10.2009.88
Tentare di colpire una persona con un bicchiere per la birra rotto
10 novembre 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2009.88
Data decisione, Autorità:
10.11.2009, PRPEN
Titolo:
Tentare di colpire una persona con un bicchiere per la birra rotto
LESIONE SEMPLICE
art. 22 CPS
art. 123 cf. 1 CPS
Incarto
n.
10.2009.88
DA
367/2009
Bellinzona
10
novembre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Carmen
Didiano in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1 o,
prevenuto colpevole di lesioni semplici, tentate,
per avere, il 5 luglio 2007, a __________, all'esterno dell’EP __________, dopo essere stato schiaffeggiato da CIVI 1,
rientrato nei locali del bar ed avere preso in mano un bicchiere della birra
rompendolo, uscito all'esterno con l'intenzione di colpirlo, senza tuttavia
riuscirvi;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e luogo;
reato previsto dall'art. 123
cifra 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 26 gennaio
Fatti
2009 n. 367/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
280.-- corrispondente a 7 aliquote da fr. 40.-- (art. 34 e
seg. CPS).
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e
seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 200.--,
con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita
con una pena detentiva di 2 giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4.
Decreta il
non luogo a procedere per il reato di ingiuria (art. 177 CPS) per insufficienza
di prove.
5.
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il
periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 5 febbraio 2009 dall’accusato;
indetto il dibattimento 10 novembre 2009,
al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il
Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed
all’audizione di due testi;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento del suo assistito rilevando come non si possa qui parlare
tecnicamente di tentativo in quanto non è stato superato il punto di non
ritorno. In via sussidiaria chiede che venga riconosciuta la legittima difesa e
in via ancor più sussidiaria chiede che si prescinda da ogni pena in
applicazione dell’art. 54 CPS. In effetti l’imputato a seguito di questi fatti
nei quali è stato più vittima che attore ha subito la perdita della vista da un
occhio;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di tentate lesioni semplici per i fatti commessi nelle circostanze
descritte nel decreto d'accusa in questione?
1.1
Può
essere riconosciuta la legittima difesa esimente o discolpante art. 15 e 16
CPS?
1.2
Può
trovare applicazione l’art. 54 CPS?
2.
Quale
deve essere l’eventuale pena?
3.
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 15, 16, 22, 54, 123
cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
tentate lesioni semplici, art.
123.
cifra 1 CPS,
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. 367/2009 del 26 gennaio 2009;
carica la tassa e le spese allo
Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 550.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 50.00 testi
fr. 800.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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