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Decisione

10.2010.185

Condurre un autoveicoli in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.77 - max. 1.14 grammi per mille) e acquistare in diverse occasioni, per uso proprio cocaina

9 maggio 2011Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2. ripetuta contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere

autorizzato, in diverse occasioni acquistato per il suo consumo personale da __________,

un quantitativo complessivo pari a circa 7 grammi di cocaina;

fatti avvenuti a __________ nel

corso del mese di __________ 2009;

reato previsto dall'art. 19a

cifra 1 LStup;

perseguito con decreto d’accusa del 22 marzo

2010 n. 1359/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 140.- ciascuna (art. 34 e segg. CPS),

corrispondenti a complessivi fr. 8'400.- (ottomilaquattrocento).

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e

segg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'500.- (millecinquecento) ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita

con una pena detentiva di giorni 15 (quindici) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.-

(trecento).

4.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CPS.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 29 aprile 2010 dall'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento del suo assistito, limitatamente al capo di imputazione n.

1.2

, contestando che lo stesso fosse stato sotto l’influsso di sostanze

stupefacenti, la presenza di cocaina essendo stata accertata unicamente nelle

urine e non nel sangue: trattandosi pertanto di due contravvenzioni, potrà

essere inflitta unicamente una multa, che dovrà tener conto della situazione

personale dell’imputato e che non andrà iscritta a casellario giudiziale;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

È Sascha ACCU 1 autore

colpevole di:

1.1

guida in stato di inattitudine

per avere, a __________ condotto

l'autovettura VW Golf targata __________ essendo: in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.77 - max. 1.14 grammi per mille); sotto l’influsso di

sostanze stupefacenti, così come emerge dall’analisi tossicologica del __________

risultata positiva per la cocaina;

1.2

ripetuta contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per avere, a __________ nel

corso del mese di __________, senza essere autorizzato, in diverse occasioni

acquistato per il suo consumo personale da __________, un quantitativo

complessivo pari a circa 7 grammi di cocaina;

2.

In caso di risposta affermativa

ai o ad uno dei precedenti quesiti, quale pena gli deve essere inflitta?

3.

In caso di pena pecuniaria, di

pena privativa della libertà o pena ai lavori pubblici, l’imputato può essere

ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? In caso

affermativo, per quale lasso di tempo?

4.

giudizio sugli oneri

processuali

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 91 cpv. 1 LCS; art.

19a LS; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1.1

guida in stato di

inattitudine

per avere, a __________

condotto l'autovettura VW Golf targata __________ essendo: in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.77 - max. 1.14 grammi per mille);

1.2

ripetuta contravvenzione alla

LF sugli stupefacenti

per avere, a __________ nel

corso del mese di __________, senza essere autorizzato, in diverse occasioni

acquistato per il suo consumo personale da __________ un quantitativo

complessivo pari a circa 7 grammi di cocaina;

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 1'000.-

(mille);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 1'300.- (milletrecento) con motivazione

scritta e di fr. 700.- (settecento) senza motivazione scritta.

avverte che questo giudizio può

essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale

entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure

oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano.

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle

pene alternative, Torricella,

Sezione della circolazione,

Camorino.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1000.00 multa

fr. 300.00 tassa

di giustizia senza motivazione

fr. 400.00 spese

giudiziarie

fr. 1700.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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