10.2010.121
Perdere la padronanza del veicolo essendo sotto influsso di stupefacenti (cannabis, cocaina, oppiacei) e alcool
15 aprile 2010Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2010.121
Data decisione, Autorità:
15.04.2010, PRPEN
Titolo:
Perdere la padronanza del veicolo essendo sotto influsso di stupefacenti (cannabis, cocaina, oppiacei) e alcool
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
PADRONANZA DEL VEICOLO
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2010.121
DA
821/2010
Bellinzona
15
aprile 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Lara
Bittana in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. guida in stato
di inattitudine
per aver
condotto il motoveicolo __________ targato __________ essendo;
1.1. in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.04 - max. 1.28 grammi per mille), malgrado fosse già stato
condannato nel 2006 per analogo reato;
1.2. sotto l’influsso di sostanze
stupefacenti, così come emerge dall’analisi tossicologica del 25.11.2009 risultata positiva per la cannabis, la cocaina e gli oppiacei;
Fatti
avvenuti __________ __________, reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;
2. infrazione alle norme della
circolazione
per avere, circolando nello
stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida
cadendo al suolo procurandosi lesioni personali;
fatti avvenuti __________;
reato previsto dall'art. 90 cifra 1 LCStr. in relazione con gli art. 26 cpv. 1,
27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr., art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 ONC;
perseguito con decreto d’accusa del 22 febbraio
2010 n. 821/2010 del AINQ 1che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 75
(settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 180.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 13'500.-.
L’esecuzione della pena viene sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'500.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 15 (quindici).
3.
Alla revoca del beneficio
della sospensione condizionale della pena detentiva di 30 (trenta) giorni inflittagli da questo stesso Ministero Pubblico il 4.09.2006 (art. 46 cpv. 1 CP).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
vista l’opposizione al
decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 4 marzo 2010,
limitatamente all’imputazione 1.2, poiché sostiene di non aver condotto il
veicolo sotto l’influsso di cocaina e di oppiacei;
indetto il dibattimento 15 aprile 2010,
al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 23 marzo 2010, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico con lettera 24 marzo 2010 ha
rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la
conferma del decreto d'accusa impugnato;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posto a giudizio il seguente quesito:
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole di
guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nell’imputazione n. 1.2
del decreto di accusa a suo carico.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo al quesito posto
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida in
stato di inattitudine per avere condotto il motoveicolo KTM targato TI 21363
sotto influsso di sostanze stupefacenti, così come emerge dall’analisi
tossicologica del 25.11.2009 risultata positiva per la cannabis in misura
superiore ai valori indicati dall’art. 34 dell’Ordinanza dell’USTRA concernente
l’ordinanza sul controllo della circolazione stradale.
rileva che i dispositivi del
decreto di accusa, contro i quali non è stata fatta opposizione, sono esecutivi
e il periodo di prova di cui al dispositivo n. 1 decorre dall’intimazione del
decreto di accusa avvenuta il 22 febbraio 2010.
prescinde dal prelevare oneri per
l’odierno giudizio.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Sezione della circolazione,
Camorino,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1’500.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 2’000.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster