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Decisione

10.2010.202

Condurre una autovettura essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.72 - max. 2.17 grammi per mille)

5 maggio 2011Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2010 n. 1365/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 30

(trenta) aliquote giornaliere da fr. 120.- (centoventi) cadauna, (art. 34 e

segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 3'600.- (tremilaseicento);

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e

segg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'500.-

(millecinquecento), ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita

con una pena detentiva di giorni 15 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.-

(trecento).

4.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CPS.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 2 aprile 2010 dall'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede la

riduzione della pena a 10 aliquote, rispettivamente della multa a fr. 500.-,

che l’esecuzione della pena venga sospesa condizionalmente per un periodo di 2

anni e che la tassa di giustizia e le spese vengano calcolate al minimo della

tariffa;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

È ACCU 1 autrice colpevole di

guida in stato di inattitudine

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.

1365/2010 del 22 marzo 2010.

2.

In caso di risposta affermativa

al precedente quesito, quale pena le deve essere inflitta?

3.

In caso di pena pecuniaria, di

pena privativa della libertà o pena ai lavori pubblici, l’imputata può essere

ammessa al beneficio della sospensione condizionale della pena? In caso

affermativo, per quale lasso di tempo?

4.

Il giudizio sugli oneri

processuali.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 455,

453.

CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di guida in

stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel

decreto di accusa n. 1365/2010 del 22 marzo 2010.

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 15

(quindici) aliquote giornaliere di fr. 120.- (centoventi), per un totale di fr.

1800.

- (milleottocento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

alla multa di fr. 800.-

(ottocento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 1'250.- (milleduecentocinquanta) con

motivazione scritta e di fr. 650.- (seicentocinquanta) senza motivazione

scritta.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

avverte che questo giudizio può

essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale

entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure

oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione

della sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

Via Monte Brè 10, Locarno Monti,

- per raccomandata

Procuratore pubblico

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano.

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle

pene alternative, Torricella,

Sezione della circolazione,

Camorino.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 800.00 multa

fr. 300.00 tassa

di giustizia senza motivazione

fr. 350.00 spese

giudiziarie

fr. 1450.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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