Lexipedia

Decisione

10.2010.22

Trascuranza obblighi di mantenimento

2 ottobre 2012Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi abbia posseduto i mezzi per fornire in maniera completa la

prestazione, ma sia sufficiente che ella abbia potuto versare più di quanto

effettivamente dato (Bernard Corboz, op. cit., pag. 852; DTF 114 IV 124 consid.

3b). L’accertamento di questo presupposto avviene sulla scorta dei principi

derivanti dall’art. 93 LEF, laddove risulta essere di primaria importanza la

definizione dell’eccedenza rispetto al minimo vitale dell’accusato che, in

linea di principio, non deve essere intaccato (DTF 121 IV 277 consid. 3c-d).

Oltre alle entrate ed alle uscite, merita ovviamente considerazione anche

l’entità della sostanza del debitore alimentare.

Per

quanto qui interessa di specifico va detto che il debitore non può scegliere i

debiti che intende onorare. In effetti, i creditori di alimenti hanno la

precedenza rispetto agli altri (Bernard Corboz, op. cit., pag. 852).

E

non solo. Anche nella misura in cui si dovesse giungere alla conclusione che il

debitore non aveva i mezzi necessari per rispettare i suoi obblighi alimentari,

si deve ancora esaminare se avrebbe potuto averli. In effetti, l’art. 217 CP

esige dal debitore che metta in atto tutto quanto è ragionevolmente nelle sue

possibilità per procurarsi i mezzi sufficienti (DTF 126 IV 134 consid 3a/cc e Bernard

Corboz, op. cit., pag. 854).

8. Ora, nel caso

concreto il Procuratore pubblico ha accertato che in data 18 gennaio 2005 il

saldo del conto del prevenuto presso __________ ammontava a ben fr. 169'595,75

e che lo stesso è stato chiuso nel giro di due giorni (cfr. doc 36, verbale

interrogatorio 15.11.2007). Ha pure apputato che l’interessato disponeva (e

dispone) di proprietà immobiliari site in __________.

Al

dibattimento ACCU 1 ha precisato a questo giudice di avere versato a terzi (in

luogo e vece degli alimenti) ingenti somme (fr. 119'000.- + 10'000.--prelevati

dal conto __________ in data 18 gennaio 2005 cfr. doc 36 e ricavati dalla

vendita di una __________, verbale interrogatorio 15.11.2007), a titolo di

rimborso di un prestito a due amici per una casa in __________.

Si

deve dunque forzatamente concludere che anche da questo profilo il reato

risulta perfettamente adempiuto.

9. Vi è per finire poi

da chiedersi se, alla luce delle capacità lavorative dell’intessato, q uest’ultimo,

nel corso del suo lungo periodo di mora non avesse duvuto attivarsi maggiormente

nel percepire un’entrata, ritenuto che la sua incapacità lavorativa (AI) era

del 45% e non totale. Detto questo può comunque, viste le risultanze di cui

sopra, rimanere irrisolto.

Visti gli

art. 217 cpv. 1 CPS; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e

segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di trascuranza

degli obblighi di mantenimento, art. 217 cpv. 1 CP per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 205/2010 del 18 gennaio 2010.

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 15

(quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per

un totale di fr. 450.-

(quattrocentocinquanta);

1.1. l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

1.2 pena

parzialmente aggiuntiva alla pena detentiva di 15 (quindici) giorni sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di due anni decretata nei suoi

confronti dal Ministero Pubblico di Bellinzona il 14 marzo 2005.

Considerandi

2.

alla multa di fr. 200.-

(duecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.-.

rinvia la parte civile al foro

civile per tutte le sue pretese in tal senso;

non revoca il beneficio della condizionale

concesso alla pena detentiva di 15 giorni

decretata nei suoi

confronti dal Ministero pubblico di Bellinzona il 14 marzo

2005, ma l’ammonisce

formalmente;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Intimazione a: per raccomandata

ACCU 1

CIVI 1 di ignota dimora (a

disposizione presso la Cancelleria della

Pretura

penale)

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.- multa

fr. 500.- tassa

di giustizia

fr. 300.- spese

giudiziarie

fr. 1000.- totale

Avvertenza: la parte che ha annunciato

ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta d’appello alla

Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell’art. 399 cpv. 3 e 4

CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster