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Decisione

10.2009.99

Strattonare e afferrare per un braccio un persona, facendola cadere a terra, minacciarla telefonicamente con le parole "ti rompo l'altra gamba, ti tiro sotto con l'auto" e "ti ammazzo"

8 giugno 2010Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

2. Quale

deve essere l’eventuale pena?

3. L’imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4. A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto:

1. L’imputato, ACCU 1, nato a __________

il __________, è separato da 10 anni dalla moglie, non ha figli e vive da solo

a __________.

Egli è al beneficio della

pensione, dalla quale percepisce all’incirca fr. 1’808.-- mensili.

Dopo aver seguito la scuola di

elettronica e di tecnica industriale di Milano, ha esercitato nel settore per

innumerevoli anni.

L’accusato ha pure la passione

per la ricerca e le invenzioni ed ha al suo attivo alcune decine di brevetti.

Egli si definisce artista inventore.

La parte civile, CIVI 1, nata all’__________

(__________) __________, divorziata, è domiciliata a __________ ed è

pensionata.

Considerandi

2.

Con scritto 18 gennaio 2008

indirizzato al Ministero pubblico di Lugano (AI 2) CIVI 1 ha sporto denuncia nei confronti del prevenuto per i titoli di lesioni gravi, vie di fatto, omissione

di soccorso, esposizione a pericolo della vita altrui, aggressione,

diffamazione, ingiuria, minaccia, coazione ed ogni altra fattispecie penale

applicabile al caso concreto, asserendo di essere stata da lui aggredita e

strattonata presso il suo domicilio in data 23 dicembre 2007, ad un non

precisato orario, comunque situato tra le 22:15 e le 24:00.

Alla querela è stato allegato,

tra le altre cose, un certificato medico, datato 25 dicembre 2007, del servizio

di chirurgia dell’Ospedale Regionale di __________, attestante la presenza di

una frattura di lussazione bi malleolare esposta di 2° grado Gustillo alla

caviglia sinistra, causata da un trauma, a proposito del quale “la paziente

riferisce che sarebbe caduta dalle scale dopo esser stata spinta da un uomo.”

(AI2, doc. 2).

Il 17 giugno 2008 il legale

della parte civile ha comunicato al Ministero Pubblico che la sua assistita è

stata oggetto di ingiurie e minacce telefoniche da parte del prevenuto, che le

avrebbe detto “Ti spacco la faccia”, “Ti spacco le gambe”, “Ti

seguo con l’auto” e “Ti ammazzo” (AI 9).

3.

Sulla scorta dei risultati delle

indagini che hanno fatto seguito, il Procuratore Pubblico, in data 5 febbraio 2009, ha emanato il decreto d’accusa qui in esame, con il quale ha posto ACCU 1 in stato di accusa per il titolo di lesioni semplici e per quello di minaccia.

Con scritto di data 11 febbraio

2009, l’imputato ha interposto regolare opposizione allo stesso. Da qui la

presente procedura.

4.

Innanzitutto va precisato che,

non potendo la parte civile impugnare una sentenza di condanna, art. 287 cpv. 2

CPP, il ricorso della signora CIVI 1 va inteso unicamente diretto solo contro l’assoluzione

del prevenuto dal reato di lesioni semplici, mentre la condanna per quello di

minaccia, e meglio per averle, a __________, nel giugno 2008, incusso timore

dicendole, durante una telefonata, “ti rompo l’altra gamba, ti tiro sotto

con l’auto”, è cresciuta in giudicato.

Non appare dunque necessario

approfondire i fatti in merito a questo reato, se non rilevando come le minacce

siano unicamente quelle summenzionate, mentre quella di “ti ammazzo” non

ha potuto essere tenuta in considerazione in quanto non sufficientemente

sostanziata.

5.

Su quanto avvenuto il 23

dicembre 2007 le versioni delle parti sono discordanti, soprattutto con

riferimento ai punti determinanti per il giudizio. Vale dunque la pena

riprenderle testualmente nei punti essenziali.

