10.2010.106
Condurre un'autovettura essendo in stato di ubriachezza (0.87 per mille prima prova; 0.90 per mille seconda prova) malgrado già condannato; opporsi alla prova del sangue
5 maggio 2011Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2010.106
Data decisione, Autorità:
05.05.2011, PRPEN
Titolo:
Condurre un'autovettura essendo in stato di ubriachezza (0.87 per mille prima prova; 0.90 per mille seconda prova) malgrado già condannato; opporsi alla prova del sangue
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
OPPOSIZIONE ALLA PROVA DEL SANGUE
art. 91 cpv. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 1 let. a LCSTR
Incarto
n.
10.2010.106
DA 752/2010
Bellinzona
5
maggio 2011
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Giovanni
Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 disoccupato
in assistenza
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole
di 1. guida in stato di
inattitudine
per aver condotto l'autovettura
Mazda targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza, così come accertato
dalla prova etanografica (0.87 per mille prima prova; 0.90 per mille seconda
prova) malgrado fosse già stato condannato nel 2007 per analogo reato
(alcolemia: 1.95 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________ il
__________ 2009;
reato previsto dall'art. 91
cpv. 1 LCStr.;
Fatti
2. elusione di provvedimenti
per accertare l’incapacità alla guida
per essersi intenzionalmente
opposto alla prova del sangue per la determinazione dell'alcolemia ordinata
dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del
suo rifiuto;
fatti avvenuti a __________ il __________
2009;
reato previsto dall'art. 91a
cpv. 1 LCStr.;
perseguito con decreto d’accusa del 22 febbraio
2010 n. 752/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 75
(settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 30.-cadauna, corrispondenti a
complessivi fr. 2'250.-.
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'200.-, ritenuto
che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di
giorni 12 (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
4.
Alla revoca del beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote
giornaliere da fr. 100.- ciascuna per complessivi fr. 3'000.- decretata nei
suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il __________2007
(art. 46 cpv. 1 CP), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa
sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 30 (art. 36 CP).
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 3 marzo 2010 dall'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento da entrambe le imputazioni;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole
di:
1.1
guida in stato di
inattitudine
1.2
elusione di provvedimenti
per accertare l’incapacità alla guida
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
3.
Se deve essere ordinata la
revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 100.- ciascuna per
complessivi fr. 3'000.- decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del
Cantone Ticino il __________2007.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 34, 42, 46, 47, 49,
106.
CP; 91 cpv. 1, 91a cpv. 1 LCStr; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e
segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida in
stato di inattitudine e di elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità
alla guida per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di
accusa n. 752/2010 del 22 febbraio 2010.
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 75
(settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di
fr. 2'250.- (duemiladuecentocinquanta);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)
anni.
2.
alla multa di fr. 1'200.-
(milleduecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 40 (quaranta) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 1'450.- con motivazione scritta e di fr.
850.
- senza motivazione scritta.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
revoca il beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote
giornaliere da fr. 100.- ciascuna per complessivi fr. 3'000.- decretata nei
suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il __________2007, con
l'avvertenza che in caso di mancato pagamento la stessa sarà sostituita con una
pena detentiva di giorni 30 (trenta).
avverte che questo giudizio può
essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale
entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure
oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione
della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano.
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle
pene alternative, Torricella,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Sezione della popolazione,
Ufficio della migrazione, Bellinzona,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 3'000.- pena
pecuniaria
fr. 1'200.- multa
fr. 500.- tassa
di giustizia senza motivazione
fr. 350.- spese
giudiziarie
fr. 70.- testi
fr. 5'120.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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