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Decisione

10.2010.211

Guidare autovettura in stato di ubriachezza

1 giugno 2011Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

1. gennaio 2010;

reato previsto dall’art. 91

cpv.1 LCStr.;

perseguito con decreto d’accusa del 6 aprile

2010 n.1627/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 130.-

cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 2'600.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 3 anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'200.-, ritenuto che in caso di mancato

pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 12.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese

giudiziarie di fr. 300.-.

4.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 7 aprile 2010;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento del suo assitito dall’imputazione;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 autore colpevole di

guida in stato di inattitudine.

2.

Quale deve essere l’eventuale pena.

3.

Se l’eventuale pena dev’essere sospesa condizionalmente e, se sì, per

quale periodo di prova.

4.

A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e ripetibili.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 22 e 52 CP; 91 cpv. 1

LCStr.; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di tentata

guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1627/2010 del 6 aprile 2010.

manda ACCU 1

esente da pena, ritenuto che

colpa, la gravità del caso e le conseguenze del fatto sono di lieve entità,

art. 52 CP

carica all’imputato tasse e spese

giudiziarie di complessivi fr. 900.- con motivazione scritta e di fr. 300.-

senza motivazione scritta.

respinge di conseguenza la richiesta

di riconoscimento delle ripetibili avanzata dalla difesa.

avverte che questo giudizio può

essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale

entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure

oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione

della sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano.

Ufficio dell’incasso e delle

pene alternative, Torricella.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.- tassa

di giustizia senza motivazione

fr. 100.- spese

giudiziarie

fr. 300.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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