10.2009.94
Guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 2.15 - max. 2.71 grammi per mille) - recidivo
24 settembre 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2009.94
Data decisione, Autorità:
24.09.2009, PRPEN
Titolo:
Guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 2.15 - max. 2.71 grammi per mille) - recidivo
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2009.94
DA
335/2009
Bellinzona
24
settembre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l’autovettura
Opel targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.15 - max. 2.71 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato
nel 2006 per analogo reato (alcolemia: 2.38 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________ il
Fatti
17 ottobre 2008;
reato previsto dall’art. 91
cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 26 gennaio
2009 n. 335/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque)
aliquote giornaliere da fr. 100.-- cadauna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti
a complessivi fr. 7’500.--.
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni
(art. 42 e segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1’500.--,
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 15 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
4.
Alla revoca del beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 60 (sessanta)
giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dal
Ministero pubblico il 25 settembre 2006 (art. 46 cpv. 1 CPS).
5.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 11 febbraio 2009
dall’accusato;
indetto il dibattimento 24 settembre 2009,
al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo assistito, mentre il
Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto
d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale, tenuto
conto di tutte le circostanze del caso concreto, chiede unicamente di non revocare
la sospensione condizionale della precedente condanna;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti commessi nelle
circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2.
Quale
deve essere l’eventuale pena?
3.
L’imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
Può
essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
di 60 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il 25 settembre 2006
dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
5.
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
guida in stato di inattitudine,
art. 91 cpv. 1 LCStr,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 335/2009 del 26 gennaio 2009;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 75
(settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 100.-- (cento), per un totale di
fr. 7’500.-- (settemilacinquecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque)
anni;
2.
alla multa di fr. 1’500.--
(millecinquecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 15 (quindici)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 700.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione (ai sensi
del vCPS) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone
Ticino il 25 settembre 2006 , ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno)
anno e 6 (sei) mesi (art. 46 cpv. 2 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1500.00 multa
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 400.00 spese
giudiziarie
fr. - 2000.00 dedotta
cauzione già versata
fr. 200.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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