10.2010.12
Esercizio illecito della prostituzione e infrazione alla LF sugli stranieri
26 marzo 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2010.12
Data decisione, Autorità:
26.03.2010, PRPEN
Titolo:
Esercizio illecito della prostituzione e infrazione alla LF sugli stranieri
ESERCIZIO ILLECITO DELLA PROSTITUZIONE
SOGGIORNO ILLEGALE
art. 199 CPS
art. 115 cpv. 1 LFSTR
Incarto
n.
10.2010.12
DA
5256/2009
Bellinzona
26
marzo 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di
1. infrazione alla LF sugli
stranieri,
per avere, a __________
durante il mese di agosto 2008, a __________ alla fine di luglio ’08 per 15
giorni, a __________ a metà agosto ’08 per ca. 1 mese ed a gennaio ’09 per ca.
1 mese e mezzo, a __________ a metà maggio ’09 per ca. 3 settimane, a __________
a metà luglio ‘09 per ca. 1 mese e dal 13.12. fino al 17.12.2009, soggiornato
illegalmente in Svizzera svolgendo attività lucrativa abusiva senza essere al
beneficio dei relativi permessi;
2. esercizio illecito
della prostituzione
per avere, nelle circostanze
menzionate al punto 1, presso il __________ di __________, presso il __________
di __________, presso il __________ di __________, presso il __________ __________
__________ a __________ e presso il __________ di __________, infranto le
prescrizioni cantonali sulle modalità dell’esercizio della prostituzione,
omettendo di annunciarsi alla Polizia cantonale;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e luogo;
reati previsti dagli art. 115
cpv. 1 lett. a, b e c LStr e 199 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 17 dicembre
Fatti
2009 n. 5256/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla
pena pecuniaria di fr. 1'200.- (milleduecento), corrispondente a 40 (quaranta)
aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta).
L'esecuzione dalla pena viene sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'000.- (mille), con l'avvertenza che in caso di
mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 34
(trentaquattro) giorni.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle
spese giudiziarie di fr. 100.- (cento);
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 29 dicembre 2009 dall'accusata;
indetto il dibattimento 26 marzo 2010, al
quale l'accusata, regolarmente citato mediante pubblicazione su Foglio
Ufficiale, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a
comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
Se ACCU 1 è autrice colpevole
di:
1.1
infrazione alla LF sugli
stranieri
1.2
esercizio illecito della
prostituzione
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 34, 42, 47, 106, 199
CP; 115 LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1 ACCU 1
autrice colpevole di infrazione
alla legge federale sugli stranieri e esercizio illecito della prostituzione
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.
5256/2009 del 17 dicembre 2009.
condanna ACCU 1 ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 40
(quaranta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr.
1'200.- (milleduecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
alla multa di fr. 1'000.-
(mille);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 34 (trentaquattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 400.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
avverte le parti del diritto di
presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia.
avverte la condannata della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
mediante pubblicazione sul
Foglio Ufficiale
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della popolazione,
Ufficio della migrazione, Bellinzona
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il presidente: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1'000.- multa
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 200.- spese giudiziarie
fr. 1'400.- totale
./. fr. 1'200.- cauzione
fr. 200.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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