Lexipedia

Decisione

10.2010.13

Diritti di vicinato - inconvenienti da cantiere

20 dicembre 2011Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i cui atti sono stati depositati dal 23.2 al 24.3.2009 presso la cancelleria

comunale; il deposito è stato annunciato sul FU 13/2009 del 17.2.2009. Di

conseguenza le pretese d’indennità erano soggette ai termini di perenzione

previsti dagli art. 24 e 32 Lespr (DTF 131 II 65 c. 1.1). Quest’ultima

norma, in particolare, prevede che l’interessato possa presentare una richiesta

di indennità dopo il termine di esposizione e dopo la procedura di stima purché

dimostri di aver saputo solo più tardi dell’esistenza di un suo diritto, oppure

qualora l’ente espropriante pretenda di sottrarre un diritto non contemplato

negli atti (art. 32 cpv. 1 let b Lespr). In tal caso il diritto di notificare

la pretesa si perime trascorsi 3 mesi dal momento in cui il titolare ha avuto

conoscenza della sua proponibilità (art. 32 cpv. 2 Lespr), ovvero dal giorno in

cui, facendo prova della diligenza suggerita dalle circostanze, poteva

ragionevolmente ritenere che l’agire dell’ente pubblico fosse costitutivo di

espropriazione (RtiD I-2006 no. 23 c. 4.1).

L’istanza in esame è stata inoltrata a questo Tribunale nel dicembre del 2010,

quindi a distanza di oltre quattro mesi dalla chiusura del cantiere di Via __________.

Già l’11.2.2010, ossia tre settimane dopo l’inizio dei lavori, IS 1 ha tuttavia

indirizzato al Municipio uno scritto di protesta denunciando gravi disagi a

causa dei lavori ed un enorme danno di natura patrimoniale (doc. E). Con ciò,

pur non quantificando il danno, essa ha chiaramente manifestato la sua

intenzione di farsi indennizzare. Di conseguenza la pretesa è da ritenersi

tempestiva.

4.

L’ammissione di una responsabilità

del Comune di __________, e quindi di un obbligo di indennizzo a suo carico,

presuppone che sia incorso in una violazione dei diritti di vicinato per aver

generato immissioni eccessive tali da causare un pregiudizio al vicino.

I criteri di valutazione posti dalla giurisprudenza per accertare il carattere

eccessivo di un’immissione differiscono a seconda che la stessa provenga

dall’esercizio o dalla costruzione di un’opera pubblica. Se le immissioni

provocate dal traffico sono considerate eccessive ove siano imprevedibili,

speciali e gravi, nell’ipotesi di molestie prodotte da un cantiere il giudice

dovrà invece esaminare l’eccesso ispirandosi in via analogica ai principi del

diritto civile derivanti dall’art. 684 CC. Dovrà perciò procedere ad una

ponderazione dei contrapposti interessi e valutare, in base al grado di

sensibilità di un qualsiasi soggetto ragionevole, se le immissioni superino i

limiti della tolleranza dovuta tra vicini, tenuto conto dell’uso locale, della

situazione e della natura dell’immobile. Un’indennità sarà così dovuta solo se

gli effetti pregiudizievoli sono, per loro natura intensità e durata,

eccezionali e causano al vicino un danno considerevole. Gli inconvenienti

temporanei di regola non sono indennizzabili, anche perché se l’ente pubblico

dovesse essere tenuto a risarcire indistintamente qualsiasi disagio provocato da

un cantiere, nella maggior parte dei casi si troverebbe nell’impossibilità di

intraprendere i lavori (DTF 132 II 435 c. 3 e rinvii; RtiD I-2006

no. 23 c. 3; Bovay, L’expropriation des droits de voisinage, 200, p. 24,

26 ss; Zen-Ruffinen/GuyEcabert, Aménagemente du territoire,

construction, expropriation, 2001, no. 1147).

Con particolare riguardo alle limitazioni d’uso di una pubblica via, è peraltro

doveroso rammentare che le strade pubbliche possono essere chiuse anche

totalmente al traffico quando ciò sia indispensabile per l’esecuzione di lavori

(art. 47 Lstr). Secondo la giurisprudenza la garanzia della proprietà non

tutela il confinante da qualsiasi modifica o restrizione che appaia fastidiosa,

bensì unicamente da quelle che rendono impossibile o pregiudicano in modo

insostenibile lo sfruttamento del fondo conformemente alla sua destinazione (DTF

131 I 12 c. 1.3.3).

5.

