10.2010.252
Abbattere con un fucile munito di mezzi ausiliari vietati e sprovvisto di autorizzazione un uccello (tordo o merlo) di specie protetta
3 maggio 2011Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2010.252
Data decisione, Autorità:
03.05.2011, PRPEN
Titolo:
Abbattere con un fucile munito di mezzi ausiliari vietati e sprovvisto di autorizzazione un uccello (tordo o merlo) di specie protetta
INFRAZIONE LARM
INFRAZIONE LCP
art. 33 LARM
art. 17 cpv. 1 LCP
Incarto
n.
10.2010.252
DA 1854/2010
Bellinzona
3
maggio 2011
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Ivone
Ribeiro Lopes in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. ripetuta infrazione alla LF sulla caccia,
in parte tentata
per avere, nel mese di ottobre
2008 e nuovamente il 28 ottobre 2009 a __________, intenzionalmente e senza
autorizzazione, mediante fucile a palla cal. 22 LR a ricarica automatica,
munito di silenziatore e magazzino a più colpi estraibile,
a) esercitando la caccia,
abbattuto un merlo, specie protetta a livello federale; esploso un colpo contro
un uccello (tordo o merlo), della specie protetta;
b) uso di armi o mezzi
ausiliari vietati: utilizzato fucile munito di silenziatore, ricarica
automatica;
2. infrazione alla LF sulle
armi e sulle munizioni
per avere, nelle circostanze di
cui sopra, intenzionalmente, senza diritto, sprovvisto di autorizzazione,
portato un'arma;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e luogo;
reati previsti dagli art. 33
LARM, art. 17 cpv. 1 LCP
perseguito con decreto d’accusa del 19 aprile
Fatti
2010 n. 1854/2010 del AINQ 1che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
600.-, corrispondente a 15 aliquote da fr. 40.00 (art. 34 e seg. CP).
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 400.-, con
l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con
una pena detentiva di giorni 4 (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Alla devoluzione allo Stato,
Fondo d'intervento selvaggina dell'importo di fr. 50.- a valere quale
risarcimento (art. 40 LCC):
4.
Alla privazione del diritto di
cacciare per la durata di due anni.
5.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
6.
Ordina la confisca di:
- 1 fucile cal. 22 LR a
ricarica automatica (art. 69 o 70 CP).
- 1 richiamo acustico
elettronico con altoparlante per uccelli;
- 1 colpo cal. 22 LR.
7.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CP.
vista l'opposizione interposta tempestivamente
in data 28 aprile 2010 dall'accusato;
sentito l’accusato, il quale contesta il
contenuto del decreto di accusa e chiede di essere prosciolto dai reati
ascrittigli, nonché la restituzione del fucile sequestrato senza il
silenziatore;
sentita la parte civile, la quale chiede
la conferma del decreto di accusa;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
E’ ACCU 1 autore colpevole di:
1.1
ripetuta infrazione alla LF
sulla caccia, in parte tentata, per avere, nel mese di ottobre 2008 e
nuovamente il 28 ottobre 2009 a __________, intenzionalmente e senza
autorizzazione, mediante fucile a palla cal. 22 LR a ricarica automatica,
munito di silenziatore e magazzino a più colpi estraibile,
a) esercitando la caccia,
abbattuto un merlo, specie protetta a livello federale; esploso un colpo contro
un uccello (tordo o merlo), della specie protetta;
b) uso di armi o mezzi
ausiliari vietati: utilizzato fucile munito di silenziatore, ricarica
automatica;
1.2
. infrazione alla LF
sulle armi e sulle munizioni, per avere, nelle circostanze di cui sopra,
intenzionalmente, senza diritto, sprovvisto di autorizzazione, portato un'arma;
2.
In caso di risposta
affermativa, quale deve essere la pena?
3.
Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per
quale periodo di prova?
4.
Quid della devoluzione allo Stato, Fondo d’intervento selvaggina
dell’importo di fr. 50.-- a valere quale risarcimento?
5.
Quid della privazione del diritto di cacciare per la durata di
due anni?
6.
Deve essere ordinata la confisca di:
- 1 fucile cal. 22 LR a
ricarica automatica;
- 1 richiamo acustico
elettronico con altoparlante per uccelli;
- 1 colpo cal. 22 LR?
7.
A chi vanno caricate le tasse e le spese?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 33 cpv. 2 LArm; 17
cpv. 1, 20, 23 LCP; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22
LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di ripetuta
infrazione alla LF sulla caccia, in parte tentata
per avere, nel mese di ottobre
2008.
e nuovamente il 28 ottobre 2009 a Ronco s./Ascona, intenzionalmente e
senza autorizzazione, mediante fucile a palla cal. 22 LR, munito di
silenziatore e magazzino a più colpi estraibile,
a) esercitando la caccia,
abbattuto un merlo, specie protetta a livello federale; esploso un colpo contro
un uccello (tordo o merlo), della specie protetta;
b) uso di armi o mezzi
ausiliari vietati: utilizzato fucile munito di silenziatore;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 10 (dieci)
aliquote giornaliere di fr. 20.--( venti) cadauna, per un totale di fr. 200.-- (duecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
alla multa di fr. 200.--
(duecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
alla
devoluzione allo Stato, Fondo d’intervento selvaggina dell’importo di fr. 50.--
a valere quale risarcimento.
4.
alla
privazione del diritto di cacciare per la durata di un anno, sospesa
condizionalmente per un anno.
5.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’100.-- con
motivazione scritta e di fr. 500.-- senza motivazione scritta.
proscioglie ACCU
1.
dall’infrazione alla LF
sulle armi e sulle munizioni per i fatti indicati al punto 2 del decreto di
accusa n. 1854/2010 del 19 aprile 2010, trattandosi di reato di lieve entità
commesso per negligenza;
ordina la
confisca di:
- 1 fucile cal. 22 LR a
ricarica automatica (art. 69 o 70 CP);
- 1 richiamo acustico
elettronico con altoparlante per uccelli;
- 1 colpo cal. 22 LR
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
avverte che questo giudizio può
essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale
entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure
oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione
della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei provvedimenti
coercitivi, Lugano.
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle
pene alternative, Torricella,
Ufficio reperti, Bellinzona
Polizia scientifica,
Giubiasco
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 300.00 tassa
di giustizia senza motivazione
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 50.00 risarcimento
fr. 750.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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