10.2010.176
Condurre una vettura in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.05 - max. 1.70 grammi per mille);
20 maggio 2011Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2010.176
Data decisione, Autorità:
20.05.2011, PRPEN
Titolo:
Condurre una vettura in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.05 - max. 1.70 grammi per mille);
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2010.176
10.2010.177
DA 1095/2010
Bellinzona
20
maggio 2011
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca
Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
ACCU 2
ACCU 1prevenuto colpevole di guida
in stato di inattitudine
per aver condotto l'autovettura
BMW targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.05 - max. 1.70 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall'art. 91
cpv. 1 LCStr.;
perseguito con decreto d’accusa del 8 marzo
Fatti
2010 n. 1095/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 100.- ciascuna (art. 34 e segg. CPS),
corrispondenti a complessivi fr. 1'000.-.
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e
segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'000.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 10 (dieci) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
4.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CPS.
ACCU 2prevenuto colpevole di guida
in stato di inattitudine
per aver condotto l'autovettura
BMW targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.47 - max. 1.92 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall'art. 91
cpv. 1 LCStr.;
perseguito con decreto d’accusa del 8 marzo
2010.
n. 1094/2010 del Procuratore pubblico AINQ 1, , che propone la condanna:
1.
Alla pena pecuniaria di 15
(quindici) aliquote giornaliere da fr. 110.- ciascuna (art. 34 e segg. CPS),
corrispondenti a complessivi fr. 1'650.-.
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e
segg. CPS).
2.
Alla multa di fr. 1'200.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 12 (dodici) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
4.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CPS.
viste le opposizioni interposte
tempestivamente in data 19 marzo 2010 dagli accusati;
sentiti da ultimo gli accusati;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
A) ACCU 1
1.
È l’accusato autore colpevole
di guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel decreto d’accusa
sopra menzionato?
2.
In caso di risposta
affermativa, quale dev’essere la pena?
3.
L’eventuale pena dev’essere
sospesa condizionalmente e se sì per quale periodo di prova?
4.
Chi sopporta gli oneri
processuali?
B) ACCU 2
1.
È l’accusato autore colpevole
di guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel decreto d’accusa
sopra menzionato?
2.
In caso di risposta
affermativa, quale dev’essere la pena?
3.
L’eventuale pena dev’essere
sospesa condizionalmente e se sì per quale periodo di prova?
4.
Chi sopporta gli oneri
processuali?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli artt. 91 cpv. 1 LCStr; 455,
453.
CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole del reato di guida
in stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel
decreto di accusa n. 1095/2010 del 8 marzo 2010;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 10
(dieci) aliquote giornaliere di fr. 100.- (cento), per un totale di fr. 1'000.-
(mille);
§ l’esecuzione della pena è
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.
alla multa di fr. 1'000.-
(mille);
§ in caso di mancato pagamento la
pena detentiva sostitutiva è fissata
in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 1’000.- con motivazione scritta e di fr.
600.
- senza motivazione scritta.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
proscioglie ACCU 2
dal reato di guida in stato di
inattitudine per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1094/2010 del 8
marzo 2010.
carica gli oneri processuali in
complessivi fr. 600.- (fr. 1’000.- con motivazione) per ACCU 2 allo Stato;
avverte che questo giudizio può
essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale
entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure
oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione
della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano.
Ufficio giuridico della
Sezione della circolazione, Camorino
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle
pene alternative, Torricella,
Sezione della popolazione,
Ufficio della migrazione, Bellinzona.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico ACCU 2
fr. 1000.00 multa
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr.
300.00
spese giudiziarie
fr. 1600.00 totale
Distinta spese a carico dello Stato per,
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 300.00 spese giudiziarie
fr. 600.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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