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Decisione

10.2010.10

Esercizio illecito della prostituzione e infrazione alla LF sugli stranieri

26 marzo 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. 5255/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla

pena pecuniaria di fr. 2'700.- (duemilasettecento), corrispondente a 90

(novanta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta).

L'esecuzione dalla pena viene sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'500.- (millecinquecento), con l'avvertenza che

in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva

di 50 (cinquanta) giorni.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle

spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 29 dicembre 2009 dall'accusata;

indetto il dibattimento 26 marzo 2010, al

quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 25 gennaio 2010, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire

postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

Se ACCU 1 è autrice colpevole

di:

1.1

infrazione alla LF sugli

stranieri

1.2

esercizio illecito della

prostituzione

per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 34, 42, 47, 106, 199

CP; 115 LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1 ACCU 1

autrice colpevole di infrazione

alla legge federale sugli stranieri e esercizio illecito della prostituzione

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.

5255/2009 del 17 dicembre 2009.

condanna ACCU 1 ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 90

(novanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr.

2'700.- (duemilasettecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

alla multa di fr. 1'500.-

(millecinquecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 50 (cinquanta) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 400.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

avverte le parti del diritto di

presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia.

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della Popolazione,

Ufficio della migrazione, Bellinzona

Ufficio del Giudice

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il presidente: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1'500.- multa

fr. 200.- tassa di giustizia

fr. 200.- spese giudiziarie

fr. 1'900.- totale

./. fr. 1'700.- cauzione

fr. 200.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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