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Decisione

10.2010.106

Condurre un'autovettura essendo in stato di ubriachezza (0.87 per mille prima prova; 0.90 per mille seconda prova) malgrado già condannato; opporsi alla prova del sangue

5 maggio 2011Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2. elusione di provvedimenti

per accertare l’incapacità alla guida

per essersi intenzionalmente

opposto alla prova del sangue per la determinazione dell'alcolemia ordinata

dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del

suo rifiuto;

fatti avvenuti a __________ il __________

2009;

reato previsto dall'art. 91a

cpv. 1 LCStr.;

perseguito con decreto d’accusa del 22 febbraio

2010 n. 752/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 75

(settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 30.-cadauna, corrispondenti a

complessivi fr. 2'250.-.

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'200.-, ritenuto

che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di

giorni 12 (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

4.

Alla revoca del beneficio della

sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote

giornaliere da fr. 100.- ciascuna per complessivi fr. 3'000.- decretata nei

suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il __________2007

(art. 46 cpv. 1 CP), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa

sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 30 (art. 36 CP).

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 3 marzo 2010 dall'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento da entrambe le imputazioni;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole

di:

1.1

guida in stato di

inattitudine

1.2

elusione di provvedimenti

per accertare l’incapacità alla guida

per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

3.

Se deve essere ordinata la

revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 100.- ciascuna per

complessivi fr. 3'000.- decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del

Cantone Ticino il __________2007.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 34, 42, 46, 47, 49,

106.

CP; 91 cpv. 1, 91a cpv. 1 LCStr; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e

segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di guida in

stato di inattitudine e di elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità

alla guida per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di

accusa n. 752/2010 del 22 febbraio 2010.

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 75

(settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di

fr. 2'250.- (duemiladuecentocinquanta);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)

anni.

2.

alla multa di fr. 1'200.-

(milleduecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 40 (quaranta) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 1'450.- con motivazione scritta e di fr.

850.

- senza motivazione scritta.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

revoca il beneficio della

sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote

giornaliere da fr. 100.- ciascuna per complessivi fr. 3'000.- decretata nei

suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il __________2007, con

l'avvertenza che in caso di mancato pagamento la stessa sarà sostituita con una

pena detentiva di giorni 30 (trenta).

avverte che questo giudizio può

essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale

entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure

oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione

della sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano.

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle

pene alternative, Torricella,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino,

Sezione della popolazione,

Ufficio della migrazione, Bellinzona,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 3'000.- pena

pecuniaria

fr. 1'200.- multa

fr. 500.- tassa

di giustizia senza motivazione

fr. 350.- spese

giudiziarie

fr. 70.- testi

fr. 5'120.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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