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Denuncia mendace avvenuta tramite una querela penale e nel corso di un interrogatorio in polizia
19 ottobre 2010Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2010.2
Data decisione, Autorità:
19.10.2010, PRPEN
Titolo:
Denuncia mendace avvenuta tramite una querela penale e nel corso di un interrogatorio in polizia
DENUNCIA MENDACE
art. 303 CPS
Incarto
n.
10.2010.2
DA
5153/2009
Bellinzona
19
ottobre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Giovanni
Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di denuncia mendace
per avere indicato nella
querela penale inoltrata nei confronti di CIVI 1 in data 21 aprile 2008, e, in data 21 luglio 2008, nel corso del’interrogatorio in polizia, che
quest’ultima avrebbe percosso e aggredito il suocero (__________), ordendo
quindi mene subdole per provocare un procedimento penale contro CIVI 1, che lui
sapeva essere innocente;
Fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall'art. 303 cifra 2 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 7 dicembre
2009 n. 5153/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla
pena pecuniaria di fr. 800.- (ottocento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote
da fr. 80.- (ottanta).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso
di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva
di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per eventuali
pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).
4.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e
delle spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 21 dicembre 2010;
indetto il dibattimento 19 ottobre 2010,
al quale è comparso l’accusato personalmente mentre il Procuratore pubblico con
lettera 23 settembre 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico
dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole di
denuncia mendace per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 303 cifra 2 CP; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di denuncia
mendace per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 5153/2009 del 7 dicembre
2009.
carica tasse e spese allo Stato.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione
e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di
richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv.
2.
CPP).
Intimazione a:
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 300.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 400.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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