10.2010.228
Ingiuria, azione penale prescritta, difetto di valida querela
10 ottobre 2012Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2010.228
Data decisione, Autorità:
10.10.2012, PRPEN
Titolo:
Ingiuria, azione penale prescritta, difetto di valida querela
INGIURIA
art. 177 CPS
Incarto
n.
10.2010.228
DA 1546/2010
Bellinzona
10
ottobre 2012
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Flavio Biaggi
sedente con Gabriele
Fossati in qualità di Segretario per giudicare
ACCU
1ACCU 1
(difensore:
Avv. __________, __________)
prevenuto colpevole di ingiuria
per avere,
a __________, in data __________, offeso l’onore di LESA 1 tacciandolo di “pirla”;
Fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall'art. 177 CP, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;
perseguito con decreto
d’accusa del 29 marzo 2010 n. 1546/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di CHF 2'490.- (duemilaquattrocentonovanta), corrispondente a 3
(tre) aliquote da CHF 830.- (ottocentotrenta) (art. 34 segg. CP).
L’esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni (art. 42 segg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di CHF 100.- (cento), con l'avvertenza che, in caso di
mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 0 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie
di CHF 50.- (cinquanta).
4.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo
previsto dall’art. 369 CP;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 9 aprile
2010;
sentito il
difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusato o, in via
subordinata, l’esenzione dalla pena (art. 177 cpv. 2 CP); in via ancor più
subordinata chiede la condanna dell’accusato ad un’unica aliquota (inferiore,
per importo, a quella proposta dal Procuratore pubblico), senza l’aggiunta di
una multa.
sentito da ultimo
l'accusato, il quale ribadisce la propria innocenza e auspica il suo
proscioglimento;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
Se ACCU 1
è autore colpevole di ingiuria per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo
carico.
2.
In caso
di risposta affermativa al quesito n. 1, quale deve essere la pena.
3.
A chi
vanno caricate le tasse e le spese;
letti ed esaminati gli atti;
rilevato che l’azione penale è prescritta
(art. 178 CP) e che, in ogni caso, vi è difetto di valida querela per il reato
ascritto,
visti gli artt.
1, 31, 177, 178 CP; 453, 455 CPP; 9 segg., 273 segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1,
dall’imputazione
di ingiuria (art. 177 CP), per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo
carico;
carica tasse
e spese di complessivi CHF 430.- (quattrocentotrenta) allo Stato;
la motivazione
della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 400.-
(quattrocento), da porre a carico della parte che ne facesse richiesta;
avverte che
questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato
alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per
scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta
la motivazione della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
ACCU 1
Lugano
- per
raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona
Ufficio del Giudice dei provvedimenti
coercitivi, Lugano
Ufficio dell’incasso e delle
pene alternative, Torricella,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il Giudice: Il
Segretario:
ACCU 1
CHF 250.- tassa
di giustizia senza motivazione
CHF 100.- spese
giudiziarie
CHF 80.- testi
CHF 430.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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