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Decisione

10.2010.173

Incitare e soggiornare illegalmente

30 maggio 2011Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

2010 n. 1131/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

3'600.- (tremilaseicento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 120.-

(centoventi) (art. 34 e seg. CP).

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 500.-

(cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque)

(art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-

(cinquanta).

4.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CP.

ACCU 2

prevenuta colpevole di infrazione alla LF sugli stranieri

(soggiorno illegale)

per avere soggiornato

illegalmente a __________ e __________, nel periodo dal 13 giugno 2007 (data a

partire dalla quale è trascorso il termine di 3 mesi della permanenza quale

turista sul territorio Elvetico) al 22 febbraio 2010, presso il domicilio di ACCU

1, il quale ha provveduto al suo integrale sostentamento, avendo avuto sin

dall’inizio l’intenzione di soggiornare presso il di lui domicilio, senza tuttavia

notificare alle competenti autorità, prima del 13 giugno 2007, l’intenzione di

contrarre matrimonio con ACCU 1 e di far riconoscere a quest’ultimo il figlio __________,

nato il 25 agosto 2007;

fatti avvenuti nelle indicate

circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 115

cpv. 1 lett. b LStr; richiamato l’art 42 cpv. 1 e 4 CP;

perseguita con decreto d’accusa del 8 marzo

2010.

n. 1132/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.

Alla pena pecuniaria di fr.

900.

- (novecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 30.- (trenta)

(art. 34 e seg. CP).

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e

seg. CP).

2.

Alla multa di fr. 500.-

(cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 17 (diciassette) (art. 106 cpv. 2

CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-

(cinquanta).

4.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CP.

vista le opposizioni interposta

tempestivamente in data 12 marzo 2010 dall'accusato;

sentiti da ultimo gli accusati;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

È ACCU 1 colpevole di

infrazione alla legge federale sugli stranieri (incitazione soggiorno illegale)

per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 1131/2010 del 8 marzo 2010?

1.1

In caso affermativo, quale deve

essere la pena?

1.2

A chi vanno caricate le spese e

le tasse di giudizio?

2.

È ACCU 2 colpevole di

infrazione alla LF sugli stranieri (soggiorno illegale) per i fatti descritti

nel decreto d’accusa n. 1132/2010 del 8 marzo 2010?

2.1

In caso affermativo, quale deve

essere la pena?

2.2

A chi vanno caricate le spese e

la tasse di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 115 cpv. 1 lett. b,

116.

cpv. 2 LStr; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 34 segg. CP,

22.

LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di incitazione

al soggiorno illegale, art. 116 cpv. 2 LStr per i fatti compiuti nelle circostanze

descritte nel decreto di accusa n. 1131/2010 del 8 marzo 2010.

condanna ACCU 1

1.

Alla multa di fr. 500.-

(cinquecento);

1.1

in caso di mancato

pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 4 (quattro) giorni (art.

106.

cpv. 2 CP).

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 350.- con motivazione scritta e di fr.

150.

- senza motivazione scritta.

dichiara ACCU 2

autrice colpevole di soggiorno

illegale, art. 115 cpv. 1 b LStr per i fatti compiuti

nelle circostanze descritte nel

decreto di accusa n. 1132/2010 del 8 marzo 2010.

condanna ACCU 2

1.

alla multa di fr. 500.-

(cinquecento) (art. 48a cpv. 2 CP);

1.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 350.- con motivazione scritta e di fr.

150.

- senza motivazione scritta.

avverte che questo giudizio può

essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale

entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure

oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione

della sentenza.

Intimazione a:

- per

raccomandata

Procuratore

pubblico

- alla crescita in giudicato

Sezione

della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona

Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano

Ufficio

dell’incasso e delle pene alternative, Torricella

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.00 multa

fr. 75.00 tassa

di giustizia senza motivazione

fr. 75.00 spese

giudiziarie

fr. 650.00 totale

Distinta spese a carico di ACCU 2

fr. 500.00 multa

fr. 75.00 tassa

di giustizia senza motivazione

fr. 75.00 spese

giudiziarie

fr. 650.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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