CIVI 1 dopo aver premesso di

aver conosciuto il prevenuto ad inizio anni ‘80, per poi rivederlo nel 1997,

anno a partire dal quale ha intensificato i rapporti con lui, ha così esposto le

premesse che hanno condotto ai fatti: “Conoscendolo ho capito che ACCU 1 era

un inventore capace e, dopo che grazie alle mie premure si è rimesso, ha

ricominciato a creare. Lo stesso ha quindi inventato diversi oggetti tra cui

alcuni brevettati presso l’ufficio brevetti di Berna. Di sua iniziativa ACCU 1 mi ha inserito al 50% in due brevetti e più precisamente la barra di traino e la sella ginnastica

che, per inciso, è stata creata su mia iniziativa. Preciso che come inventore ACCU

1.

ha fatto molto successo e quindi vi sono parecchie persone che hanno tentato

di appropriarsi delle invenzioni oppure di copiarle. Questo ha fatto sì che

negli anni ACCU 1 si sia sentito una vittima di queste manovre che lo hanno

messo in difficoltà anche finanziarie. Con delle manovre subdole queste persone

sono riuscite a convincerlo che la colpa di tutto sia esclusivamente mia quando

io, invece, l’ho aiutato a uscire dal momento difficile che ha attraversato

negli anni precedenti al 1997. Tutta questa vicenda ha probabilmente generato

gli eventi del 23 dicembre 2007 che sono l’oggetto della denuncia.” (cfr.

suo verbale di interrogatorio 13 giugno 2008, pag. 1 seg.).

Su quanto accaduto il 23 dicembre

2007.

ha spiegato: “Quel giorno, verso le ore 21:45, sono uscita di casa a

far fare una passeggiata con uno dei miei cani. Verso le ore 22:00, notando in

lontananza ACCU 1 e non volendo incontrarlo, ho deciso di entrare nel bar __________

che si trovava poco distante dalla mia posizione. Mi trovavo all’interno da

qualche minuto quando il denunciato è entrato come un “pallone gonfiato” e si è

seduto al bancone. Da parte mia ho capito immediatamente che ACCU 1 era in uno

stato psico-fisico alterato e quindi ho fatto segno alla cameriera che avrei

pagato la consumazione in un’altra occasione. Ho appena accennato di voler

andarmene quando ACCU 1 mi ha afferrata per un braccio e mi ha fatto sedere

nuovamente ma, al secondo tentativo, sono riuscita ad uscire dal bar. Appena

all’esterno mi sono messa a correre verso casa ma in pochi metri mi ha

raggiunta ed afferrato per i capelli, nella parte sinistra dove sono affetta da

ostemeolite, per fermarmi. In questo frangente ho incrociato alcune persone

che, nonostante il mio evidente stato d’animo, non mi hanno aiutata. Da quel

punto sino al mio domicilio lo stesso mi è rimasto praticamente appiccicato con

l’intento di farmi andare in un bar. Quanto siamo giunti sul parcheggio del mio

palazzo ho iniziato a gridare per attirare l’attenzione di un ragazzo, che

abita nel palazzo di fronte al mio, il quale si trovava in strada che per`non

ha saputo aiutarmi. Non vedendo arrivare nessuno ho comunque cercato, con molta

circospezione e dicendo che dovevo andare alla toilette, di avvicinarmi all’entrata

del palazzo e senza farmi scorgere ho sfilato dalla tasca la chiave della

porta. Preciso che per arrivare alla porta d’entrata del palazzo in cui abito

bisogna passare dal livello del piazzale sino a quello della porta salendo due

gradini e inoltre che il mio cane è sempre stato con me. Quando ACCU 1 si è

accorto che stavo tentando di aprire la porta ha persona ancora di più il

controllo e mi ha afferrata per il braccio sinistro strattonandomi in dietro

con forza. A seguito del suo strattone ho perso l’equilibrio girando su me

stessa e indietreggiando sono caduta dagli scalini procurandomi una frattura

esposta alla caviglia sinistra e una contusione alla testa che, nella caduta,

ha urtato il muro all’altezza degli scalini (…). Naturalmente la caduta dagli

scalini è stata provocata dalla strattonata del denunciato e non da altri

fattori. Dopo essere caduta, per il forte dolore, ho avuto un attimo di

smarrimento e subito dopo ho iniziato a lamentarmi per i dolori. Nel frattempo

alcune persone sono giunte in mio soccorso e qualcuno, forse un inquilino del

terzo piano, ha avvisato i soccorritori. Nonostante la mia ferita il ACCU 1 non

ha smesso di importunarmi e anzi, anche all’arrivo dell’ambulanza, ha cercato

di ostacolare il lavoro dei soccorritori afferrandomi il braccio quando mi

stavano caricando con la barella e provocando la reazione delle persone

presenti. Inoltre nonostante di certo fosse in possesso del suo cellulare, non

ha avvisato i soccorsi.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 13 giugno

2008, pag. 2 seg.).

6.

