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Decisione

10.2010.1

Incutere timore e spavento ad una persona, minacciandolo con frasi dal seguente tenore "...puoi essere contento che l'altra sera non hai ricevuto le forbici nella schiena..." e "...se vuoi che mettiam

20 ottobre 2010Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. 5190/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote

giornaliere da fr. 80.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 800.-.

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.-, con

l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr.

100.

- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 23 dicembre 2009;

indetto il dibattimento 20 ottobre 2010,

al quale sono comparsi l’accusato personalmente assistito dal suo difensore e

la parte civile, mentre il Procuratore pubblico con lettera 27 settembre 2010 ha

rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la

conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentita la parte civile, la quale chiede

la conferma del decreto d’accusa;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole

di minaccia per i fatti descritti nel decreto di accusa suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 180 CP; 9 e segg., 273

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di minaccia

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 5190/2009 del 14 dicembre 2009.

carica tasse e spese allo Stato,

il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 800.- per ripetibili.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: Il

segretario:

Distinta spese a carico ACCU 1

fr. 400.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 500.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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