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Decisione

10.2010.157

Sottrarre oggetti per procacciarsi indebito profitto, detenere un cellulare sapendo o dovendo presumere che sia un oggetto provento di reato contro il patrimonio, introdursi in una abitazione contro l

18 aprile 2011Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 783/2010 del 22 febbraio 2010?

(pena

parzialmente aggiuntiva alla pena pecuniaria

di

fr. 900.- (30 aliquote da fr. 30.- ciascuna) decretata nei suoi confronti dalla

Pretura

penale di Bellinzona il __________ 2008)

2.In caso affermativo quale deve essere la pena?

3.L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale

dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

4.Deve essere ordinato il dissequestro nelle mani del legittimo

proprietario LESA 1 del cellulare marca Motorola V 360 IMEI 3__________

sequestrato a __________ il __________ 2008?

5.Viene confermato il rinvio al foro civile per le pretese di natura

civile di CIVI 1?

6.A chi vanno caricate le spese, la tassa di giustizia e le eventuali

ripetibili?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art.139 cifra 2, 160 cifra

1 cpv. 1, 186 CP; 23 cpv. 1 LDDS; 115 cpv. 1 lett. b) LStr ; 455, 453 CPP-CH; 9

e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di furto, art.

139 cifra 1 CP, ricettazione, art. 160 cifra 1 cpv. 1 CP, violazione di

domicilio, art. 186 CP, infrazione contro la LF concernente la dimora e il

domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 1 LDDS, entrata illégale, art. 115 cpv.

1 b LStr per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa

n. 783/2010 del 22 febbraio 2010.

condanna ACCU 1

1. alla

pena detentiva di 90 (novanta) giorni (art. 40 e seg. CP), da dedursi il

carcere

preventivo sofferto di giorni 2 (due), considerato che non sono

adempiute

le condizioni per la sospensione condizionale ai sensi dell’art. 42

CP e vi

è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica

utilità

non potranno essere eseguiti (art. 41 CP).

Pena

parzialmente aggiuntiva alla pena pecuniaria di CHF 900.- (30

aliquote

da CHF 30.- ciascuna) decretata nei suoi confronti dalla Pretura

Penale

di Bellinzona il __________ 2008 .

Considerandi

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 750.- con motivazione scritta e di fr.

350.

- senza motivazione scritta.

rinvia la parte civile CIVI 1, __________

al competente foro per le pretese di natura civile.

ordina il dissequestro nelle mani

del legittimo proprietario LESA 1, , del cellulare marca Motorola V 360, IMEI 3__________

sequestrato a __________ il __________ (senza numero di repertazione).

respinge la richiesta di difesa

d’ufficio (art. 132 CPP).

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

avverte che questo giudizio può

essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale

entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure

oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione

della sentenza.

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a: - seduta stante

- per raccomandata

__________

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano.

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle

pene alternative, Torricella,

Ufficio della migrazione,

Bellinzona,

Ufficio reperti, Bellinzona.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 175.- tassa di giustizia

fr. 175.- spese giudiziarie

fr. 350.- totale

senza motivazione scritta

fr. 750.- con

motivazione scritta

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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