10.2010.250
Violazione delle regole dell'arte edilizia per negligenza
17 ottobre 2012Italiano9 min
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Numero d'incarto:
10.2010.250
Data decisione, Autorità:
17.10.2012, PRPEN
Titolo:
Violazione delle regole dell'arte edilizia per negligenza
VIOLAZIONE DELLE REGOLE DELL'ARTE EDILIZIA
art. 229 cpv. 2 CPS
Incarto
n.
10.2010.250
10.2010.251
DA 1696/2010
DA 1698/2010
Bellinzona
17
ottobre 2012
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Flavio Biaggi
sedente con Gabriele
Fossati in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1ACCU 1
e
ACCU 2ACCU 2
(difensore di entrambi: DI 1, __________)
ACCU 1
prevenuto colpevole di violazione delle
regole dell'arte edilizia per negligenza
per
avere, a __________, nel periodo __________, agendo di comune
accordo con ACCU 2, suo socio e come lui gerente della __________ Sagl,
montando
sul tetto dello stabile "__________" alcune insegne luminose di
grandi dimensioni, ponendo alla loro base della zavorra del peso di circa kg
800 e fissandole parzialmente in profilati di alluminio con viti
autofilettanti,
omesso di
adottare tutte le minime misure precauzionali richieste dalle circostanze, in
particolare di eseguire un calcolo della pressione del vento per evitare le
possibilità di ribaltamento, per cui per negligenza vennero trascurate le
regole riconosciute dell'arte con la conseguenza che a causa di una tempesta di
vento le cui raffiche non erano comunque di forza eccezionale per la nostra
regione, le strutture tubolari si staccarono dagli ancoraggi e caddero nel
sottostante piazzale aperto al pubblico mettendo così in pericolo l'integrità
delle persone;
Fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall’art. 229 cpv. 2 CP, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;
perseguito con decreto
d’accusa del 12 aprile 2010 n. 1698/2010 del AINQ 1 __________, che propone la
condanna:
1. Alla pena
pecuniaria di CHF 1'800.- (milleottocento), corrispondente a 30 (trenta)
aliquote da CHF 60.- (sessanta) (art. 34 segg. CP).
L'esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni (art. 42 segg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di CHF
500.
- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 9 (nove) (art. 106 cpv.
2.
CP).
3.
Al pagamento della
tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 150.-
(centocinquanta).
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il
periodo previsto dall’art. 369 CP;
ACCU 2
prevenuto colpevole di violazione delle
regole dell'arte edilizia per negligenza
per
avere, a __________, nel periodo __________, agendo di comune
accordo con ACCU 1, suo socio e come lui gerente della __________ Sagl,
montando
sul tetto dello stabile "__________" alcune insegne luminose di
grandi dimensioni, ponendo alla loro base della zavorra del peso di circa kg
800.
e fissandole parzialmente in profilati di alluminio con viti
autofilettanti,
omesso di
adottare tutte le minime misure precauzionali richieste dalle circostanze, in
particolare di eseguire un calcolo della pressione del vento per evitare le
possibilità di ribaltamento, per cui per negligenza vennero trascurate le
regole riconosciute dell'arte con la conseguenza che a causa di una tempesta di
vento le cui raffiche non erano comunque di forza eccezionale per la nostra
regione, le strutture tubolari si staccarono dagli ancoraggi e caddero nel
sottostante piazzale aperto al pubblico mettendo così in pericolo l'integrità
delle persone;
fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall’art. 229 cpv. 2 CP, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;
perseguito con decreto
d’accusa del 12 aprile 2010 n. 1696/2010 del che propone la condanna:
1.
Alla pena
pecuniaria di CHF 2'700.- (duemilasettecento), corrispondente a 30 (trenta)
aliquote da CHF 90.- (novanta) (art. 34 segg. CP).
L’esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni (art. 42 segg. CP).
2.
Alla multa di CHF
500.
- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 6 per ACCU 1 e per ACCU
2.
3.
Al pagamento della
tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 150.-
(centocinquanta).
La condanna verrà
iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CP;
viste le
opposizioni ai decreti d’accusa interposte tempestivamente dagli accusati in
data 20 aprile 2010;
richiamato il decreto di
riunione dei procedimenti 22 dicembre 2011;
sentito il
difensore, il quale sostenendo la nullità della perizia allestita dall’Ing. __________
l’assenza del nesso causale adeguato e l’applicazione, alla fattispecie,
dell’art. 53 CP, postula l’annullamento dei decreti d’accusa a carico dei suoi
assistiti, per cui domanda pertanto il proscioglimento con tasse e spese a
carico dello Stato;
sentiti per ultimi
gli accusati, i quali ricordano entrambi le tante fatalità che hanno
caratterizzato la fattispecie, in cui non intravvedono una loro negligenza;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
Se ACCU 1
è autore colpevole di violazione delle regole dell’arte edilizia per negligenza
(art. 229 cpv. 2 CP), per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.
