10.2010.232
Facilitare il soggiorno illegale in Svizzera di un cittadino italiano sapendo che lo stesso non aveva il necessario permesso di soggiorno ospitandolo presso la propria abitazione, chiamare qualcuno ri
12 settembre 2012Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2010.232
Data decisione, Autorità:
12.09.2012, PRPEN
Titolo:
Facilitare il soggiorno illegale in Svizzera di un cittadino italiano sapendo che lo stesso non aveva il necessario permesso di soggiorno ospitandolo presso la propria abitazione, chiamare qualcuno ripetutamente e insistentemente al telefono
ABUSO DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI
INCITAZIONE ALL'ENTRATA ALLA PARTENZA AL SOGGIORNO ILLEGALI
art. 179septies CPS
art. 116 let. a cf. 1 LFSTR
Incarto
n.
10.2010.232
DA 1772/2010
Bellinzona
12
settembre 2012
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Flavio Biaggi
sedente con
Gabriele Fossati in qualità di Segretario per giudicare
ACCU
1ACCU 1
(difesa
dall’DI 1, __________)
prevenuta colpevole di
1. incitazione
all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegale
per avere
facilitato il soggiorno illegale in Svizzera del cittadino italiano __________,
benché fosse a conoscenza che quest’ultimo era privo del necessario permesso di
soggiorno, ospitandolo fra il mese di __________ e la fine del mese di __________,
presso la propria abitazione di __________;
Fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall’art. 116 cifra 1 lett. a LStr;
2. ripetuto
abuso di impianti di telecomunicazioni
per
avere, per malizia, fra il mese di __________ e l’inizio di __________ a __________
ed in altre imprecisate località, abusato ripetutamente di un impianto di
telecomunicazione per importunare l’utente LESA 1, chiamandola ripetutamente ed
insistentemente al telefono sia di giorno sia di notte;
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall’art. 179septies CP;
perseguita con decreto
d’accusa dell’8 aprile 2010 n. 1772/2010 del che propone la condanna:
1. Alla pena
pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da CHF 30.- (trenta) ciascuna
(artt. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 900.- (novecento).
L’esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni (artt. 42 segg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa
di CHF 500.- (cinquecento) ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al
pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese
giudiziarie di CHF 200.- (duecento).
4.
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il
periodo previsto dall'art. 369 CP;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 16 aprile
2010;
proceduto nelle forme
contumaciali, alla presenza del solo difensore poiché l’accusata, benché
regolarmente citata, non è comparsa;
sentito il
difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusata da entrambi i
reati;
posti a giudizio i
seguenti quesiti:
1.
Se ACCU 1
è autrice colpevole di incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno
illegale (art. 116 cifra 1 lett. a LStr) per i fatti descritti nel decreto
d’accusa a suo carico.
2.
Se ACCU 1
è autrice colpevole di ripetuto abuso di impianti di telecomunicazioni (art.
179septies CP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.
3.
In caso di
risposta affermativa ai quesiti 1 e/o 2, quale deve essere la pena.
4.
A chi
vanno caricate le tasse e le spese;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli artt.
1, 34, 42, 47, 109 CP; 116 cifra 1 lett. a LStr; 453, 455 CPP; 9 segg., 273 segg.
CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti
posti,
dichiara ACCU 1,
autrice colpevole
di incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegale (art. 116
cifra 1 lett. a LStr) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel
decreto d’accusa n. DA 1772/2010 dell’8 aprile 2010;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di
ripetuto abuso di impianti di telecomunicazioni (art. 179septies CP) per i
fatti descritti nel decreto d’accusa n. DA 1772/2010 dell’8 aprile 2010;
condanna ACCU 1,
Alla pena
pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da CHF 30.- (trenta) ciascuna,
corrispondenti a complessivi CHF 300.- (trecento).
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di prova di 2 (due)
anni.
carica la
tassa di giustizia e le spese di complessivi CHF 1'000.- (mille) con
motivazione scritta e di CHF 600.- (seicento) senza motivazione scritta a ACCU
1.
e allo Stato in ragione di metà a ciascuno;
comunica che la
condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo
fissato dall’art. 369 CP;
avverte che
questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato
alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per
scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta
la motivazione della sentenza;
avverte la
condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di 6
(sei) mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la
presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a: - seduta stante
DI 1, __________,
- per
raccomandata
AINQ
1, __________ ACCU 1, via __________,
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona
Sezione della popolazione,
Bellinzona
Ufficio del Giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona
Ufficio dell’incasso e delle
pene alternative, Torricella.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
CHF 100.- tassa di giustizia senza motivazione
CHF 200.- spese giudiziarie
CHF 300.- totale
a carico dello
Stato,
CHF 100.- tassa di giustizia senza motivazione
CHF 200.- spese giudiziarie
CHF 300.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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