
392/2009
Bellinzona
5
novembre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DUF 1
prevenuto colpevole di aggressione,
per avere, in data 8 aprile 2008, a __________ in ____________________, nei pressi del Municipio, in correità con __________ e
con il minorenne __________, preso parte all’aggressione di CIVI 2 e CIVI 1,
colpendoli con schiaffi, pugni e calci, provocando a CIVI 2 una lesione
traumatica al timpano sinistro, una contusione all’emitorace sinistro e una
contusione addominale, come da certificati del 9 aprile 2008 della Dr.ssa __________
del Reparto di chirurgia dell’Ospedale Regionale di __________ e del 28 aprile
2008 del Dr. __________, ed a CIVI 1 due fratture allo zigomo sinistro, come da
certificato del 25 aprile 2008 del Dr. med. dent. __________ c/o Clinica __________;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 134 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 26 gennaio
Fatti
2009 n. 392/2009 della AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
1’800.-- (milleottocento), corrispondente a 60 (sessanta) aliquote giornaliere
da fr. 30.-- (trenta) - (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42
e seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 300.--
(trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Si rinviano le parti civili
al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
5.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo di prova previsto
dall'art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 2 febbraio 2009 dall’accusato;
indetto il dibattimento 5 novembre 2009,
al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre la
Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando al conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed
all’audizione di 4 testi;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento del suo assistito prendendo atto del fatto che da tutte le
testimonianze odierne è emerso che egli non ha partecipato in alcun modo
all’aggressione, ma è solo intervenuto in un secondo tempo per separare i
contendenti;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di aggressione per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel
decreto d'accusa in questione?
2.
Quale
deve essere l’eventuale pena?
3.
L'imputato può beneficiare
della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali
condizioni?
4.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 134 CPS; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
aggressione, art. 134 CPS,
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. 392/2009 del 26 gennaio 2009;
carica la tassa e le spese allo
Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento
e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 700.00 tassa
di giustizia
fr. 250.00 spese
giudiziarie
fr. 100.00 testi
fr. 1050.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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