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Decisione

10.2010.175

Opporsi all'esame dell'alito

8 giugno 2011Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di fr.

5'700.- (cinquemilasettecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr.

190.- (centonovanta) - (art. 34 e seg. CP).

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 2'500.-

(duemilacinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 12

(quattordici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.-

(duecento).

4.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CP.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 22 marzo 2010 dall'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede in

via principale che ACCU 1 venga prosciolto da pena e multa e che le tasse e

spese poste a carico dello stato, contestato le ripetibili. In via subordinata

una riduzione massiccia sia della PP proposta, sia della multa, visto la

situazione patrimoniale dell’interessato che non consente di fissare delle pene

così elevate.

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

È ACCU 1 colpevole del reato

di elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida per i fatti

descritti nel decreto d’accusa 8 marzo 2010?

2.

In caso affermativo, quale deve

essere la pena?

3.

A chi vanno caricate spese e

tasse di giustizia?

4.

Devono essere riconosciute

ripetibili?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 91a cpv. 1 LCStr, 34

segg. CPS; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di elusione di

provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida, art. 91a cpv. 1 LCS per i

fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1191/2010

del 8 marzo 2010.

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 30

(trenta) aliquote giornaliere di fr. 190.00 (centonovanta), per un totale di

fr. 5'700.00 (cinquemilasettecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.

alla multa di fr. 1'200.00

(milleduecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 2’000.00 con

motivazione scritta e di fr. 1’600.00

senza motivazione scritta.

4.

Non

si assegnano ripetibili.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

Intimazione a: - seduta stante

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano.

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle

pene alternative, Torricella,

Casellario giudiziale,

Bellinzona,

Sezione della popolazione,

Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1’200.00 multa

fr. 150.00 tassa

di giustizia senza motivazione

fr.

250.00

spese giudiziarie

fr. 1’600.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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