10.2009.87
Omettere di versare gli alimenti alla ex-moglie per un importo di fr. 4'788.-- per il periodo maggio 2008-novembre 2008
8 ottobre 2009Italiano17 min
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Numero d'incarto:
10.2009.87
Data decisione, Autorità:
08.10.2009, PRPEN
Titolo:
Omettere di versare gli alimenti alla ex-moglie per un importo di fr. 4'788.-- per il periodo maggio 2008-novembre 2008
TRASCURANZA DEGLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO
art. 217 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
10.2009.87
DA
537/2009
Bellinzona
8
ottobre 2009
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di
mantenimento,
per non aver prestato, a __________,
nel periodo maggio 2008/novembre 2008, benché ne avesse avuto i mezzi per
farlo, gli alimenti a favore della ex-moglie CIVI 1 fissati con sentenza 25
gennaio 1995 della Pretura del Distretto di __________ in fr. 684.-- mensili,
accumulando arretrati per complessivi fr. 4’788.--;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsto dall’art. 271 cpv.
Fatti
1 CPS, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 4 febbraio
2009 n. 537/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
700.-- (settecento), corrispondente a 10 aliquote giornaliere da fr. 70.--
(art. 34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42
e seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.--
(cinquecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa
sarà sostituita con una pena detentiva di 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2
CPS).
3.
Al versamento alla parte
civile CIVI 1, __________, dell’importo di fr. 4’788.- a titolo di risarcimento
(art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
5.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo di prova previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 6 febbraio 2009 dell’accusato,
rispettivamente di data 17 febbraio 2009 della parte civile;
indetto il dibattimento 8 ottobre 2009,
al quale hanno partecipato l’accusato, il difensore, la parte civile ed il
patrocinatore, mentre la Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare
postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell’accusato, data
lettura del decreto d’accusa, proceduto all’interrogatorio dell’accusato ed all’audizione
della parte civile, nonché rinunciato all’audizione del teste
ingiustificatamente non comparso;
sentito il patrocinatore della parte
civile, ritiene dati i presupposti oggettivi e soggetti del reato di
trascuranza degli obblighi di mantenimento. Egli chiede pertanto la conferma
del decreto d’accusa, aumentando la pena proposta, senza concessione del
beneficio della sospensione condizionale in considerazione della grave
colpevolezza dell’imputato. In via subordinata, egli chiede di comminare una
multa più elevata. In applicazione dell’art. 73 CPS egli postula inoltre l’assegnazione
alla parte civile della pena pecuniaria, rispettivamente della multa, fino a
concorrenza dell’importo del risarcimento, ritenuto che la parte civile cede
allo Stato la relativa quota del suo credito. Egli chiede infine che venga
accertato che la sua cliente al 31 ottobre 2009 ha subito un danno di fr. 22’044.45.
Protesta tasse, spese e congrue ripetibili, da fissare in almeno fr. 2’000.--;
sentito il difensore, il quale rileva che
il suo assistito non ha mai avuto l’intenzione di sottrarsi ai suoi obblighi di
mantenimento e che comunque non aveva i mezzi per farvi fronte. Egli chiede
pertanto che venga prosciolto dall’imputazione di cui all’art. 217 CPS. Infine
egli postula il rinvio delle pretese civili al competente foro civile,
contestando pure la richiesta di assegnazione di ripetibili alla parte civile;
sentito da ultimo l’accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti commessi
nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2.
Quale
deve essere l’eventuale pena?
3.
L’imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
Può essere accolta la
domanda di accertamento del danno maturato sino al 31 ottobre 2009, e, se sì,
in che misura?
5.
Può essere applicato l’art.
73.
CPS?
6.
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
preso atto che la parte civile ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
1.
L’imputato si è unito in
matrimonio con la parte civile il 14 novembre 1964 di fronte all’Ufficiale di
stato civile di __________. Dalla loro relazione sono nati tre figli: __________,
__________ settembre 19__________, __________, __________ agosto 19__________,
e __________, __________ settembre 19__________.
Con sentenza 25 gennaio 1995 il
Pretore di __________ ha pronunciato lo scioglimento per divorzio del
matrimonio dei coniugi __________ , condannando il prevenuto al versamento di
un contributo alimentare mensile per la ex consorte di fr. 590.--, indicizzati
al caro vita secondo l’indice nazionale dei prezzi al consumo, vita natural
durante. Dai calcoli effettuati (contestati dalla parte civile) l’importo
aggiornato al periodo in esame ammonta a fr. 684.--.
2.
Nel novembre 2006 il signor ACCU
1.
è andato in pensione. Dal 2001 egli era però già al beneficio dell’AI.
