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Decisione

10.2010.248

Strattonare qualcuno prendendolo per le spalle senza tuttavia causargli un danno al corpo e alla salute

12 settembre 2012Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2010 n. 1920/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di CHF 100.-

(cento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di CHF 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di CHF 50.-

(cinquanta).

3.

Si rinvia la parte civile CIVI

1.

al competente foro per eventuali pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3

CPP-TI).

4.

La condanna non verrà iscritta a casellario

giudiziale;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 26 aprile 2010;

sentito il patrocinatore, il quale chiede

la conferma del decreto d’accusa a carico di ACCU 1, unitamente alla condanna

di quest’ultimo alla rifusione dei costi di patrocinio (CHF 2'776.- come da

nota prodotta in data odierna) e del torto morale (CHF 500.-) sopportati dalla

parte civile;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento dell’accusato e, a titolo abbondanziale, si oppone alle pretese

risarcitorie;

sentiti nuovamente il patrocinatore e il

difensore in sede di replica e duplica;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole di

vie di fatto (art. 126 cpv. 1 CP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a

suo carico.

2.

In caso di risposta affermativa

al quesito n. 1, quale deve essere la pena.

3.

Se, e in quale misura, devono

essere accolte le richieste della parte civile.

4.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese;

letti ed esaminati gli atti;

visti gli artt. 47, 106, 126 cpv. 1

CP; 453, 455 CPP; 9 segg., 273 segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1ACCU 1

autore colpevole di vie di

fatto (art. 126 cpv. 1 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel

decreto di accusa n. DA 1920/2010 del 19 aprile 2010.

condanna ACCU 1ACCU 1

1.

Alla multa di CHF 100.-

(cento).

1.1

In caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 (uno) giorno

(art. 106 cpv. 2 CP).

2.

Al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi CHF 790.- (settecentonovanta) con motivazione

scritta e di CHF 390.- (trecentonovanta) senza motivazione scritta;

3.

Al pagamento alla parte civile

dell’importo di CHF 1'200.- a titolo di ripetibili;

rinvia la

parte civile al competente foro civile per le pretese di corrispondente natura;

avverte che questo giudizio può

essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale

entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure

oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione

della sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

ACCU 1

Bellinzona

CIVI 1

- per raccomandata

AINQ 1

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione della popolazione,

Bellinzona

Ufficio del Giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano

Ufficio dell’incasso e delle

pene alternative, Torricella.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1ACCU 1

CHF 100.- multa

CHF 250.- tassa

di giustizia senza motivazione

CHF 100.- spese

giudiziarie

CHF 40.- testi

CHF 490.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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