2.
Se ACCU 2
è autore colpevole di violazione delle regole dell’arte edilizia per negligenza
(art. 229 cpv. 2 CP), per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.
3.
In caso
di risposta affermativa ai quesiti n. 1 e/o 2, quale deve essere la pena.
4.
A chi
vanno caricate le tasse e le spese;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli artt. 34,
42,47, 48 lett. d), 106, 229 cpv. 2 CP; 453, 455 CPP-CH; 9 segg., 273 segg.
CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di
violazione delle regole dell'arte edilizia per negligenza (art. 229 cpv. 2 CP),
per avere, a __________, nel periodo __________, agendo di comune accordo con ACCU
2, suo socio e come lui gerente della __________ Sagl,
montando
sul tetto dello stabile "__________" alcune insegne luminose di
grandi dimensioni, ponendo alla loro base della zavorra del peso di circa kg
800.
e fissandole parzialmente in profilati di alluminio con viti
autofilettanti,
omesso di
adottare le misure precauzionali richieste dalle circostanze, in particolare ritenuto
che i lavori di fissaggio e i controlli di stabilità non erano ancora stati
eseguiti, per cui per negligenza vennero trascurate le regole riconosciute
dell'arte, con la conseguenza che a causa di una tempesta di vento le cui
raffiche non erano comunque di forza eccezionale per la nostra regione, le
strutture tubolari si staccarono dal sistema di fissaggio e caddero nel
sottostante piazzale aperto al pubblico, mettendo così in pericolo l'integrità
delle persone;
condanna ACCU 1,
1.
Alla pena pecuniaria
di 10 (dieci) aliquote giornaliere da CHF 70.- (settanta), per un totale di CHF
700.
- (settecento).
L’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
Alla
multa di CHF 200.- (duecento).
In caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni
(art. 106 cpv. 2 CP);
dichiara ACCU 2,
autore colpevole di
violazione delle regole dell'arte edilizia per negligenza (art. 229 cpv. 2 CP),
per avere, a __________, nel periodo __________, agendo di comune accordo con ACCU
1, suo socio e come lui gerente della __________ Sagl,
montando
sul tetto dello stabile "__________" alcune insegne luminose di
grandi dimensioni, ponendo alla loro base della zavorra del peso di circa kg
800.
e fissandole parzialmente in profilati di alluminio con viti
autofilettanti,
omesso di
adottare le misure precauzionali richieste dalle circostanze, in particolare ritenuto
che i lavori di fissaggio e i controlli di stabilità non erano ancora stati
eseguiti, per cui per negligenza vennero trascurate le regole riconosciute
dell'arte, con la conseguenza che a causa di una tempesta di vento le cui
raffiche non erano comunque di forza eccezionale per la nostra regione, le
strutture tubolari si staccarono dal sistema di fissaggio e caddero nel
sottostante piazzale aperto al pubblico, mettendo così in pericolo l'integrità
delle persone;
condanna ACCU 2,
1.
Alla pena
pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da CHF 100.- (cento), per un
totale di CHF 1'000.- (mille);
L’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
Alla multa
di CHF 200.- (duecento).
In caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni
(art. 106 cpv. 2 CP).
carica la
tassa di giustizia e le spese di complessivi CHF 750.- (settecentocinquanta) a ACCU
1.
e ACCU 2 nella misura di ½ a ciascuno.
La
motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari
a CHF 400.- (quattrocento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse
richiesta;
comunica che le
condanne saranno iscritte a casellario giudiziale e cancellate trascorso il periodo
fissato dall’art. 369 CP;
avverte che
questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato
alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per
scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta
la motivazione della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
ACCU 1, , __________
ACCU 2, __________
DI 1, __________,
-
per raccomandata
-
Procuratore pubblico __________, __________,
- alla
crescita in giudicato
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona
Sezione
della popolazione, Bellinzona
Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona
Ufficio
dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU
1.
CHF 200.- multa
CHF 200.- tassa di giustizia senza motivazione
CHF 175.- spese giudiziarie
CHF 575.- totale
Distinta spese a carico di ACCU
2,
CHF 200.- multa
CHF 200.- tassa di giustizia senza motivazione
CHF 175.- spese giudiziarie
CHF 575.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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