5.1. L’istante afferma che dal

18.1.2010 in poi la chiusura al traffico del ponte, la posa di un cartello di

divieto d’accesso ed il continuo stazionamento di mezzi di cantiere hanno

scoraggiato i clienti abituali come quelli potenziali in transito dal recarsi

nel negozio. Situazione che si è acuita a partire dal 12.4.2010 quando, per

sostituire la canalizzazione, l’area dei lavori è stata ampliata al punto da

occupare tutta la strada, ed è ancora peggiorata nei mesi di maggio e giugno in

seguito alla soppressione del passaggio pedonale dinnanzi al negozio. In

sostanza quest’ultimo è venuto a trovarsi durante sei mesi al centro di un

cantiere al quale era praticamente negato l’accesso.

5.2. Come già indicato i lavori di costruzione del nuovo ponte si sono svolti

tra il 18.1 ed il 30.7.2010, giorno in cui è stata ripristinata la circolazione

stradale. L’apertura del cantiere, con l’indicazione del periodo di chiusura

del ponte e dei percorsi alternativi, è stata resa nota con almeno un mese di

anticipo mediante comunicato stampa e volantini (doc. 6 e 7). L’istante era

dunque in grado di darne tempestivo avviso alla clientela, ad esempio con annunci

affissi sulla vetrina e all’interno del negozio.

Stando alle risultanze istruttorie, dall’imbocco di Via __________, dove era

posato un segnale di “strada senza uscita”, Via __________ è rimasta

percorribile in automobile almeno lungo il primo tratto, fino e compresa Via __________.

Il cantiere ha invaso il secondo tratto della strada, all’incirca dall’accesso

al mapp. no. 491 (attuale negozio __________) fino al ponte. Quest’area,

contrassegnata con un “divieto generale di circolazione”, era delimitata con

sbarramenti amovibili a seconda dello svolgimento dei lavori (cfr.

documentazione fotografica; doc. 22).

Durante i primi due mesi, ossia fino alla metà di aprile, l’accesso pedonale e

veicolare al negozio IS 1 era garantito, unitamente ad una possibilità di

carico e scarico sul lato opposto della strada, quest’ultima convenuta al

sopralluogo esperito il 2.3.2010 con la direzione dei lavori (teste __________).

In quella stessa occasione era anche stato concordato che la ditta avrebbe

provveduto alla fornitura ed alla posa di un cartello indicante che il negozio

era aperto (teste __________; doc. 8); cartello che tuttavia non si intravvede

su nessuno degli scatti fotografici e che quindi, verosimilmente, l’istante ha

omesso di collocare. A partire dal 12 aprile l’accesso veicolare e l’area di

sosta hanno dovuto essere soppressi in vista della posa delle canalizzazioni.

Questi lavori sono stati eseguiti a tappe occupando di volta in volta solo una

parte della carreggiata e deviando di conseguenza i pedoni sull’uno o l’altro

lato della strada. L’accesso al negozio è sempre stato assicurato in maniera

compatibile con le necessità del momento, all’occorrenza anche mediante

passerelle (testi __________ e __________; documentazione fotografica).

Da ciò si evince che il cantiere è stato gestito secondo criteri ragionevoli ed

affatto eccezionali, in particolare mantenendo un collegamento pedonale tra Via

__________ e Via __________ mediante camminamenti ed una passerella sul fiume,

e tenendo conto anche delle esigenze dell’istante nella misura massima

consentita dalle circostanze. In ogni caso la tesi che rappresenta il negozio

come una sorta di isola quasi inaccessibile non trova riscontro negli atti ed

appare invero poco credibile ove solo si consideri che IS 1 non è la sola

inquilina dello stabile al mapp. no. 481: i clienti disponevano infatti delle

stesse vie di accesso riservate agli altri residenti come a qualsiasi

cittadino. D’altra parte, sin da prima dei lavori, la sosta veicolare dinnanzi

al negozio non era né autorizzata né garantita vista la disponibilità limitata

a soli 5 posteggi pubblici a pagamento ubicati sull’altro lato della strada

(doc. 21); perciò, in mancanza di spazio, il cliente era comunque costretto a

posteggiare altrove ed a proseguire a piedi verso il negozio. Né può aver

assunto contorni oltremodo penalizzanti la presenza di macchinari lungo la

strada. Il negozio si trova infatti in posizione semi interrata rispetto alla

strada oltre che a ridosso di alcune vasche con vegetazione varia disposte

lungo la facciata dello stabile (doc. 21); indipendentemente dal cantiere la

visuale sul negozio non è quindi del tutto libera ed aperta, specie per il

conducente e gli occupanti di un veicolo. Detto questo, i mezzi di cantiere

erano concentrati principalmente all’altezza del ponte mentre lo stazionamento

ed il transito di autocarri o di altre apparecchiature erano circoscritti, con

frequenze alternate, al trasporto di materiali di costruzione ed ai tempi

necessari per l’esecuzione dei lavori (teste __________; documentazione

fotografica). Pertanto, quand’anche talora abbiano compromesso la visibilità

Considerandi

delle vetrine, si è trattato di intralci temporanei ascritti a contingenze

particolari.

