Lexipedia

Decisione

10.2010.209

Non dare seguito ad una decisione impartita dall'autorità municipale

3 maggio 2011Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla multa di fr. 5'000.-

(cinquemila), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa

sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 50.

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-

3.

La condanna non verrà iscritta

a casellario giudiziale.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 30 marzo 2010 dall'accusato;

sentito il difensore, il quale ha

sostenuto che formalmente la diffida del 26 agosto 2008 non era munita dei

termini di ricorso per cui è da considerare una decisione non formalmente

efficace. Nel merito ha addotto che i mattoni fotografati sono stati

trasportati in discarica e che sul fondo n.ro __________ veniva messa

unicamente della terra per cui non è da considerarsi una discarica. Il

comportamento dell’accusato non è pertanto da considerarsi grave per cui

l’ammontare della multa deve essere diminuito;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se l’imputato è autore

colpevole di disobbedienza a decisione dell’autorità per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2.

Quale deve essere l’eventuale

pena.

3.

A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 292 CP; 453, 454, 455 CPP-CH;

9.

e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di disobbedienza

a decisioni dell'autorità, 292 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze

descritte nel decreto di accusa n. 1425/2010 del 22 marzo 2010.

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 2’500.- (duemilacinquecento);

1.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 25 (venticinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.- con

motivazione scritta e di fr. 450.- senza motivazione scritta.

comunica che la condanna non sarà

iscritta a casellario giudiziale.

avverte che questo giudizio

può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura

penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto

oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la

motivazione della sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

- per raccomandata

- alla crescita in

giudicato

Comando della

Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Ufficio dell’incasso e delle pene

alternative, Torricella.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 2500.00 multa

fr. 150.00 tassa

di giustizia senza motivazione

fr. 300.00 spese

giudiziarie

fr. 2950.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster