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Decisione

10.2010.168

Furto a danno di un grande magazzino

15 novembre 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1814/2009

del 20 aprile 2009, quo ai fatti 17 gennaio 2009.

Quo ai fatti del 14 febbraio

2009 è prosciolto.

condanna ACCU 1 Lugaggia

1. alla multa di fr. 200.- (duecento);

§ in caso di mancato

pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

Considerandi

2.

al versamento alla parte

civile all’importo di fr. 229.- (duecentoventinove) a titolo di risarcimento;

per la rimanenza di fr. 400.-

(quattrocento) la parte civile è rinviata al competente foro civile;

3.

al pagamento di ½ delle

tasse e spese giudiziarie per complessivi fr. 200.- (duecento);

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 50.00 tassa

di giustizia

fr. 50.00 spese

giudiziarie

fr. 300.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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