10.2009.92
Guida in stato di ebrietà (alcolemia: mi. 1.43 - max 1.71 gr/oo)
13 ottobre 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2009.92
Data decisione, Autorità:
13.10.2009, PRPEN
Titolo:
Guida in stato di ebrietà (alcolemia: mi. 1.43 - max 1.71 gr/oo)
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2009.92
DA
262/2009
Bellinzona
13
ottobre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Jyothish Kochalummootil per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l’autovettura
Smart targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.43 - max. 1.71 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel
2002 (alcolemia: 1.59 grammi per mille) e nel 2007 (alcolemia: 1.34 grammi per
mille) per analogo reato;
fatti avvenuti a __________ il
Fatti
15 ottobre 2008;
reato previsto dall’art. 91 cpv.
1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 26 gennaio
2009 n. 262/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 90
(novanta) aliquote giornaliere da fr. 230.--cadauna, (art. 34 e seg. CPS)
corrispondenti a fr. 20’700.--.
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni (art.
42 e seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1’500.--,
ritenuto che, in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di 15 giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
4.
Alla revoca del beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 20 (venti)
aliquote giornaliere da fr. 140.-- ciascuna per complessivi fr. 2’800.--,
decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 29 maggio 2007 (art. 46
cpv. 1 CPS), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (art. 36 CPS).
5.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo di prova previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 10 febbraio 2009
dall’accusato;
indetto il dibattimento 13 ottobre 2009,
al quale l’accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 6 luglio 2009, non è comparso, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a comparire
postulando la conferma del decreto d’accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d’accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti commessi nelle
circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2.
Quale
deve essere l’eventuale pena?
3.
L’imputato può beneficiare
della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali
condizioni?
4.
Può essere mantenuto il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 20
aliquote giornaliere da fr. 140.-- cadauna per complessivi fr. 2’800.--
decretata nei suoi confronti il 29 maggio 2007 dal Ministero pubblico del
Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
5.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
guida in stato di inattitudine,
art. 91 cpv. 1 LCStr,
per i fatti compiuti nelle circostanze
descritte nel decreto di accusa n. 262/2009 del 26 gennaio 2009;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 90
(novanta) aliquote giornaliere di fr. 230.-- (duecentotrenta), per un totale di
fr. 20’700.-- (ventimilasettecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque)
anni;
2.
alla multa di fr. 1’500.--
(millecinquecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 7 (sette)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’100.--;
3.1
la tassa di giustizia comprende la prestazione del giudice di fr.
200.
-- per la motivazione scritta (cfr. art. 3 cpv. 2 LTG). Se la stessa non sarà
richiesta la tassa di giustizia sarà ridotta di questo importo;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
revoca il beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 2’800.--
(duemilaottocento), corrispondente a 20 (venti) aliquote giornaliere da
fr. 140.-- (centoquaranta) decretata nei suoi confronti dal Ministero
pubblico del Cantone Ticino il 29 maggio 2007, con l’avvertenza che in caso di
mancato pagamento sarà sostituita con una pena detentiva di 20 (venti) giorni
(art. 46 cpv. 1 e 36 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia.
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice dell’istruzione
e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1500.00 multa
fr. 2800.00 pena
pecuniaria revocata
fr. 500.00 tassa
di giustizia
fr. 400.00 spese
giudiziarie
fr. 5200.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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