Lexipedia

Decisione

10.2010.240

Ospitare presso il proprio domicilio, impiegare del personale senza autorizzazione e concedere la guida ad una persona sprovvista di regolare licenza di condurre valida

3 maggio 2011Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

4 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 12 aprile

2010 n. 1677/2010 del AINQ 1, che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

3’600.- (tremilaseicento), corrispondente a 60 aliquote da fr. 60.00 (art. 34 e

seg. CP).

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1’000.-

(mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 17 (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

4.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CP.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 23 aprile 2010;

indetto il pubblico dibattimento il 3

maggio 2011 al quale sono comparsi l’accusato e il difensore;

sentito il difensore, il quale postula il

proscioglimento del proprio assistito dai reati ascrittigli;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

E’ ACCU 1 autore colpevole di:

1.1

incitazione al soggiorno illegale, per avere favorito il

soggiorno illegale in Svizzera del figlio __________ e di __________,

sprovvisti di validi documenti di legittimazione, ospitandoli presso la propria

abitazione di __________ dal 20.12.2009 fino al momento del controllo di

Polizia effettuato il 24.2.2010?

1.2

impiego di stranieri sprovvisti di permesso, per avere in qualità

di datore di lavoro, impiegato presso la propria ditta di giardinaggio “__________”

di __________, per lavori saltuari dal 20.12.2009 fino al 24.2.2010, il

cittadino kosovaro __________ sprovvisto di qualsiasi autorizzazione?

1.3

circolazione senza licenza di

condurre, per avere concesso la guida della propria autovettura marca “__________”

targata TI __________, il 24.2.2010 sulla tratta __________ ed in altre due o

tre circostanze, tra il 20.12.09 ed il 24.2.10 per delle tratte imprecisate nel

Cantone Ticino, a __________ malgrado quest’ultimo fosse sprovvisto di una

valida licenza di condurre?

2.

In caso di risposta

affermativa, quale deve essere la pena?

3.

Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se

sì, per quale periodo di prova?

4.

L'eventuale condanna va

iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà

avvenire la cancellazione?

8.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 1 e segg. CP; 453,

454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU

1.

dalle accuse di incitazione al

soggiorno illegale, art. 116 cpv. 1 a LStr, impiego di stranieri sprovvisti di

permesso, art. 117 cpv. 1 LStr, circolazione senza licenza di condurre, art. 95

cifra 1 LCS, per i fatti indicati nel decreto di accusa n. 1677/2010 del 12

aprile 2010.

assegna le tasse e le spese allo

Stato;

avverte che questo giudizio può

essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale

entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure

oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione

della sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano.

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a

carico dello Stato

fr. 200.00 tassa

di giustizia senza motivazione

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster