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Decisione

10.2009.92

Guida in stato di ebrietà (alcolemia: mi. 1.43 - max 1.71 gr/oo)

13 ottobre 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15 ottobre 2008;

reato previsto dall’art. 91 cpv.

1 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa del 26 gennaio

2009 n. 262/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 90

(novanta) aliquote giornaliere da fr. 230.--cadauna, (art. 34 e seg. CPS)

corrispondenti a fr. 20’700.--.

L’esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni (art.

42 e seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1’500.--,

ritenuto che, in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena

detentiva di 15 giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

4.

Alla revoca del beneficio

della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 20 (venti)

aliquote giornaliere da fr. 140.-- ciascuna per complessivi fr. 2’800.--,

decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 29 maggio 2007 (art. 46

cpv. 1 CPS), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (art. 36 CPS).

5.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo di prova previsto

dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 10 febbraio 2009

dall’accusato;

indetto il dibattimento 13 ottobre 2009,

al quale l’accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 6 luglio 2009, non è comparso, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a comparire

postulando la conferma del decreto d’accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d’accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti commessi nelle

circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

2.

Quale

deve essere l’eventuale pena?

3.

L’imputato può beneficiare

della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali

condizioni?

4.

Può essere mantenuto il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 20

aliquote giornaliere da fr. 140.-- cadauna per complessivi fr. 2’800.--

decretata nei suoi confronti il 29 maggio 2007 dal Ministero pubblico del

Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

5.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

guida in stato di inattitudine,

art. 91 cpv. 1 LCStr,

per i fatti compiuti nelle circostanze

descritte nel decreto di accusa n. 262/2009 del 26 gennaio 2009;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 90

(novanta) aliquote giornaliere di fr. 230.-- (duecentotrenta), per un totale di

fr. 20’700.-- (ventimilasettecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque)

anni;

2.

alla multa di fr. 1’500.--

(millecinquecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 7 (sette)

giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’100.--;

3.1

la tassa di giustizia comprende la prestazione del giudice di fr.

200.

-- per la motivazione scritta (cfr. art. 3 cpv. 2 LTG). Se la stessa non sarà

richiesta la tassa di giustizia sarà ridotta di questo importo;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

revoca il beneficio della

sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 2’800.--

(duemilaottocento), corrispondente a 20 (venti) aliquote giornaliere da

fr. 140.-- (centoquaranta) decretata nei suoi confronti dal Ministero

pubblico del Cantone Ticino il 29 maggio 2007, con l’avvertenza che in caso di

mancato pagamento sarà sostituita con una pena detentiva di 20 (venti) giorni

(art. 46 cpv. 1 e 36 CPS);

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia.

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice dell’istruzione

e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1500.00 multa

fr. 2800.00 pena

pecuniaria revocata

fr. 500.00 tassa

di giustizia

fr. 400.00 spese

giudiziarie

fr. 5200.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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