Attualmente l’accusato
percepisce una rendita AVS di fr. 1’824.-- mensili, cui se ne aggiunge una di
circa € 37.-- riconosciutagli dall’INPS italiana.
Egli vive in un appartamento
che aveva a suo tempo donato al figlio __________, pur mantenendosi l’onere di
far fronte ai costi ipotecari ad esso connessi, oltre che alle spese
condominiali. Attualmente, non essendovi più alcun aggravio, egli si limita a
farsi carico di quest’ultime.
3.
A fine 2006 ACCU 1 ha potuto
ritirare il capitale LPP accumulato sino a quel momento, ammontante a fr. 180’137.30.
Come da lui stesso dichiarato in
occasione dell’interrogatorio di fronte agli inquirenti e confermato all’odierno
dibattimento, questo grosso importo è stato ben presto speso: una parte dei
soldi, circa la metà, è stata donata al figlio per saldare il debito ipotecario
dell’appartamento nel quale egli vive. Il resto sarebbe stato speso per un
impianto ai denti, per pagare non meglio precisati debiti e “con donne”.
Attualmente non resterebbe
quindi più nulla ed il prevenuto vivrebbe solo con i soldi della pensione.
4.
Da maggio 2008 compreso, il
signor ACCU 1 non ha più pagato alcun contributo alimentare alla parte civile,
sostenendo di non avere più soldi per poter far fronte a questo onere.
Dopo vari tentativi effettuati
per incassare lo scoperto, la signora CIVI 1 ha deciso, in data 23 luglio 2008,
di sporgere querela nei confronti dell’ex marito per titolo di trascuranza
degli obblighi di mantenimento.
La querela è stata poi estesa,
con scritto del 18 novembre 2008, anche al periodo da luglio a novembre 2008.
Con decreto d’accusa 4 febbraio
2009.
il Procuratore Pubblico ha posto in stato d’accusa l’imputato, siccome
ritenuto colpevole della fattispecie di cui all’art. 217 CPS.
Il 6 febbraio 2009 ACCU 1 ha
formulato tempestiva opposizione al decreto. Il 17 febbraio 2009 anche la parte
civile ha dichiarato di volerlo impugnare.
5.
Per l’art. 217 cpv. 1 CPS
chiunque non presta gli alimenti che gli sono imposti dal diritto di famiglia,
benché abbia o possa avere i mezzi per farlo, è punito, a querela di parte, con
la una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.
La fattispecie rappresenta un
delitto di omissione in senso stretto, i cui elementi oggettivi costitutivi
sono l’esistenza di un obbligo di mantenimento, la violazione dello stesso e la
possibilità per la persona tenuta al versamento di farvi fronte economicamente.
L’obbligo di fornire un
contributo alimentare deve scaturire dal diritto di famiglia, in modo
particolare dal rapporto di filiazione o dal matrimonio.
L’ammontare degli importi dovuti
deve essere appurato in base agli estremi specifici di ogni singolo caso. Non è
necessario che vi sia già stata una decisione del giudice civile in merito.
Qualora però quest’ultimo abbia statuito sulla questione, come avviene di
regola, la corte penale è vincolata alla sua decisione. In altre parole, il
giudice penale non può mettere in discussione l’entità dei contributi fissati
in sede civile una sentenza esecutiva (Bernard Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. 1, n. 12 ad art. 217; DTF 106 IV 36), nemmeno se egli può presumere
che, in base ai dati a sua disposizione, sarebbe giunto a conclusioni diverse.
Sono rilevanti non solo le
decisioni finali, di merito, ma pure quelle emanate nell’ambito dell’adozione
di misure provvisionali, cautelari, fintanto che esecutive.
6.
Per poter rimproverare al
debitore alimentare d’aver violato i suoi doveri ai sensi dell’art. 217 CPS,
deve essere accertato che egli fosse effettivamente in grado di farvi fronte
economicamente. In effetti, se l’accusato non disponeva o non poteva disporre
dei mezzi necessari per fornire la prestazione viene meno uno dei pilastri
oggettivi che sostengono la fattispecie penale ed il castello accusatorio
crolla.
La giurisprudenza e la dottrina
sono unanimi nel riconoscere come non sia indispensabile che la persona
chiamata a corrispondere i contributi abbia posseduto i mezzi per fornire in
maniera completa la prestazione, ma sia sufficiente che ella abbia potuto
versare più di quanto effettivamente dato (Bernard Corboz, op. cit., n. 20 ad
art. 217; DTF 114 IV 124 consid. 3b).
L’accertamento di questo
presupposto avviene sulla scorta dei principi derivanti dall’art. 93 LEF,
laddove risulta essere di primaria importanza la definizione dell’eccedenza
rispetto al minimo vitale dell’accusato che, in linea di principio, non deve
essere intaccato (DTF 121 IV 277 consid. 3c-d). Oltre alle entrate ed alle
uscite, merita ovviamente considerazione anche l’entità della sostanza del
debitore alimentare.