In sostanza IS 1 si è vista confrontata ad una normale situazione di cantiere

nel contesto della quale un certo disagio è innegabile. Tuttavia,

obiettivamente, non si può ritenere che gli inconvenienti abbiano raggiunto

un’intensità ed una durata eccezionali né che abbiano superato i limiti della

tolleranza dovuta tra vicini.

6.

6.1

L’istante lamenta un enorme

danno di natura economica.

In primo luogo essa rimarca di aver registrato, nel corso del suo primo anno di

attività (2009), una progressione costante della cifra d’affari con un

incremento del 700% senza contare le entrate del mese di dicembre. Su questa

base, e partendo da un’ipotesi di incasso di fr. 6'500.- per il mese di gennaio

del 2010, a suo avviso era facilmente prevedibile un ulteriore incremento

mensile del 15% da gennaio a luglio, e del 5% da agosto a novembre del 2010. Se

non che, per la durata del cantiere, anziché seguire l’evoluzione prevista, gli

incassi sono andati in stallo attestandosi attorno alle cifre raccolte nei mesi

tra settembre e novembre del 2009. Ciò ha generato un mancato fatturato prudenzialmente

valutato in fr. 61'969.33 di cui è chiesto il risarcimento in ragione del 35%,

pari a fr. 21'689.26, rappresentante l’utile perso dalla ditta.

In secondo luogo l’istante sostiene di essersi trovata nella necessità di

acquistare della merce, poco prima del dicembre 2009 e durante il periodo di

chiusura di Via __________, per disporre di un inventario di prodotti attuali e

non perdere i pochi clienti rimasti. Una parte dei prodotti stoccati ha

tuttavia potuto essere venduta solo dopo la riapertura del ponte e, trattandosi

di merce soggetta a rapido invecchiamento, riducendone considerevolmente i

prezzi. A seguito di tale deprezzamento essa vanta un danno di fr. 6'046.50 di

cui pure chiede la rifusione.

6.2

I risultati storici aziendali servono normalmente per elaborare le

previsioni future di crescita; essi rappresentano tuttavia solo un indicatore

la cui attendibilità dev’essere valutata integrando tutta una serie di

ulteriori elementi, in particolare le variabili interne ed esterne all’attività,

che concorrono a verificare la crescita sostenibile dell’azienda. Ritenere tout

court, sulla base dei soli dati contabili, che l’andamento della redditività

aziendale continui anche nel futuro è quindi un’ipotesi semplicistica; senza

contare che, per poter interpretare correttamente i risultati e le capacità

produttive, l’analisi deve necessariamente avvenire su un arco temporale

significativo.

IS 1 ha iniziato l’attività nel gennaio del 2009, anno durante il quale

l’evoluzione della sua cifra d’affari rientra tutto sommato nella normalità di

una società che parte da zero; in effetti per un’azienda in fase di avviamento

ogni aumento dell’incasso rappresenta un progresso ed un’attenta promozione può

facilmente alimentare i ricavi al punto da generare una crescita altamente

esponenziale. Bisogna tuttavia tener presente che lo sviluppo auspicato fa

parte dei rischi imprenditoriali: non è scontato che le proiezioni si avverino

né che la crescita rimanga costante, specie in periodo di crisi congiunturale

come quello attuale e nel contesto di una produzione che, come quella

dell’istante, in parte è segnata da una forte concorrenza ed in parte è

destinata ad una categoria ristretta di consumatori. In ogni caso il risultato

di un solo anno d’esercizio – oltre tutto del primo anno di attività,

particolare in quanto caratterizzato da incognite commerciali e strategie di

lancio e di gestione intese ad imporre l’azienda sul mercato – costituisce un

periodo troppo breve per affermare con certezza che l’andamento crescente

sarebbe proseguito seguendo la curva indicata dall’istante, e tanto meno per

imputare al cantiere un mancato aumento del fatturato nel primo semestre del

2010.

