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Decisione

10.2010.250

Violazione delle regole dell'arte edilizia per negligenza

17 ottobre 2012Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto dall’art. 229 cpv. 2 CP, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;

perseguito con decreto

d’accusa del 12 aprile 2010 n. 1698/2010 del AINQ 1 __________, che propone la

condanna:

1. Alla pena

pecuniaria di CHF 1'800.- (milleottocento), corrispondente a 30 (trenta)

aliquote da CHF 60.- (sessanta) (art. 34 segg. CP).

L'esecuzione

della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)

anni (art. 42 segg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di CHF

500.

- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 9 (nove) (art. 106 cpv.

2.

CP).

3.

Al pagamento della

tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 150.-

(centocinquanta).

La

condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il

periodo previsto dall’art. 369 CP;

ACCU 2

prevenuto colpevole di violazione delle

regole dell'arte edilizia per negligenza

per

avere, a __________, nel periodo __________, agendo di comune

accordo con ACCU 1, suo socio e come lui gerente della __________ Sagl,

montando

sul tetto dello stabile "__________" alcune insegne luminose di

grandi dimensioni, ponendo alla loro base della zavorra del peso di circa kg

800.

e fissandole parzialmente in profilati di alluminio con viti

autofilettanti,

omesso di

adottare tutte le minime misure precauzionali richieste dalle circostanze, in

particolare di eseguire un calcolo della pressione del vento per evitare le

possibilità di ribaltamento, per cui per negligenza vennero trascurate le

regole riconosciute dell'arte con la conseguenza che a causa di una tempesta di

vento le cui raffiche non erano comunque di forza eccezionale per la nostra

regione, le strutture tubolari si staccarono dagli ancoraggi e caddero nel

sottostante piazzale aperto al pubblico mettendo così in pericolo l'integrità

delle persone;

fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto dall’art. 229 cpv. 2 CP, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;

perseguito con decreto

d’accusa del 12 aprile 2010 n. 1696/2010 del che propone la condanna:

1.

Alla pena

pecuniaria di CHF 2'700.- (duemilasettecento), corrispondente a 30 (trenta)

aliquote da CHF 90.- (novanta) (art. 34 segg. CP).

L’esecuzione

della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)

anni (art. 42 segg. CP).

2.

Alla multa di CHF

500.

- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 6 per ACCU 1 e per ACCU

2.

3.

Al pagamento della

tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 150.-

(centocinquanta).

La condanna verrà

iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CP;

viste le

opposizioni ai decreti d’accusa interposte tempestivamente dagli accusati in

data 20 aprile 2010;

richiamato il decreto di

riunione dei procedimenti 22 dicembre 2011;

sentito il

difensore, il quale sostenendo la nullità della perizia allestita dall’Ing. __________

l’assenza del nesso causale adeguato e l’applicazione, alla fattispecie,

dell’art. 53 CP, postula l’annullamento dei decreti d’accusa a carico dei suoi

assistiti, per cui domanda pertanto il proscioglimento con tasse e spese a

carico dello Stato;

sentiti per ultimi

gli accusati, i quali ricordano entrambi le tante fatalità che hanno

caratterizzato la fattispecie, in cui non intravvedono una loro negligenza;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

Se ACCU 1

è autore colpevole di violazione delle regole dell’arte edilizia per negligenza

(art. 229 cpv. 2 CP), per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

2.

Se ACCU 2

è autore colpevole di violazione delle regole dell’arte edilizia per negligenza

(art. 229 cpv. 2 CP), per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

3.

In caso

di risposta affermativa ai quesiti n. 1 e/o 2, quale deve essere la pena.

4.

A chi

vanno caricate le tasse e le spese;

letti ed esaminati gli atti;

visti gli artt. 34,

42,47, 48 lett. d), 106, 229 cpv. 2 CP; 453, 455 CPP-CH; 9 segg., 273 segg.

CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di

violazione delle regole dell'arte edilizia per negligenza (art. 229 cpv. 2 CP),

per avere, a __________, nel periodo __________, agendo di comune accordo con ACCU

2, suo socio e come lui gerente della __________ Sagl,

montando

sul tetto dello stabile "__________" alcune insegne luminose di

grandi dimensioni, ponendo alla loro base della zavorra del peso di circa kg

800.

e fissandole parzialmente in profilati di alluminio con viti

autofilettanti,

omesso di

adottare le misure precauzionali richieste dalle circostanze, in particolare ritenuto

che i lavori di fissaggio e i controlli di stabilità non erano ancora stati

eseguiti, per cui per negligenza vennero trascurate le regole riconosciute

dell'arte, con la conseguenza che a causa di una tempesta di vento le cui

raffiche non erano comunque di forza eccezionale per la nostra regione, le

strutture tubolari si staccarono dal sistema di fissaggio e caddero nel

sottostante piazzale aperto al pubblico, mettendo così in pericolo l'integrità

delle persone;

condanna ACCU 1,

1.

Alla pena pecuniaria

di 10 (dieci) aliquote giornaliere da CHF 70.- (settanta), per un totale di CHF

700.

- (settecento).

L’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

Alla

multa di CHF 200.- (duecento).

In caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP);

dichiara ACCU 2,

autore colpevole di

violazione delle regole dell'arte edilizia per negligenza (art. 229 cpv. 2 CP),

per avere, a __________, nel periodo __________, agendo di comune accordo con ACCU

1, suo socio e come lui gerente della __________ Sagl,

montando

sul tetto dello stabile "__________" alcune insegne luminose di

grandi dimensioni, ponendo alla loro base della zavorra del peso di circa kg

800.

e fissandole parzialmente in profilati di alluminio con viti

autofilettanti,

omesso di

adottare le misure precauzionali richieste dalle circostanze, in particolare ritenuto

che i lavori di fissaggio e i controlli di stabilità non erano ancora stati

eseguiti, per cui per negligenza vennero trascurate le regole riconosciute

dell'arte, con la conseguenza che a causa di una tempesta di vento le cui

raffiche non erano comunque di forza eccezionale per la nostra regione, le

strutture tubolari si staccarono dal sistema di fissaggio e caddero nel

sottostante piazzale aperto al pubblico, mettendo così in pericolo l'integrità

delle persone;

condanna ACCU 2,

1.

Alla pena

pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da CHF 100.- (cento), per un

totale di CHF 1'000.- (mille);

L’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

Alla multa

di CHF 200.- (duecento).

In caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

carica la

tassa di giustizia e le spese di complessivi CHF 750.- (settecentocinquanta) a ACCU

1.

e ACCU 2 nella misura di ½ a ciascuno.

La

motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari

a CHF 400.- (quattrocento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse

richiesta;

comunica che le

condanne saranno iscritte a casellario giudiziale e cancellate trascorso il periodo

fissato dall’art. 369 CP;

avverte che

questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato

alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per

scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta

la motivazione della sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

ACCU 1, , __________

ACCU 2, __________

DI 1, __________,

-

per raccomandata

-

Procuratore pubblico __________, __________,

- alla

crescita in giudicato

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona

Sezione

della popolazione, Bellinzona

Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Ufficio

dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico di ACCU

1.

CHF 200.- multa

CHF 200.- tassa di giustizia senza motivazione

CHF 175.- spese giudiziarie

CHF 575.- totale

Distinta spese a carico di ACCU

2,

CHF 200.- multa

CHF 200.- tassa di giustizia senza motivazione

CHF 175.- spese giudiziarie

CHF 575.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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