Da parte sua il prevenuto ha

sempre negato di aver strattonato la donna e di averla fatta cadere, pur

ammettendo di avere avuto una vivace discussione con lei quella sera: “In

pratica quella sera avevo incontrato la signora CIVI 1 in un bar di __________ e, dopo un po’, siamo usciti dallo stesso e ci siamo recati verso il suo

domicilio di via __________. Ricordo che CIVI 1 aveva con sé uno dei suoi cani

di piccola taglia che teneva al guinzaglio. Giunti sul piazzale antistante il

palazzo ricordo che stavamo discutendo sempre per questioni legate al brevetto

della mia invenzione della barra di traino. Nel dettaglio ho chiesto alla

signora di consegnarmi i miei documenti che, a mio modo di vedere, la stessa

aveva trafugato dal mio appartamento. La stessa ha atteso che un altro

inquilino uscisse dall’entrata principale e quindi si è messa a correre in

direzione della stessa. Come già dichiarato la signora ha difficoltà motorie e,

nel salire gli scalini prima della porta principale, ha inciampato ed è caduta.

Questo anche a causa del cane che era legato al guinzaglio che ha ostacolato la

sua corsa. Ho notato subito che dalla gamba fuoriusciva del sangue e, a un paio

di persone che erano presenti, (ho detto, ndr) di chiamare i soccorsi. Poco

dopo, sapendo che un signore aveva chiamato l’ambulanza, ho detto a questi che

mi recavo al mio domicilio a prendere i miei documenti. (cfr. suo verbale

di interrogatorio 10 luglio 2008, pag. 1 seg.). Nello stesso verbale egli ha

curiosamente dichiarato: “D4- I testimoni hanno entrambi dichiarato che lei

non ha fatto nulla per soccorrere la signora che stava sanguinando. Cosa ha da

dire? R4- Dico che è falso, io ho soccorso la signora invitando un uomo a

chiamare l’ambulanza.”. Egli ha poi tenuto a precisare di non aver toccato

la donna e di essersi trovato a circa due metri dai gradini quando ella è

caduta. Secondo la sua versione la signora CIVI 1 sarebbe inciampata da sola

negli scalini. La stessa versione era stata illustrata in occasione della prima

verbalizzazione da parte della polizia, il 24 dicembre 2007.

7.

__________ è una delle persone

che sono intervenute in soccorso della parte civile. Egli ha dichiarato: “(…) ho

notato che a terra, sugli scalini di fronte all’entrata, vi era una donna

ferita. Uscendo ho visto che a una distanza di 1-2 metri dalla signora, sulla destra rispetto alla mia direzione di marcia, vi era un uomo in piedi.

Avvicinandomi alla signora che era seduta sull’ultimo scalino con le gambe

verso il basso, ho notato che il suo piede era “staccato” dal resto della gamba

a causa di una brutta frattura (frattura esposta). Da parte sua l’uomo, che non

conosco assolutamente, mi ha invece mostrato un documento che teneva in mano ed

ha parlato in modo confuso di un brevetto. Io, che non sapevo cosa centrasse il

brevetto, sono rimasto molto sorpreso che l’uomo non era minimamente

preoccupato della frattura della donna che stava abbondantemente sanguinando.

Visto che l’uomo non accennava a voler aiutare la donna e visto che la signora

lo aveva indicato mi sono rivolto a lui e gli ho chiesto di allontanarsi che la

priorità non era il suo brevetto ma era soccorrere la donna. Nel frattempo un altro inquilino, di cui non so il nome ma ricordo che aveva capelli

sino al collo e probabilmente era spagnolo o portoghese, è giunto anche lui all’esterno

e io gli ho chiesto di chiamare l’ambulanza poiché non avevo il telefono con

me.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 8 luglio 2008, pag. 1 seg.). A

richiesta egli ha poi precisato che il signor ACCU 1 “mi è sembrato confuso

e agitato ma nei miei confronti non è stato aggressivo.”.

__________, pure intervenuto in

aiuto della vittima, è arrivato sul luogo dell’incidente solo a fatti avvenuti.

Egli ha avuto comunque modo di chiarire che: “Da quel punto ho visto una

signora che era seduta sugli scalini con una gamba rotta che sanguinava

vistosamente. Vicino a lei, a meno di un metro, c’era un uomo in piedi che

parlava alla signora dicendo: “non sono stato io ma sei caduta da sola”. La signora

da parte sua rispondeva che non era vero e di avvisare l’ambulanza che aveva

male alla gamba. A questo punto mi sono recato velocemente sul luogo del fatto

all’esterno del palazzo portando con me il telefono cellulare. Una volta uscito

dalla porta principale la donna mi ha chiesto di chiamare subito l’ambulanza

mentre l’uomo continuava a dire che non era stato lui ma che la donna era

scivolata e nessun altro. (…) D4- Come le è sembrato lo stato d’animo dell’uomo?

R4- Era nervoso ma non posso essere più preciso. D5- Lei ha chiamato di sua

iniziativa o gliel’ha chiesto un altro inquilino? R5- Mi ricordo che è stata la

donna a chiedermi di chiamare e ricordo che vi era un altro inquilino, giunto

dopo di me, che diceva all’uomo di stare lontano dalla donna altrimenti lo

denunciava. D6- A suo modo di vedere l’uomo ha cercato di soccorrere la donna?

R6- No, guardava la donna gridando che non era stato lui ma non ha fatto nulla

per aiutare la donna e, tanto meno, ha fatto qualcosa per far giungere i

soccorsi.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 9 luglio 2008, pag. 1

segg.).

Un altro teste interrogato, __________,

ha solo potuto dire di aver visto le due parti litigare per strada

animatamente, ma senza che tra loro vi fosse alcun contatto fisico. La signora CIVI

1.

gli ha pure chiesto di aiutarla e di chiamare la polizia ma lui, ritenendo la

richiesta esagerata visto quanto stava accadendo, ha preferito continuare per

la sua strada. Le due persone litigavano ma “senza degenerare” e tra

loro due vi era almeno un metro di distanza. A lui era sembrato un normale

litigio (cfr. suo verbale di interrogatorio 22 luglio 2008).

8.

Al dibattimento è poi stata

sentita, accogliendo la richiesta della difesa, nonostante l’opposizione del

legale di parte civile, la signora __________. Il suo interrogatorio si è in

effetti rilevato indispensabile in base alle dichiarazioni dell’accusato, che

ha pure prodotto uno scritto della signora che in sostanza lasciava intendere

che la parte civile le avesse chiesto di confermare alla polizia la sua

versione anche se questa nulla aveva visto. In effetti la teste ha poi

asserito: “La signora CIVI 1 mi ha chiesto, una volta sola, se potevo

dichiarare di aver visto quanto successo il 23 dicembre 2007. La signora CIVI 1 mi ha chiesto di dichiarare di aver visto l’imputato strattonarla. Quella sera io ero a casa con

mio marito per cui ho risposto alla signora CIVI 1 che non potevo raccontare

bugie. La signora CIVI 1 è rimasta un po’ delusa e non ha più detto niente.

Attualmente la signora CIVI 1 non è più amica, ma non ne conosco i motivi.”.

9.

Ulteriori riscontri oggettivi

agli atti sono innanzitutto i risultati delle analisi del tasso alcolemico dei

campioni di sangue prelevati alla parte civile dalla polizia immediatamente

dopo i fatti del 23 dicembre 2007, che attestano la presenza di una percentuale

irrilevante di alcool, inferiore allo 0.1 per mille.

I certificati medici prodotti

agli atti parlano unicamente delle gravi lesioni alla caviglia e di ematomi in

zona occipitale sinistra con importante soffusione ematica.

10.

Giusta l’art. 123 cifra 1 CPS,

chiunque intenzionalmente cagiona un danno al corpo o alla salute di una

persona che non raggiunga gli estremi di una lesione grave ai sensi dell’art.

122.

CPS, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o

con un pena pecuniaria.

L’imputato non ha contestato

che la parte civile abbia subìto le lesioni documentate dai certificati medici.

Pure incontestato è che le stesse siano da qualificare come lesioni semplici ai

sensi del predetto disposto di legge.

Il signor ACCU 1 ha tuttavia chiesto il proscioglimento per non aver commesso il fatto.

11.

Ben ponderate le risultanze dell’istruttoria

dibattimentale non sussistono, a mente dello scrivente giudice, sufficienti

elementi probatori per poter concludere che la dinamica dell’incidente sia

quella descritta al punto n. 1 del decreto d’accusa. Non è in effetti stato

dimostrato che il signor ACCU 1 abbia realmente fatto cadere la signora CIVI 1

afferrandola per un braccio e strattonandola.

Nel ambito del diritto penale

la presunzione di innocenza rappresenta un punto fermo che si fonda sugli art.

32.

cpv. 1 Cost., art. 6 n. 2 CEDU e 14 n. 2 Patto ONU II. Il suo corollario è

il principio “in dubio pro reo”, in base al quale nella valutazione delle prove

il giudice non può dichiararsi convinto di una ricostruzione dei fatti

sfavorevole all’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del

materiale probatorio, sussistono ragionevoli dubbi che i fatti si siano verificati

in quel modo.

Incombe alla pubblica accusa l’onere

di provare la colpevolezza dell’imputato, non a questi dimostrare la sua

innocenza.