Non basta comunque a dimostrare tale assunto il fatto che gli introiti

abbiano segnato un incremento a partire dal mese di agosto del 2010 (doc. C);

considerato infatti che dopo la riapertura del ponte è stato constatato un

importante aumento dei volumi di traffico e dei passaggi giornalieri in Via __________

rispetto al 2008 (doc. 3, 4 e 5), verosimilmente l’incremento è riconducibile

anche al maggior numero di potenziali clienti in transito. In sostanza i

fattori che possono aver influito sulla bilancia dei ricavi sono molteplici e

la loro singola incidenza non è determinabile; quanto meno non è riscontrato

che il cantiere abbia avuto un peso decisivo. Aggiungasi infine che per

tracciare il flusso di crescita, asseritamente prevedibile, l’istante si

attiene ad un’ipotesi di incasso di partenza, per il mese di gennaio del 2010,

di fr. 6'500.- (cfr. doc. L), cifra di cui si ignorano i criteri valutativi e

che invero appare irrealistica: infatti, prescindendo dalle entrate

straordinarie del mese di dicembre, che non sono rappresentative, una tale

somma non è mai stata incassata nel 2009, né risulta essere frutto

dell’applicazione della percentuale d’incremento del 15%, indicata dall’istante

stessa, alla media degli incassi conseguiti nel 2009 (sull’arco dell’intero

anno o nei mesi più favorevoli tra settembre e novembre), o anche al solo

fatturato del mese di novembre (cfr. doc. C).

Detto questo, pare invece certamente significativo che nel primo semestre del

2010.

IS 1 ha mantenuto le entrate su livelli costanti e regolari continuando ad

incassare – anche nel periodo in cui sono stati eseguiti i lavori più molesti

di posa della canalizzazione – importi analoghi, se non addirittura mediamente

superiori, a quelli registrati tra settembre e novembre del 2009 (doc. C).

Perciò, contrariamente a quanto preteso, la ditta non ha subito alcun calo di

fatturato. Circostanza che ulteriormente conferma come i lavori non abbiano

scoraggiato i clienti ed il negozio sia sempre rimasto raggiungibile. Di

conseguenza non è dimostrato e non vi sono elementi per ritenere che l’istante

abbia subito un danno considerevole.

6.3

In relazione al secondo aspetto del danno, ascritto al deprezzamento della

merce di magazzino, l’istante ha prodotto una lista esemplificativa di merce in

stock (doc. M) ed un elenco di prodotti con i rispettivi prezzi, originari e

ribassati, che riporta una perdita di valore totale di fr. 6'046.50 (doc. N).

Tali documenti, tuttavia, oltre a non offrire un quadro completo

dell’inventario, non specificano quando i prodotti siano stati acquistati, e

dunque da quanto tempo giacessero in magazzino. Pertanto non consentono di

stabilire una relazione diretta tra il cantiere e la riduzione dei prezzi della

merce. L’istante stessa ammette di aver effettuato taluni acquisti nel 2009,

nel periodo prenatalizio. Mancando indicazioni precise, l’acquisto potrebbe

risalire però anche ad un’epoca precedente o i prodotti rappresentare un

surplus dovuto ad acquisti eccedenti il fabbisogno. In altre parole non può

essere escluso che si tratti di semplici scorte invendute o di normali

rimanenze di magazzino destinate comunque ad essere vendute ad un prezzo

scontato secondo l’uso commerciale dei saldi di fine stagione. Non si vede

quindi come il cantiere possa aver influito sui prezzi quando il negozio è

rimasto raggiungibile in automobile fino a metà aprile del 2010 e l’accesso pedonale

non è mai stato impedito. Il fatto poi che l’istante abbia rinnovato le scorte

nel periodo di chiusura della strada è segno che le vendite sono proseguite

nonostante i lavori e contraddice l’asserita (e qui negata) riduzione del

fatturato. In sostanza il danno non è dimostrato e soprattutto manca la prova

di un nesso di causalità con i lavori stradali.

7.

Tutto ciò considerato i disagi

provocati dal cantiere non hanno, nel complesso, né precluso né limitato oltre

il tollerabile i diritti dell’istante e non hanno raggiunto, per loro natura

intensità e durata, proporzioni tali da configurarsi come eccesso.

Ne consegue che l’istanza va respinta per carenza dei presupposti dell’azione.

8.

Di norma nelle cause di

espropriazione formale le spese di giudizio sono a carico dell’ente

espropriante (art. 73 cpv. 1 Lespr).

In concreto tuttavia, non essendo adempiuti i presupposti dell’azione, ovvero

non verificandosi espropriazione formale dei diritti di vicinato, il suddetto

principio non è applicabile. Vale invece la regola generale prevista per le

procedure amministrative secondo cui le spese processuali sono addebitate o

ripartite a seconda della soccombenza (art. 31 LPamm). Pertanto la tassa di

giustizia e le spese sono a carico dell’istante in quanto parte soccombente;

per lo stesso motivo non si assegnano ripetibili.

richiamata la

Legge di espropriazione dell’8.3.1971,

dichiara

e pronuncia 1. L’istanza è respinta per carenza dei

presupposti dell’azione.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 1'000.-

sono a carico dell’istante. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente La

segretaria giurista

Margherita

De Morpurgo Annalisa Butti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster