10.2010.1
Incutere timore e spavento ad una persona, minacciandolo con frasi dal seguente tenore "...puoi essere contento che l'altra sera non hai ricevuto le forbici nella schiena..." e "...se vuoi che mettiam
20 ottobre 2010Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2010.1
Data decisione, Autorità:
20.10.2010, PRPEN
Titolo:
Incutere timore e spavento ad una persona, minacciandolo con frasi dal seguente tenore "...puoi essere contento che l'altra sera non hai ricevuto le forbici nella schiena..." e "...se vuoi che mettiamo apposto la cosa, vieni fuori che ti gonfio la faccia...;
MINACCIA
art. 180 CPS
Incarto
n.
10.2010.1
DA
5190/2009
Bellinzona
20
ottobre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Gabriel
De Ambrogi in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difensore:DI 1,)
prevenuto colpevole di minaccia
per avere, __________
2009 ad __________, incusso timore e spavento a LESA 1, minacciandolo con frasi
dal seguente tenore ”...puoi essere contento che l’altra sera non hai
ricevuto le forbici nella schiena...” e “...se vuoi che mettiamo apposto
la cosa, vieni fuori che ti gonfio la faccia...;
fatti avvenuti nelle
riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 180
CP;
perseguito con decreto d’accusa del 14 dicembre
Fatti
2009 n. 5190/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote
giornaliere da fr. 80.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 800.-.
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 300.-, con
l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr.
100.
- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 23 dicembre 2009;
indetto il dibattimento 20 ottobre 2010,
al quale sono comparsi l’accusato personalmente assistito dal suo difensore e
la parte civile, mentre il Procuratore pubblico con lettera 27 settembre 2010 ha
rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la
conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentita la parte civile, la quale chiede
la conferma del decreto d’accusa;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole
di minaccia per i fatti descritti nel decreto di accusa suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 180 CP; 9 e segg., 273
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di minaccia
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 5190/2009 del 14 dicembre 2009.
carica tasse e spese allo Stato,
il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 800.- per ripetibili.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: Il
segretario:
Distinta spese a carico ACCU 1
fr. 400.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 500.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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