10.2010.184
Falsità in documenti
12 dicembre 2012Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2010.184
Data decisione, Autorità:
12.12.2012, PRPEN
Titolo:
Falsità in documenti
FALSITÀ IN DOCUMENTI
art. 251 cf. 1 CPS
Incarto
n.
10.2010.184
DA 1428/2010
Bellinzona
12
dicembre 2012
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Flavio Biaggi
sedente
con Gabriele Fossati in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU
1ACCU 1 , __________
(DI 1 __________)
prevenuto colpevole di falsità in
documenti
per
avere, nel periodo __________ - __________, presumibilmente a __________, al
fine di procacciare a sé un indebito profitto, allestito un documento falso
facendone altresì uso a scopo di inganno, e meglio per avere creato un
documento attestante il pagamento dello stipendio del mese di gennaio __________
per un importo di CHF 4'500.- lordi, utilizzandolo quale documento di causa
(doc. B dell’incarto n. __________ della Pretura di __________) nell’ambito
della causa civile per pretese salariali da lui intentata nei confronti del suo
ex datore di lavoro, al fine di dimostrare uno stipendio mensile maggiorato
rispetto a quanto stabilito nel relativo contratto di lavoro (doc.A
dell’incarto n. __________ della Pretura di __________) e di conseguenza
ottenere un maggior profitto dall’esito della causa civile;
Fatti
avvenuti nelle menzionate circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall'art. 251 cifra 1 CP, richiamati gli artt. 34, 42, 44, 47 CP;
perseguito con decreto
d’accusa del 22 marzo 2010 n. 1428/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di CHF 1’200.- (milleduecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote
da CHF 120.- (centoventi) ciascuna (artt. 34 segg. CP).
L’esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni (art. 42 segg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di CHF 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4
(quattro) (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 300.- (trecento) e delle spese giudiziarie
di CHF 200.- (duecento).
4.
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il
periodo previsto dall’art. 369 CP;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 23 marzo
2010;
sentito il
difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusato con protesta di CHF
3'500.- a carico del denunciante per il torto morale e le spese sostenute;
sentito per ultimo
l’accusato, il quale dichiara di non avere nulla da aggiungere;
posti a giudizio
i seguenti quesiti:
1.
Se ACCU 1
è autore colpevole di falsità in documenti per i fatti descritti nel decreto
d’accusa a suo carico.
2.
In caso
di risposta affermativa al quesito n. 1, quale deve essere la pena.
3.
Se devono
essere riconosciute le pretese risarcitorie a carico del denunciante formulate
dall’accusato e, se sì, in quale misura.
4.
A chi
vanno caricate le tasse e le spese;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli artt.
34, 42, 47, 106, 251 cifra 1 CP; ;453, 455 CPP; 9 segg., 273 segg. CPP-TI; 22
LTG;
rispondendo ai quesiti
posti,
dichiara Sergio
ACCU 1
autore colpevole
di falsità in documenti (art. 251 cifra 1 CP) per avere, in data __________,
presumibilmente a __________, al fine di procacciare a sé un indebito profitto,
fatto uso a scopo di inganno di un documento falso, e meglio per avere
utilizzato un documento attestante il pagamento dello stipendio del mese di
gennaio __________ per un importo di CHF 4'500.- lordi, servendosene quale
documento di causa (doc. B dell’incarto n. __________ della Pretura di __________)
nell’ambito della causa civile per pretese salariali da lui intentata nei
confronti della sua ex datrice di lavoro, al fine di dimostrare uno stipendio
mensile maggiorato rispetto a quanto stabilito nel relativo contratto di lavoro
(doc.A dell’incarto n. __________ della Pretura __________) e di conseguenza
ottenere un maggior profitto dall’esito della causa civile;
condanna ACCU 1ACCU 1
1.
Alla pena pecuniaria
di 5 (cinque) aliquote giornaliere da CHF 100.- (cento), per un totale di CHF
500.
- (cinquecento).
L’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
Alla multa
di CHF 250.- (duecentocinquanta).
In caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni
(art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 855.-
(ottocentocinquantacinque).
La
motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari
a CHF 400.- (quattrocento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse
richiesta;
comunica che la
condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 369 CP.
avverte che
questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato
alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per
iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta
la motivazione della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
ACCU 1
- per
raccomandata
AINQ 1
PR 1, __________ (per sé e per la parte civile CIVI 1), __________)
- alla
crescita in giudicato
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona
Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona
Ufficio
dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU
1ACCU 1
CHF 250.- multa
CHF 500.- tassa
di giustizia senza motivazione
CHF 250.- spese
giudiziarie
CHF 105.- testi
CHF 1'105.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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