10.2010.237
Infrazione grave alle norme della circolazione e guida in stato di inattitudine;
26 ottobre 2012Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2010.237
Data decisione, Autorità:
26.10.2012, PRPEN
Titolo:
Infrazione grave alle norme della circolazione e guida in stato di inattitudine;
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
PADRONANZA DEL VEICOLO
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 90 cf. 2 LCSTR
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2010.237
DA 1655/2010
Bellinzona
26
ottobre 2012
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Flavio Biaggi
sedente con il
segretario Gabriele Fossati, per giudicare
ACCU 1
;
prevenuto colpevole di infrazione grave alle norme della
circolazione, guida in stato di inattitudine;
prevenuto colpevole di 1. guida in stato
di inattitudine
per avere
a __________ l’8 gennaio 2010, condotto la sua vettura __________ targata TI __________
in stato di inattitudine (tasso alcolemico min. 1,33 g/Kg);
2. grave
infrazione alle norme della circolazione
per avere
nelle surriferite circostanze perso il controllo dell’autoveicolo andando a
sbattere contro il cordolo della via d’accesso all’autosilo __________ a __________,
mettendo in pericolo con questa manovra incontrollata ed involontaria alcune
persone lì presenti;
Fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e tempo;
reati
previsti dagli artt. 90 cifra 2 e 91 cpv. 1 prima frase LCStr;
perseguito con decreto
d’accusa del 2 aprile 2010 n. 1655/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di CHF 1'500.- (millecinquecento), corrispondente a 25 (venticinque)
aliquote da CHF 60.- (sessanta), con
l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con
una pena detentiva di 25 (venticinque) giorni (artt. 34 e 36 CP).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di
CHF 350.- (trecentocinquanta).
3.
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il
periodo previsto dall’art. 369 CP;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 7 aprile
2010;
preso atto dello scritto
11.
maggio 2011 del già difensore.DI 1, il quale ha precisato che l’opposizione
al decreto d’accusa riguarda solo il reato di grave infrazione alle norme della
circolazione;
proceduto nelle forme contumaciali, poiché
l’imputato, benché regolarmente citato, non è comparso;
preso atto che il
teste __________, regolarmente citato con raccomandata 18 settembre 2012, non è
comparso, avendo peraltro addotto con comunicazione elettronica 24 ottobre 2012
degli impedimenti di carattere famigliare;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1
è autore colpevole di guida in stato d’inattitudine e grave infrazione alle
norme della circolazione stradale per i fatti descritti nel decreto d’accusa a
suo carico.
2.
In caso di
risposta affermativa al quesito n. 1, quale deve essere la pena.
3.
A chi
vanno caricate le tasse e le spese;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli artt.
34, 42, 44, 47, 106 CP; 90 cifre 1 e 2, 91 cpv. 1 LCStr; 453, 455 CPP-CH; 9
segg., 273 segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti,
dichiara ACCU
1.
autore colpevole
di guida in stato d’inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr) e grave infrazione alle
norme della circolazione stradale (art. 90 cifra 2 LCStr) per i fatti descritti
nel decreto d’accusa a suo carico;
condanna ACCU 1
1.
Alla pena
pecuniaria di 25 (venticinque) aliquote giornaliere da CHF 60.- (sessanta), per
un totale di CHF 1'500.- (millecinquecento).
L’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)
anni.
2.
Alla multa
di CHF 300.- (trecento).
In caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque)
giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 700.- (settecento).
La
motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari
a CHF 400.- (quattrocento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse
richiesta;
comunica che la
condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 369 CP;
avverte che
questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato
alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per
scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta
la motivazione della sentenza.
avverte il
condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di 6
(sei) mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la
presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a: - per raccomandata:
, ,
,
- alla
crescita in giudicato:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona
Ufficio del Giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona
Ufficio dell’incasso e delle
pene alternative, Torricella
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino
Sezione della popolazione,
Bellinzona.
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
CHF 300.- multa
CHF 300.- tassa
di giustizia senza motivazione
CHF 400.- spese
giudiziarie
CHF 1'000.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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