10.2010.241
Ricettazione; proscioglimento
14 giugno 2013Italiano3 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2010.241
Data decisione, Autorità:
14.06.2013, PRPEN
Titolo:
Ricettazione; proscioglimento
RICETTAZIONE
art. 160 cpv. 1 cf. 1 CPS
Incarto
n.
10.2010.241
DA 1769/2010
Bellinzona
14
giugno 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Flavio Biaggi
sedente con Gabriele
Fossati in qualità di Segretario, per giudicar
ACCU 1,
,
(difensore:.
DI 1, )
prevenuta colpevole di ricettazione
per aver,
da dicembre 2008 a settembre 2009, a __________, acquistato da __________
almeno 200 stecche di sigarette a CHF 50.00 ciascuna, che sapeva o comunque
avrebbe dovuto presumere, viste le circostanze, essere provento di reato, in
particolare di furto;
Fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato
previsto dall'art. 160 cifra 1 cpv. 1 CP;
perseguita con decreto
d’accusa del 12 aprile 2010 n. 1769/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena
pecuniaria di 80 (ottanta) aliquote giornaliere da CHF 40.- (quaranta) cadauna
(art. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 3’200.- (tremiladuecento).
L’esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni (artt. 42 segg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa
di CHF 900.- (novecento), ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 9 (nove) (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento
della tassa di giustizia di CHF 150.- (centocinquanta) e delle spese
giudiziarie di CHF 150.- (centocinquanta).
4.
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il
periodo previsto dall’art. 369 CP;
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 21 aprile 2010 dall'accusato;
sentito il
difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusata. In subordine
postula la modifica del decreto d’accusa, con l’aggiornamento dei quantitativi
di stecche compravenduti secondo quanto dichiarato in sede odierna
dell’accusata e una corrispettiva riduzione della pena prospettata dal
Procuratore pubblico;
sentita per ultima
l'accusata, la quale ricorda la sofferenza che le ha cagionato il procedimento;
posti a giudizio i
seguenti quesiti:
1.
Se ACCU 1
è autrice colpevole di ricettazione (art. 160 cifra 1 cpv. 1 CP) per i fatti
descritti nel decreto d’accusa a suo carico.
2.
In caso di
risposta affermativa al quesito n. 1, quale deve essere la pena.
3.
A chi
vanno caricate le tasse e le spese;
costatata l’adesione ai
quesiti;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli artt.
1.
CP; 453, 455 CPP; 9 segg., 273 segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
proscioglie ACCU
1,
dall’imputazione
di ricettazione (art. 160 cifra 1 cpv. 1 CP) per i fatti descritti nel decreto
d’accusa a suo carico;
carica tasse
e spese giudiziarie di complessivi CHF 630.- (seicentotrenta) allo Stato; la
motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari
a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta;
avverte che
questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato
alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per
iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta
la motivazione della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
,
- per raccomandata
,
- alla crescita in giudicato
,
, .
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico dello
Stato,
CHF 350.- tassa di giustizia senza motivazione
CHF 200.- spese giudiziarie
CH 80.- testi
CHF 630.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster