10.2010.23
Sottrarre un'autovettura alla sorella essendo in possesso del documento di allievo conducente, condurre la vettura senza essere accompagnato in particolare da persona abilitata all'insegnamento
10 dicembre 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2010.23
Data decisione, Autorità:
10.12.2010, PRPEN
Titolo:
Sottrarre un'autovettura alla sorella essendo in possesso del documento di allievo conducente, condurre la vettura senza essere accompagnato in particolare da persona abilitata all'insegnamento
FURTO D'USO
GUIDA SENZA LICENZA DI CONDURRE
art. 94 cpv. 1 cf. 1 LCSTR
art. 95 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2010.23
DA 282/2010
Bellinzona
10
dicembre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Lorenza
Pedrazzini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. furto
d'uso
per aver sottratto l’autovettura Fiat targata __________ __________, per farne uso;
fatti avvenuti a __________; reato
previsto dall'art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCStr.
Fatti
2. guida
senza licenza di condurre o nonostante revoca
per avere, in qualità di
allievo conducente, condotto la suddetta vettura senza essere accompagnato
conformemente alle prescrizioni, in particolare da persona abilitata all'insegnamento;
fatti avvenuti a __________
__________ ; art. 95 cifra 1 LCStr in relazione con l'art. 15 cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 25 gennaio
2010 n. 282/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:
1.
Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 600.-.
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e
segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 400.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva
di giorni 4 (quattro) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
4.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CPS.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 29 gennaio 2010;
indetto il dibattimento 10 dicembre 2010,
al quale è comparso l’accusato personalmente, mentre il Procuratore pubblico
con lettera 30 settembre 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico
dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
ACCU 1 è da ritenere colpevole
di furto d’uso per i fatti descritti al punto 1 del decreto d’accusa?
2.
ACCU
1.
è da ritenere colpevole di guida senza licenza di condurre per i fatti
descritti al punto 2 del decreto d’accusa?
3.
In
caso affermativo quale deve essere la pena?
4.
Chi
paga le tasse e le spese di giustizia?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli artt. 94 cifra 2, 95 cifra 1 in relazione con l’art. 15 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di furto
d'uso, art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCStr, per i fatti descritti nel decreto di
accusa n. 282/2010 del 25 gennaio 2010.
dichiara ACCU 1
autore colpevole di
circolazione senza licenza di condurre, art. 95 cifra 1 LCStr per i fatti
compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 282/2010 del 25
gennaio 2010.
condanna ACCU 1
1.
alla multa di
fr. 500.-- (cinquecento)
1.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 16 (sedici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
carica allo Stato
tasse e spese per fr. 350.--;
carica all’accusato
tasse e spese per fr. 80.--;
comunica che la condanna non sarà
iscritta a casellario giudiziale;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Sezione della circolazione,
Camorino,
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 30.00 tassa
di giustizia
fr. 50.00 spese
giudiziarie
fr. 580.00 totale
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 350.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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