Il debitore non può scegliere di
onorare altri debiti, oltre a quanto rientra nel suo minimo vitale mensile. In
effetti, i creditori di alimenti hanno la precedenza rispetto agli altri
creditori (Bernard Corboz, op. cit., n. 23 ad art. 217).
Nella misura in cui si dovesse
giungere alla conclusione che il debitore non aveva i mezzi necessari per
rispettare i suoi obblighi alimentari, si deve esaminare se avrebbe potuto
averli. In effetti, l’art. 217 CPS esige dal debitore che metta in atto tutto
quanto è ragionevolmente nelle sue possibilità per procurarsi i mezzi
sufficienti (DTF 126 IV 134 consid 3a/cc). Bisogna dunque accertare se il
debitore avrebbe potuto lavorare maggiormente o esercitare un’altra attività
più lucrativa, oppure se ha rinunciato a mezzi finanziari di cui avrebbe potuto
disporre (Bernard Corboz, op. cit., n. 29 ad art. 217).
7.
Nella fattispecie è pacifico che
il prevenuto sia tenuto al versamento di contributi alimentari sulla scorta di
una sentenza civile regolarmente cresciuta in giudicato e mai rivista.
Pure indiscusso è che egli abbia
interrotto i pagamenti dal maggio 2008 sino ad oggi.
ACCU 1 si trova sicuramente in
una situazione finanziaria che, almeno all’apparenza, non gli consente un
grande agio e probabilmente non lascia spazi a sufficienza per far fronte ai
suoi obblighi nei confronti della ex moglie. Egli però non ha mai chiesto ad un’autorità
giudiziaria di fissare un nuovo contributo alimentare o di revocare quello a
suo tempo statuito dal pretore, che pertanto risulta ancora vincolante per il
giudizio sulla fattispecie penale.
L’imputato, nel periodo in
questione, sarebbe indubbiamente stato in grado di far fronte ai suoi obblighi
alimentari, se avesse evitato di sperperare il capitale LPP ritirato. Non va in
effetti dimenticato che il Pretore di __________ aveva a suo tempo fissato l’importo
del contributo alimentare dovuto tenendo in considerazione il fatto che al
momento del pensionamento il prevenuto avrebbe potuto contare sui soldi della
previdenza professionale.
Ad delineare le colpe del signor
ACCU 1 si aggiunge il fatto che egli ha deliberatamente distribuito e speso gli
averi in questione senza minimamente preoccuparsi che ciò avrebbe potuto creare
un danno alla sua ex consorte alla quale non sarebbe più stato in grado di
corrispondere i contributi alimentari dovuti. Vi è il forte sospetto che egli
abbia addirittura agito con lo scopo ultimo di mettersi in una situazione
finanziaria tale da non poter esser più chiamato a far fronte ai suoi doveri. Nel
corso del dibattimento è trasparsa infatti una certa soddisfazione nel dire che
il denaro era stato speso per saldare dei debiti (suoi e del figlio), per
pagarsi i denti, per togliersi degli sfizi e, soprattutto, per andare a donne.
In base a tutto quanto precede,
il signor ACCU 1 ha dunque adempito, oggettivamente e soggettivamente, i
presupposti per una condanna ai sensi dell’art. 217 CPS.
8.
Giusta l’art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto
della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che
la stessa avrà sulla sua vita.
La colpa è
determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene
giuridico violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli
obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed
esterne, ritenuta la possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a
pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.
A carico del
prevenuto gravano soprattutto i motivi che lo hanno portato a delinquere, già
enunciati in precedenza, nonché il fatto che non abbia dimostrato alcun
pentimento.
A suo favore
bisogna tenere in considerazione l’incensuratezza.
A fronte di
questi estremi si giustifica sanzionare il reato con 10 aliquote giornaliere da
fr. 40.-- cadauna (calcolate in base alla situazione economica attuale,
leggermente peggiorata rispetto a quella al momento dell’emanazione del decreto
d’accusa).
Nulla si
oppone alla sospensione condizionale della pena per il periodo minimo previsto
dalla legge, ritenuto che la personalità dell’accusato parla sicuramente
a favore di una prognosi favorevole.
L’art. 42 cpv.
3.
CPS offre al giudice la possibilità di infliggere, oltre alla pena
condizionalmente sospesa, una pena pecuniaria senza condizionale o una multa ai
sensi dell’art. 106 CPS.
Nella
fattispecie, la sola pena pecuniaria sospesa non appare sufficiente, ritenuto
che il reato commesso non deve essere banalizzato e che una pena tangibile,
quale può essere il pagamento di una somma di denaro, è un mezzo adeguato e
proporzionale per far comprendere al prevenuto la serietà dello sbaglio e della
procedura penale che ne ha fatto seguito.
Pertanto è
corretto attribuire all’accusato anche una multa, come proposto nel decreto d’accusa
in oggetto. La stessa deve però essere ridotta a fr. 200.--, di nuovo in
considerazione dell’ammontare delle aliquote giornaliere e delle condizioni
economiche del signor ACCU 1.
9.
La parte civile ha chiesto che
l’imputato venga condannato a versarle fr. 22’044.45.-- a titolo di
risarcimento di contributi alimentari arretrati ancora impagati.
La domanda è irricevibile,
ritenuto che l’obbligo di prestare il contributo e l’ammontare dello stesso
sono già stati fissati dal giudice civile con sentenza cresciuta in giudicato.
Non è pertanto possibile, in virtù del principio ne bis in idem, chinarsi in
questa sede nuovamente sulla questione. Nemmeno se ne vede la necessità,
considerato che la decisione del Pretore è titolo sufficiente per ottenere in
via esecutiva l’importo dovuto.
Di transenna si osserva
comunque che i conteggi con cui la parte civile è giunta all’importo
summenzionato appaiono, già di primo acchito, piuttosto discutibili. In effetti
ella, nel calcolo dell’indicizzazione, pare essere partita da presupposti
palesemente errati.
Oltre al resto non va
dimenticato che il periodo di tempo sul quale lo scrivente giudice è stato
chiamato a decidere va dal maggio al novembre 2008. Tutto quanto concerne ciò
che è avvenuto prima o dopo, non può essere qui trattato.
10.
La parte civile ha postulato l’assegnazione
a suo favore della multa e della pena pecuniaria in applicazione dell’art. 73
CPS, dichiarando di cedere allo Stato la relativa quota del suo credito.
Giusta la norma in questione,
se, in seguito ad un crimine o ad un delitto, una persona subisce un danno non
coperto da un’assicurazione e si deve presumere che il danno o il torto morale
non saranno risarciti dall’autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua
richiesta, fino all’importo del risarcimento o dell’indennità per torto morale
stabilita giudizialmente o mediante transazione, la pena pecuniaria o la multa,
gli oggetti e i beni confiscati o il ricavo netto della loro realizzazione, le
pretese di risarcimento, così come l’importo della cauzione preventiva
prestata.
Nel caso che ci occupa, la pena
pecuniaria è sospesa condizionalmente, per cui una sua destinazione alla
vittima non entra in linea di conto. La multa per contro è effettiva, ma il suo
ammontare è talmente esiguo, da rendere poco logica l’applicazione dell’art. 73
CPS.
Va inoltre rilevato che la
disposizione richiamata ha soprattutto senso a fronte di beni già in possesso
dello Stato o facilmente recuperabili. Il suo uso nei confronti di condannati
che a malapena dispongono del minimo esistenziale non rispecchia lo scopo
ultimo perseguito dal legislatore e non ha nessun effetto pratico, poiché se
essi non hanno i soldi per risarcire il danno, nemmeno ne hanno per far fronte
alla pena pecuniaria o alla multa, di solito esigue proprio in considerazione
della situazione patrimoniale del debitore.
La richiesta formulata dalla
signora CIVI 1 viene pertanto respinta.
11.
La tassa
e le spese di giustizia sono poste a carico dell’imputato (art. 9 cpv. 1 CPP).
Alla parte civile devono essere
riconosciute congrue ripetibili a carico dello Stato, tenuto conto del fatto
che l’assenza al dibattimento dell’accusa ha reso opportuna la presenza del
patrocinatore.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 217 cpv. 1 CPS; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
trascuranza degli obblighi di
mantenimento, art. 217 cpv. 1 CPS,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 537/2009 del 4 febbraio 2009;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 10
(dieci) aliquote giornaliere di fr. 40.-- (quaranta), per un totale di fr.
400.-- (quattrocento);
1.1. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 200.--
(duecento);
2.1. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 800.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
dà atto che la parte civile, CIVI 1,
__________, vanta un credito esecutivo di fr. 4’788.-- (per il periodo maggio
2008-novembre 2008) nei confronti di ACCU 1, __________, per cui la
corrispondente domanda di risarcimento è irricevibile;
respinge la richiesta di accertare il
danno per il periodo dicembre 2008-ottobre 2009, in quanto è irricevibile,
ritenuto che la parte civile vanta già un titolo esecutivo;
respinge la richiesta della parte
civile di assegnarle la multa ai sensi dell’art. 73 CPS;
assegna alla parte civile fr. 750.-- a
titolo di ripetibili;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione
e dell’arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 600.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 1000.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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