10.2010.262
Ottenere indebitamente indennità di disoccupazione sottacendo di aver lavorato senza annunciarlo agli uffici di riferimento
22 agosto 2012Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2010.262
Data decisione, Autorità:
22.08.2012, PRPEN
Titolo:
Ottenere indebitamente indennità di disoccupazione sottacendo di aver lavorato senza annunciarlo agli uffici di riferimento
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
art. 105 LADI
Incarto
n.
10.2010.262
DA 1674/2010
Bellinzona
22
agosto 2012
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Flavio Biaggi
sedente con Gabriele
Fossati in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1ACCU 1
(difensore: __________. __________)
prevenuto colpevole di infrazione alla LF sull'assicurazione
contro la disoccupazione
per avere ottenuto
indebitamente indennità di disoccupazione per i mesi di agosto, settembre e
ottobre __________ per complessivi CHF 16'701.50, sottacendo che, dal 1° agosto
al 31 dicembre __________, ha lavorato presso il __________ di __________ (__________),
senza annunciarlo agli uffici di riferimento;
fatti avvenuti nelle suddette
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 105
LADI;
perseguito con decreto d’accusa del 12 aprile
Fatti
2010 n. 1674/2010 del che propone la condanna:
1. Alla multa di CHF 1'500.-
(millecinquecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (quindici) (art. 106
cpv. 2 CP).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di CHF 200.- (duecento) e delle spese giudiziarie di CHF 100.-
(cento).
3.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 28 aprile 2010;
prospettata all’accusato la commissione della
contravvenzione alla LF sull'assicurazione contro la disoccupazione ai sensi
dell’art. 106 LADI (violazione dell’obbligo di annunciare);
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento, rispettivamente la non punibilità, dell’accusato sulla scorta
degli artt. 12 cpv. 3, 13, 21, 52, 53 lett. b) e 54 CP;
sentito da ultimo l'accusato, il quale si
scusa per l’accaduto;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole di
infrazione alla LF sull’assicurazione contro la disoccupazione (art. 105 LADI)
per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.
2.
Se per gli stessi fatti ACCU 1
è autore colpevole di contravvenzione alla LF sull’assicurazione contro la
disoccupazione (art. 106 LADI).
3.
Se ACCU 1 è incorso in un
errore sui fatti ai sensi dell’art. 13 CP.
4.
Se ACCU 1 è incorso in un
errore sull’illiceità ai sensi dell’art. 21 CP.
5.
In caso di risposta affermativa
ai quesiti 1 o 2, quale deve essere la pena.
6.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli artt. 105, 106 LADI; 105
vLADI; 2 cpv. 2, 12, 13, 21, 34, 42, 47, 52, 53, 54, 106 CP; 453, 455 CPP; 9
segg., 273 segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti,
dichiara ACCU 1ACCU 1
autore colpevole di delitto
contro la LF sull’assicurazione contro la disoccupazione (art. 105 LADI) per i
fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa n. 1674/2010
del 12 aprile 2010;
proscioglie ACCU 1,
dal reato di contravvenzione
contro la LF sull’assicurazione contro la disoccupazione (art. 106 LADI);
condanna ACCU 1ACCU 1
1.
Alla multa di CHF 500.-
(cinquecento), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa
sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque).
2.
Al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi CHF 950.- (novecentocinquanta) con motivazione
scritta e di CHF 550.- (cinquecentocinquanta) senza motivazione scritta;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP;
avverte che questo giudizio può
essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale
entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure
oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione
della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
ACCU 1
__________
- per
raccomandata
AINQ 1
Sezione
del lavoro, Bellinzona,
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona
Ufficio del Giudice dei provvedimenti
coercitivi, Lugano
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona
Sezione della popolazione,
Bellinzona
Ufficio dell’incasso e delle
pene alternative, Torricella.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1ACCU 1
CHF 500.- multa
CHF 400.- tassa
di giustizia senza motivazione
CHF 150.- spese
giudiziarie
CHF 1'050 - totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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