10.2010.211
Guidare autovettura in stato di ubriachezza
1 giugno 2011Italiano3 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2010.211
Data decisione, Autorità:
01.06.2011, PRPEN
Titolo:
Guidare autovettura in stato di ubriachezza
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2010.211
DA 1627/2010
Bellinzona
1
giugno 2011
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Giovanni
Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
difeso da: avv. DI 1
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine
per aver
condotto l’autovettura targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza
(alcolemia: min. 1.42 – max 1.88 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________ il
Fatti
1. gennaio 2010;
reato previsto dall’art. 91
cpv.1 LCStr.;
perseguito con decreto d’accusa del 6 aprile
2010 n.1627/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 130.-
cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 2'600.-.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'200.-, ritenuto che in caso di mancato
pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 12.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese
giudiziarie di fr. 300.-.
4.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 7 aprile 2010;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento del suo assitito dall’imputazione;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 autore colpevole di
guida in stato di inattitudine.
2.
Quale deve essere l’eventuale pena.
3.
Se l’eventuale pena dev’essere sospesa condizionalmente e, se sì, per
quale periodo di prova.
4.
A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e ripetibili.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 22 e 52 CP; 91 cpv. 1
LCStr.; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di tentata
guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1627/2010 del 6 aprile 2010.
manda ACCU 1
esente da pena, ritenuto che
colpa, la gravità del caso e le conseguenze del fatto sono di lieve entità,
art. 52 CP
carica all’imputato tasse e spese
giudiziarie di complessivi fr. 900.- con motivazione scritta e di fr. 300.-
senza motivazione scritta.
respinge di conseguenza la richiesta
di riconoscimento delle ripetibili avanzata dalla difesa.
avverte che questo giudizio può
essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale
entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure
oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione
della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano.
Ufficio dell’incasso e delle
pene alternative, Torricella.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.- tassa
di giustizia senza motivazione
fr. 100.- spese
giudiziarie
fr. 300.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster