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Decisione

10.2010.252

Abbattere con un fucile munito di mezzi ausiliari vietati e sprovvisto di autorizzazione un uccello (tordo o merlo) di specie protetta

3 maggio 2011Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

2010 n. 1854/2010 del AINQ 1che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

600.-, corrispondente a 15 aliquote da fr. 40.00 (art. 34 e seg. CP).

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 400.-, con

l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con

una pena detentiva di giorni 4 (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Alla devoluzione allo Stato,

Fondo d'intervento selvaggina dell'importo di fr. 50.- a valere quale

risarcimento (art. 40 LCC):

4.

Alla privazione del diritto di

cacciare per la durata di due anni.

5.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

6.

Ordina la confisca di:

- 1 fucile cal. 22 LR a

ricarica automatica (art. 69 o 70 CP).

- 1 richiamo acustico

elettronico con altoparlante per uccelli;

- 1 colpo cal. 22 LR.

7.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CP.

vista l'opposizione interposta tempestivamente

in data 28 aprile 2010 dall'accusato;

sentito l’accusato, il quale contesta il

contenuto del decreto di accusa e chiede di essere prosciolto dai reati

ascrittigli, nonché la restituzione del fucile sequestrato senza il

silenziatore;

sentita la parte civile, la quale chiede

la conferma del decreto di accusa;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

E’ ACCU 1 autore colpevole di:

1.1

ripetuta infrazione alla LF

sulla caccia, in parte tentata, per avere, nel mese di ottobre 2008 e

nuovamente il 28 ottobre 2009 a __________, intenzionalmente e senza

autorizzazione, mediante fucile a palla cal. 22 LR a ricarica automatica,

munito di silenziatore e magazzino a più colpi estraibile,

a) esercitando la caccia,

abbattuto un merlo, specie protetta a livello federale; esploso un colpo contro

un uccello (tordo o merlo), della specie protetta;

b) uso di armi o mezzi

ausiliari vietati: utilizzato fucile munito di silenziatore, ricarica

automatica;

1.2

. infrazione alla LF

sulle armi e sulle munizioni, per avere, nelle circostanze di cui sopra,

intenzionalmente, senza diritto, sprovvisto di autorizzazione, portato un'arma;

2.

In caso di risposta

affermativa, quale deve essere la pena?

3.

Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per

quale periodo di prova?

4.

Quid della devoluzione allo Stato, Fondo d’intervento selvaggina

dell’importo di fr. 50.-- a valere quale risarcimento?

5.

Quid della privazione del diritto di cacciare per la durata di

due anni?

6.

Deve essere ordinata la confisca di:

- 1 fucile cal. 22 LR a

ricarica automatica;

- 1 richiamo acustico

elettronico con altoparlante per uccelli;

- 1 colpo cal. 22 LR?

7.

A chi vanno caricate le tasse e le spese?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 33 cpv. 2 LArm; 17

cpv. 1, 20, 23 LCP; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22

LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di ripetuta

infrazione alla LF sulla caccia, in parte tentata

per avere, nel mese di ottobre

2008.

e nuovamente il 28 ottobre 2009 a Ronco s./Ascona, intenzionalmente e

senza autorizzazione, mediante fucile a palla cal. 22 LR, munito di

silenziatore e magazzino a più colpi estraibile,

a) esercitando la caccia,

abbattuto un merlo, specie protetta a livello federale; esploso un colpo contro

un uccello (tordo o merlo), della specie protetta;

b) uso di armi o mezzi

ausiliari vietati: utilizzato fucile munito di silenziatore;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 10 (dieci)

aliquote giornaliere di fr. 20.--( venti) cadauna, per un totale di fr. 200.-- (duecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

alla multa di fr. 200.--

(duecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

alla

devoluzione allo Stato, Fondo d’intervento selvaggina dell’importo di fr. 50.--

a valere quale risarcimento.

4.

alla

privazione del diritto di cacciare per la durata di un anno, sospesa

condizionalmente per un anno.

5.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’100.-- con

motivazione scritta e di fr. 500.-- senza motivazione scritta.

proscioglie ACCU

1.

dall’infrazione alla LF

sulle armi e sulle munizioni per i fatti indicati al punto 2 del decreto di

accusa n. 1854/2010 del 19 aprile 2010, trattandosi di reato di lieve entità

commesso per negligenza;

ordina la

confisca di:

- 1 fucile cal. 22 LR a

ricarica automatica (art. 69 o 70 CP);

- 1 richiamo acustico

elettronico con altoparlante per uccelli;

- 1 colpo cal. 22 LR

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

avverte che questo giudizio può

essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale

entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure

oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione

della sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei provvedimenti

coercitivi, Lugano.

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle

pene alternative, Torricella,

Ufficio reperti, Bellinzona

Polizia scientifica,

Giubiasco

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 300.00 tassa

di giustizia senza motivazione

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 50.00 risarcimento

fr. 750.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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