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Decisione

10.2010.246

Opporsi intenzionalmente all'analisi dell'alito

24 giugno 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a __________ il 12.01.2010;

reato

previsto dall'art. 91a cpv. 1 LCStr.;

perseguito con decreto d’accusa del 19 aprile

2010 n. 1855/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 100.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 1'000.-.

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'000.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena

detentiva di giorni 10 (dieci).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 27 aprile 2010, limitatamente alla

pena;

indetto il dibattimento 24 giugno 2010,

al quale è comparso l’accusato personalmente, mentre il Procuratore pubblico

con lettera 28 maggio 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico

dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da ultimo l'accusat il quale si

dichiara disposto, se del caso, ad eseguire un lavoro di pubblica utilità;

posto a giudizio il seguente quesito:

1.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 37, 47 CP; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 3, 39 LTG;

rispondendo al quesito posto;

prende atto che ACCU 1

è autore colpevole di elusione

di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida per i fatti compiuti

nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1855/2010 del 19 aprile

2010.

condanna ACCU 1

1.

al lavoro di pubblica

utilità di 42 (quarantadue) ore;

1.1

l’accusato

è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà

commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di

pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a

un giorno di pena detentiva (art. 39 CP).

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Lugano,

Sezione della circolazione,

Camorino,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 300.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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