10.2010.246
Opporsi intenzionalmente all'analisi dell'alito
24 giugno 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2010.246
Data decisione, Autorità:
24.06.2010, PRPEN
Titolo:
Opporsi intenzionalmente all'analisi dell'alito
OPPOSIZIONE ALLA PROVA DEL SANGUE
art. 91a cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2010.246
DA
1855/2010
Bellinzona
24
giugno 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Lara
Bittana in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di elusione
di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida
per essersi intenzionalmente
opposto all’analisi dell’alito e alla prova del sangue per la determinazione
dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili
conseguenze penali del suo rifiuto
Fatti
avvenuti a __________ il 12.01.2010;
reato
previsto dall'art. 91a cpv. 1 LCStr.;
perseguito con decreto d’accusa del 19 aprile
2010 n. 1855/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 100.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 1'000.-.
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'000.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 10 (dieci).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 27 aprile 2010, limitatamente alla
pena;
indetto il dibattimento 24 giugno 2010,
al quale è comparso l’accusato personalmente, mentre il Procuratore pubblico
con lettera 28 maggio 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico
dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusat il quale si
dichiara disposto, se del caso, ad eseguire un lavoro di pubblica utilità;
posto a giudizio il seguente quesito:
1.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 37, 47 CP; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 3, 39 LTG;
rispondendo al quesito posto;
prende atto che ACCU 1
è autore colpevole di elusione
di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida per i fatti compiuti
nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1855/2010 del 19 aprile
2010.
condanna ACCU 1
1.
al lavoro di pubblica
utilità di 42 (quarantadue) ore;
1.1
l’accusato
è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà
commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di
pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a
un giorno di pena detentiva (art. 39 CP).
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Lugano,
Sezione della circolazione,
Camorino,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 300.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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