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Decisione

10.2009.94

Guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 2.15 - max. 2.71 grammi per mille) - recidivo

24 settembre 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

17 ottobre 2008;

reato previsto dall’art. 91

cpv. 1 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa del 26 gennaio

2009 n. 335/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque)

aliquote giornaliere da fr. 100.-- cadauna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti

a complessivi fr. 7’500.--.

L’esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni

(art. 42 e segg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1’500.--,

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena

detentiva di giorni 15 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

4.

Alla revoca del beneficio

della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 60 (sessanta)

giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dal

Ministero pubblico il 25 settembre 2006 (art. 46 cpv. 1 CPS).

5.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 11 febbraio 2009

dall’accusato;

indetto il dibattimento 24 settembre 2009,

al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo assistito, mentre il

Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto

d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale, tenuto

conto di tutte le circostanze del caso concreto, chiede unicamente di non revocare

la sospensione condizionale della precedente condanna;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti commessi nelle

circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

2.

Quale

deve essere l’eventuale pena?

3.

L’imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

Può

essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

di 60 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il 25 settembre 2006

dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

5.

A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

guida in stato di inattitudine,

art. 91 cpv. 1 LCStr,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 335/2009 del 26 gennaio 2009;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 75

(settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 100.-- (cento), per un totale di

fr. 7’500.-- (settemilacinquecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque)

anni;

2.

alla multa di fr. 1’500.--

(millecinquecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 15 (quindici)

giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 700.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione (ai sensi

del vCPS) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone

Ticino il 25 settembre 2006 , ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno)

anno e 6 (sei) mesi (art. 46 cpv. 2 CPS);

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1500.00 multa

fr. 300.00 tassa

di giustizia

fr. 400.00 spese

giudiziarie

fr. - 2000.00 dedotta

cauzione già versata

fr. 200.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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