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Decisione

10.2010.176

Condurre una vettura in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.05 - max. 1.70 grammi per mille);

20 maggio 2011Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2010 n. 1095/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 100.- ciascuna (art. 34 e segg. CPS),

corrispondenti a complessivi fr. 1'000.-.

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e

segg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'000.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena

detentiva di giorni 10 (dieci) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

4.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CPS.

ACCU 2prevenuto colpevole di guida

in stato di inattitudine

per aver condotto l'autovettura

BMW targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.47 - max. 1.92 grammi per mille);

fatti avvenuti a __________;

reato previsto dall'art. 91

cpv. 1 LCStr.;

perseguito con decreto d’accusa del 8 marzo

2010.

n. 1094/2010 del Procuratore pubblico AINQ 1, , che propone la condanna:

1.

Alla pena pecuniaria di 15

(quindici) aliquote giornaliere da fr. 110.- ciascuna (art. 34 e segg. CPS),

corrispondenti a complessivi fr. 1'650.-.

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e

segg. CPS).

2.

Alla multa di fr. 1'200.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena

detentiva di giorni 12 (dodici) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

4.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CPS.

viste le opposizioni interposte

tempestivamente in data 19 marzo 2010 dagli accusati;

sentiti da ultimo gli accusati;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

A) ACCU 1

1.

È l’accusato autore colpevole

di guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel decreto d’accusa

sopra menzionato?

2.

In caso di risposta

affermativa, quale dev’essere la pena?

3.

L’eventuale pena dev’essere

sospesa condizionalmente e se sì per quale periodo di prova?

4.

Chi sopporta gli oneri

processuali?

B) ACCU 2

1.

È l’accusato autore colpevole

di guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel decreto d’accusa

sopra menzionato?

2.

In caso di risposta

affermativa, quale dev’essere la pena?

3.

L’eventuale pena dev’essere

sospesa condizionalmente e se sì per quale periodo di prova?

4.

Chi sopporta gli oneri

processuali?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli artt. 91 cpv. 1 LCStr; 455,

453.

CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole del reato di guida

in stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel

decreto di accusa n. 1095/2010 del 8 marzo 2010;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 10

(dieci) aliquote giornaliere di fr. 100.- (cento), per un totale di fr. 1'000.-

(mille);

§ l’esecuzione della pena è

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.

alla multa di fr. 1'000.-

(mille);

§ in caso di mancato pagamento la

pena detentiva sostitutiva è fissata

in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 1’000.- con motivazione scritta e di fr.

600.

- senza motivazione scritta.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

proscioglie ACCU 2

dal reato di guida in stato di

inattitudine per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1094/2010 del 8

marzo 2010.

carica gli oneri processuali in

complessivi fr. 600.- (fr. 1’000.- con motivazione) per ACCU 2 allo Stato;

avverte che questo giudizio può

essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale

entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure

oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione

della sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano.

Ufficio giuridico della

Sezione della circolazione, Camorino

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle

pene alternative, Torricella,

Sezione della popolazione,

Ufficio della migrazione, Bellinzona.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico ACCU 2

fr. 1000.00 multa

fr. 300.00 tassa di giustizia

fr.

300.00

spese giudiziarie

fr. 1600.00 totale

Distinta spese a carico dello Stato per,

fr. 300.00 tassa di giustizia

fr. 300.00 spese giudiziarie

fr. 600.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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