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Decisione

10.2010.241

Ricettazione; proscioglimento

14 giugno 2013Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato

previsto dall'art. 160 cifra 1 cpv. 1 CP;

perseguita con decreto

d’accusa del 12 aprile 2010 n. 1769/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena

pecuniaria di 80 (ottanta) aliquote giornaliere da CHF 40.- (quaranta) cadauna

(art. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 3’200.- (tremiladuecento).

L’esecuzione

della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)

anni (artt. 42 segg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa

di CHF 900.- (novecento), ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 9 (nove) (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento

della tassa di giustizia di CHF 150.- (centocinquanta) e delle spese

giudiziarie di CHF 150.- (centocinquanta).

4.

La

condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il

periodo previsto dall’art. 369 CP;

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 21 aprile 2010 dall'accusato;

sentito il

difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusata. In subordine

postula la modifica del decreto d’accusa, con l’aggiornamento dei quantitativi

di stecche compravenduti secondo quanto dichiarato in sede odierna

dell’accusata e una corrispettiva riduzione della pena prospettata dal

Procuratore pubblico;

sentita per ultima

l'accusata, la quale ricorda la sofferenza che le ha cagionato il procedimento;

posti a giudizio i

seguenti quesiti:

1.

Se ACCU 1

è autrice colpevole di ricettazione (art. 160 cifra 1 cpv. 1 CP) per i fatti

descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

2.

In caso di

risposta affermativa al quesito n. 1, quale deve essere la pena.

3.

A chi

vanno caricate le tasse e le spese;

costatata l’adesione ai

quesiti;

letti ed esaminati gli atti;

visti gli artt.

1.

CP; 453, 455 CPP; 9 segg., 273 segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

proscioglie ACCU

1,

dall’imputazione

di ricettazione (art. 160 cifra 1 cpv. 1 CP) per i fatti descritti nel decreto

d’accusa a suo carico;

carica tasse

e spese giudiziarie di complessivi CHF 630.- (seicentotrenta) allo Stato; la

motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari

a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta;

avverte che

questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato

alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per

iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta

la motivazione della sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

,

- per raccomandata

,

- alla crescita in giudicato

,

, .

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico dello

Stato,

CHF 350.- tassa di giustizia senza motivazione

CHF 200.- spese giudiziarie

CH 80.- testi

CHF 630.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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