10.2010.247
Offendere con gesti o vie di fatto l'onore di una persona
10 maggio 2011Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2010.247
Data decisione, Autorità:
10.05.2011, PRPEN
Titolo:
Offendere con gesti o vie di fatto l'onore di una persona
INGIURIA
art. 177 CPS
Incarto
n.
10.2010.247
1694/2010
Bellinzona
10
maggio 2011
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Ivone
Ribeiro Lopes in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di ingiuria
per avere, tra __________ e __________
2009, a __________, sputando ripetutamente davanti alla porta d'entrata di CIVI
1, offeso con gesti o vie di fatto l'onore di una persona;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e luogo;
reato previsto dall'art. 177
CP;
perseguito con decreto d’accusa del 12 aprile
Fatti
2010 n. 1694/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
330.-, corrispondente a 3 aliquote da fr. 110.- (art. 34 e seg. CP).
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 200.-, con
l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con
una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.
4.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CP.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 27 aprile 2010;
sentita la parte civile, la quale chiede
la conferma del decreto di accusa, nonché l’importo di fr. 500.-- a titolo di
torto morale (da dare in beneficienza);
sentito l'accusato, il quale chiede il
proprio proscioglimento dall’accusa di ingiuria;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autore colpevole di ingiuria,
per avere, tra __________ e __________ 2009, a __________, sputando ripetutamente davanti alla porta d'entrata di CIVI 1, offeso con gesti o vie di fatto
l'onore di una persona?
2.
In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?
3.
In caso di condanna, può beneficiare della sospensione condizionale
della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4.
L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì,
quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
5.
Quid della richiesta di torto morale?
6.
A chi vanno caricate le tasse e le spese?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 1 e segg. CP; 427 cpv.
2, 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo negativamente ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di ingiuria, art.
177.
CP per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1694/2010 del 12 aprile
2010.
assegna le spese allo Stato, ritenuto
che in caso di appello, rispettivamente di richiesta di motivazione scritta
della presente sentenza da parte dell’accusato o dell’accusatore privato la
tassa per la motivazione di fr. 800.--sarà posta a carico del richiedente,
rispettivamente dei richiedenti in ragione di ½ ciascuno;
avverte che questo giudizio può
essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale
entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure
oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione
della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 50.00 tassa
di giustizia senza motivazione
fr. 50.00 spese
giudiziarie
fr. 100.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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