10.2010.217
Condurre l'autovettura sebbene la licenza di condurre sia stata revocata dalla competente Autorità amministrativa
24 maggio 2011Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2010.217
Data decisione, Autorità:
24.05.2011, PRPEN
Titolo:
Condurre l'autovettura sebbene la licenza di condurre sia stata revocata dalla competente Autorità amministrativa
GUIDA NONOSTANTE REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 95 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2010.217/FAG
DA 1353/2010
Bellinzona
24
maggio 2011
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Fabia Giannini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 studente
(difensore: DI 1,)
prevenuto colpevole di guida senza licenza di condurre o
nonostante revoca
per aver condotto l’autovettura
Mitsubishi targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data __________ per un periodo indeterminato;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall'art. 95
cifra 2 LCStr.;
perseguito con decreto d’accusa n. 1353/2010 di
data 22 marzo 2010 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
Fatti
1. Alla pena pecuniaria di 90
aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr.
2'700.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagametno la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 90.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.-,
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 5.
3.
Alla revoca del beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote
giornaliere da fr. 50.- ciascuna per complessivi fr. 4'500.-, decretata nei
suoi confronti dal MP __________ 2007, con l'avvertenza che in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 90.
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
5.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 9 aprile 2010 dall'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede di
prescindere dalla revoca della condizionale in quanto gli sbagli del passato
sono terminati e inoltre chiede di ridurre la pena in quanto la prognosi è
favorevole;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se l’imputato è autore colpevole di guida senza licenza di condurre o
nonostante revoca.
2.
Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale
concesso alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 50.-
ciascuna per complessivi fr. 4'500.-, decretata nei suoi confronti dal
Ministero pubblico __________ 2007
3.
Quale deve essere l’eventuale pena.
4.
A chi vanno caricate la tassa e
le spese di giudizio.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 95 cifra 2 LCStr.; 453,
454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida senza
licenza di condurre o nonostante revoca (veicolo a motore), art. 95 cifra 2 LCS
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.
1353/2010 del 22 marzo 2010.
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 20 (venti)
aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 600.- (seicento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2.
alla multa di fr. 200.- (duecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 750.- con motivazione scritta e di fr. 350.-
senza motivazione scritta.
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 4'500.-
(quattromilacinquecento), corrispondente a 90 (novanta) aliquote giornaliere da
fr. 50.- ciascuna, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico __________
2007, ma ne prolunga il periodo di prova di 2 (due) anni e 6 (sei) mesi;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
avverte che questo giudizio può
essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale
entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure
oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione
della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano.
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle
pene alternative, Torricella,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 100.00 tassa
di giustizia senza motivazione
fr. 250.00 spese
giudiziarie
fr. 550.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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