Nella fattispecie ci troviamo

di fronte a due versioni dei fatti completamente opposte per quanto concerne la

dinamica e le cause della caduta a seguito della quale la donna ha subito la

lussazione esposta e le contusioni al capo. Se da un lato ella sostiene di aver

perso l’equilibrio dopo che l’imputato l’ha ghermita al braccio sinistro e l’ha

tirata bruscamente verso di sé, quest’ultimo ha negato di averle messo le mani

addosso ed ha asserito che la vittima è inciampata da sola nel tentativo di

correre verso la porta di casa.

Nessuno ha assistito

direttamente all’evento. I testi sentiti hanno confermato unicamente che quando

loro hanno visto i due contendenti, non vi era alcun contatto fisico tra di

essi. Il litigio tra le parti era stato sino a quel momento un normale

diverbio, senza che indizi che facessero ritenere necessario un intervento da

parte di tersi, come dichiarato dal signor __________.

Le lesioni riportate dalla

parte civile sono compatibili con una caduta, mentre non vi sono segni (ad

esempio sul braccio sinistro) di lotta, o quantomeno del fatto che la donna sia

stata afferrata con violenza all’arto.

A destare qualche sospetto

circa la credibilità della versione della signora CIVI 1 contribuisce poi il

tentativo da lei effettuato con l’ex amica, sentita in aula, di farle

dichiarare, contrariamente al vero, di aver visto l’accusato strattonarla.

A fronte di simili elementi non

è possibile giungere alla convinzione, oltre ogni ragionevole dubbio, che la

versione della vittima sia più credibile di quella dell’imputato. Quest’ultima,

tra l’altro, potrebbe essere verosimile, poiché una caduta nel tentativo di

correre verso la porta d’entrata per una persona che ha già dei problemi di

deambulazione è facilmente ipotizzabile. Non è un evento impossibile.

L’atteggiamento vaneggiante del

prevenuto negli istanti che hanno fatto seguito alla lesione e prima che

arrivassero i soccorsi attesta unicamente che egli si è trovato in uno stato

simile a quello di shock. Questo potrebbe essere stato cagionato anche solo

alla vista della ferita aperta della donna e non è un indizio che permette di

concludere che sia stato lui a cagionarla. In effetti la visione del sangue e

di un “piede staccato dal resto della gamba” (come lo ha descritto il

teste __________) è in grado di destabilizzare chiunque, a maggior ragione una

persona come il signor ACCU 1.

In definitiva, dunque, non si

può che prosciogliere il prevenuto dall’accusa di lesioni semplici.

12.

Il signor ACCU 1 deve pertanto

venire condannato solo per la fattispecie di cui all’art. 180 CPS, che sanziona

il reato di minaccia con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena

pecuniaria.

Giusta l’art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto

della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che

la stessa avrà sulla sua vita.

La colpa è

determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene

giuridico violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed

esterne, ritenuta la possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a

pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.

A carico del

prevenuto gioca la gravità delle minacce, soprattutto se si tiene conto che

sono riferite alle serie lesioni riportate in precedenza dalla vittima, e la

situazione conflittuale tra le parti.

A suo favore

si deve tener conto dell’incensuratezza e della normale situazione socio

famigliare.

Una pena di

tre aliquote giornaliere da fr. 40.-- l’una, sospesa per un periodo di due anni

appare quindi equa.

Ad essa va

aggiunta una multa, art. 42 cpv. 3 CPS, che in proporzione non può che essere di

fr. 50.--.

13.

Preso atto dell’esito della

procedura, che vede parzialmente vincente il prevenuto, gli oneri della stessa

vanno posti a suo carico in forma ridotta.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 42 cpv. 1 e 4, 123

cifra 1 e 180 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

minaccia, art. 180 CPS,

per avere, a __________, nel

giugno 2008, incusso spavento e timore a CIVI 1 minacciandola, durante una

telefonata, con le parole: “ti rompo l’altra gamba, ti tiro sotto con l’auto”;

e lo proscioglie dall’accusa di:

lesioni semplici, art.

123 cifra 1 CPS,

per i fatti descritti al punto

n. 1 del decreto di accusa n. 539/2009 del 5 febbraio 2009;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 3

(tre) aliquote giornaliere di fr. 40.-- (quaranta), per un totale di fr. 120.--

(centoventi);

1.1. l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. alla multa di fr. 50.--

(cinquanta);

2.1. in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni

(art. 106 cpv. 2 CPS);

3. al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 270.--.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

prende atto che nel decreto d’accusa la

parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle

sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è

stata interposta opposizione;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della popolazione,

Ufficio della migrazione, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione

e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 50.00 multa

fr. 50.00 tassa

di giustizia

fr. 220.00 spese

giudiziarie

fr. 320.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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