Lexipedia

Decisione

10.2010.110

Entrare, soggiornare, esercitatere un'attività lucrativa senza disporre del necessario permesso in Svizzera e circolare con una vettura sprovvisti della necessaria licenza di condurre

15 aprile 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

115 cpv. 1 a LStr, art. 115 cpv. 1 b LStr, art. 115 cpv. 1 c LStr; 95 cifra 1

LCStr;

perseguito con decreto d’accusa del 8 marzo

2010 n. 1216/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena detentiva di 30

giorni, considerato che non sono adempiute le

condizioni per la sospensione condizionale ai sensi dell’art. 42 CP e vi è da

attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno

essere eseguiti (art. 41 CP).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 8 marzo 2010;

indetto il dibattimento 15 aprile 2010,

al quale l'accusato, regolarmente citato mediante pubblicazione sul Foglio

Ufficiale, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico con lettera 11 marzo

2010.

ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel

contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole

di:

1.1

infrazione alla LF sugli

stranieri (entrata illegale, soggiorno illegale, attività lucrativa senza

autorizzazione)

1.2

guida senza licenza di

condurre o nonostante revoca

per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 40, 41, 42, 47 CP; 115

lett. a, b, c LStr, 95 cifra 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autore colpevole di infrazione

alla LF sugli stranieri (entrata illegale, soggiorno illegale e attività

lucrativa senza autorizzazione) e circolazione senza licenza di condurre per i

fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1216/2010

dell’8 marzo 2010.

condanna ACCU 1

1.

alla pena detentiva di 29

(ventinove) giorni, già dedotto il carcere preventivo sofferto di giorni 1

(uno);

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 400.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

avverte le parti del diritto di

presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia.

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione della popolazione,

Ufficio della migrazione, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster