10.2010.209
Non dare seguito ad una decisione impartita dall'autorità municipale
3 maggio 2011Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2010.209
Data decisione, Autorità:
03.05.2011, PRPEN
Titolo:
Non dare seguito ad una decisione impartita dall'autorità municipale
DISOBBEDIENZA A DECISIONI DELL'AUTORITÀ
art. 292 CPP-TI
Incarto
n.
10.2010.209
DA 1425/2010
Bellinzona
3
maggio 2011
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Fabia
Giannini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1)
prevenuto colpevole di disobbedienza a decisioni
dell'autorità;
per avere, a __________, __________,
particella n.ro __________, autorizzando il deposito di materiale sulla propria
particella nonostante formale diffida del Municipio di __________, con la
comminatoria del presente articolo, omesso di ottemperare ad una decisione a
lui intimata dalla competente Autorità,
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di
tempo e luogo,
reato previsto dall'art. 292 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 1425/2010 di
data 22 marzo 2010 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
Fatti
1. Alla multa di fr. 5'000.-
(cinquemila), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa
sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 50.
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-
3.
La condanna non verrà iscritta
a casellario giudiziale.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 30 marzo 2010 dall'accusato;
sentito il difensore, il quale ha
sostenuto che formalmente la diffida del 26 agosto 2008 non era munita dei
termini di ricorso per cui è da considerare una decisione non formalmente
efficace. Nel merito ha addotto che i mattoni fotografati sono stati
trasportati in discarica e che sul fondo n.ro __________ veniva messa
unicamente della terra per cui non è da considerarsi una discarica. Il
comportamento dell’accusato non è pertanto da considerarsi grave per cui
l’ammontare della multa deve essere diminuito;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se l’imputato è autore
colpevole di disobbedienza a decisione dell’autorità per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2.
Quale deve essere l’eventuale
pena.
3.
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 292 CP; 453, 454, 455 CPP-CH;
9.
e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di disobbedienza
a decisioni dell'autorità, 292 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze
descritte nel decreto di accusa n. 1425/2010 del 22 marzo 2010.
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 2’500.- (duemilacinquecento);
1.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 25 (venticinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.- con
motivazione scritta e di fr. 450.- senza motivazione scritta.
comunica che la condanna non sarà
iscritta a casellario giudiziale.
avverte che questo giudizio
può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura
penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto
oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la
motivazione della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
- per raccomandata
- alla crescita in
giudicato
Comando della
Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Ufficio dell’incasso e delle pene
alternative, Torricella.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 2500.00 multa
fr. 150.00 tassa
di giustizia senza motivazione
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 2950.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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