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Decisione

10.2010.247

Offendere con gesti o vie di fatto l'onore di una persona

10 maggio 2011Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2010 n. 1694/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

330.-, corrispondente a 3 aliquote da fr. 110.- (art. 34 e seg. CP).

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 200.-, con

l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con

una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.

4.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CP.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 27 aprile 2010;

sentita la parte civile, la quale chiede

la conferma del decreto di accusa, nonché l’importo di fr. 500.-- a titolo di

torto morale (da dare in beneficienza);

sentito l'accusato, il quale chiede il

proprio proscioglimento dall’accusa di ingiuria;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autore colpevole di ingiuria,

per avere, tra __________ e __________ 2009, a __________, sputando ripetutamente davanti alla porta d'entrata di CIVI 1, offeso con gesti o vie di fatto

l'onore di una persona?

2.

In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

3.

In caso di condanna, può beneficiare della sospensione condizionale

della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì,

quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

5.

Quid della richiesta di torto morale?

6.

A chi vanno caricate le tasse e le spese?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 1 e segg. CP; 427 cpv.

2, 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo negativamente ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di ingiuria, art.

177.

CP per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1694/2010 del 12 aprile

2010.

assegna le spese allo Stato, ritenuto

che in caso di appello, rispettivamente di richiesta di motivazione scritta

della presente sentenza da parte dell’accusato o dell’accusatore privato la

tassa per la motivazione di fr. 800.--sarà posta a carico del richiedente,

rispettivamente dei richiedenti in ragione di ½ ciascuno;

avverte che questo giudizio può

essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale

entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure

oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione

della sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 50.00 tassa

di giustizia senza motivazione

fr. 50.00 spese

giudiziarie

fr. 100.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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