10.2010.240
Ospitare presso il proprio domicilio, impiegare del personale senza autorizzazione e concedere la guida ad una persona sprovvista di regolare licenza di condurre valida
3 maggio 2011Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2010.240
Data decisione, Autorità:
03.05.2011, PRPEN
Titolo:
Ospitare presso il proprio domicilio, impiegare del personale senza autorizzazione e concedere la guida ad una persona sprovvista di regolare licenza di condurre valida
ENTRATA, PARTENZA O SOGGIORNO ILLEGALI
GUIDA SENZA LICENZA DI CONDURRE
IMPIEGO DI STRANIERI SPROVVISTI DI PERMESSO
art. 95 cf. 1 LCSTR
art. 116 cpv. 1 let. a LST
art. 117 cpv. 1 LST
Incarto
n.
10.2010.240
DA 1677/2010
Bellinzona
3
maggio 2011
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Ivone
Ribeiro Lopes in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. incitazione al soggiorno illegale
per avere favorito il soggiorno
illegale in Svizzera del figlio __________ e di __________, sprovvisti di
validi documenti di legittimazione, ospitandoli presso la propria abitazione di
__________ dal 20.12.2009 fino al momento del controllo di Polizia effettuato
il 24.2.2010;
2. impiego di stranieri
sprovvisti di permesso
per avere, in qualità di datore
di lavoro, impiegato presso la propria ditta di giardinaggio “__________” di __________,
per lavori saltuari dal 20.12.2009 fino al 24.2.2010, il cittadino kosovaro __________
sprovvisto di qualsiasi autorizzazione;
3. circolazione senza licenza
di condurre
per avere concesso la guida
della propria autovettura marca “__________” targata TI __________, il
24.2.2010 sulla tratta __________ ed in altre due o tre circostanze, tra il
20.12.09 ed il 24.2.10 per delle tratte imprecisate nel Cantone Ticino, a __________
malgrado quest’ultimo fosse sprovvisto di una valida licenza di condurre;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e luogo;
reati previsti dagli artt. 116
cpv. 1 lett.a), 117 cpv. 1 LStr e 95 cifra 1 LCS, richiamato l’art. 42 cpv 1 e
Fatti
4 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 12 aprile
2010 n. 1677/2010 del AINQ 1, che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
3’600.- (tremilaseicento), corrispondente a 60 aliquote da fr. 60.00 (art. 34 e
seg. CP).
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1’000.-
(mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 17 (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CP.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 23 aprile 2010;
indetto il pubblico dibattimento il 3
maggio 2011 al quale sono comparsi l’accusato e il difensore;
sentito il difensore, il quale postula il
proscioglimento del proprio assistito dai reati ascrittigli;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
E’ ACCU 1 autore colpevole di:
1.1
incitazione al soggiorno illegale, per avere favorito il
soggiorno illegale in Svizzera del figlio __________ e di __________,
sprovvisti di validi documenti di legittimazione, ospitandoli presso la propria
abitazione di __________ dal 20.12.2009 fino al momento del controllo di
Polizia effettuato il 24.2.2010?
1.2
impiego di stranieri sprovvisti di permesso, per avere in qualità
di datore di lavoro, impiegato presso la propria ditta di giardinaggio “__________”
di __________, per lavori saltuari dal 20.12.2009 fino al 24.2.2010, il
cittadino kosovaro __________ sprovvisto di qualsiasi autorizzazione?
1.3
circolazione senza licenza di
condurre, per avere concesso la guida della propria autovettura marca “__________”
targata TI __________, il 24.2.2010 sulla tratta __________ ed in altre due o
tre circostanze, tra il 20.12.09 ed il 24.2.10 per delle tratte imprecisate nel
Cantone Ticino, a __________ malgrado quest’ultimo fosse sprovvisto di una
valida licenza di condurre?
2.
In caso di risposta
affermativa, quale deve essere la pena?
3.
Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se
sì, per quale periodo di prova?
4.
L'eventuale condanna va
iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà
avvenire la cancellazione?
8.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 1 e segg. CP; 453,
454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU
1.
dalle accuse di incitazione al
soggiorno illegale, art. 116 cpv. 1 a LStr, impiego di stranieri sprovvisti di
permesso, art. 117 cpv. 1 LStr, circolazione senza licenza di condurre, art. 95
cifra 1 LCS, per i fatti indicati nel decreto di accusa n. 1677/2010 del 12
aprile 2010.
assegna le tasse e le spese allo
Stato;
avverte che questo giudizio può
essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale
entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure
oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione
della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano.
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a
carico dello Stato
fr. 200.00 tassa
di giustizia senza motivazione
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 400.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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