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Decisione

10.2010.262

Ottenere indebitamente indennità di disoccupazione sottacendo di aver lavorato senza annunciarlo agli uffici di riferimento

22 agosto 2012Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2010 n. 1674/2010 del che propone la condanna:

1. Alla multa di CHF 1'500.-

(millecinquecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (quindici) (art. 106

cpv. 2 CP).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di CHF 200.- (duecento) e delle spese giudiziarie di CHF 100.-

(cento).

3.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 28 aprile 2010;

prospettata all’accusato la commissione della

contravvenzione alla LF sull'assicurazione contro la disoccupazione ai sensi

dell’art. 106 LADI (violazione dell’obbligo di annunciare);

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento, rispettivamente la non punibilità, dell’accusato sulla scorta

degli artt. 12 cpv. 3, 13, 21, 52, 53 lett. b) e 54 CP;

sentito da ultimo l'accusato, il quale si

scusa per l’accaduto;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole di

infrazione alla LF sull’assicurazione contro la disoccupazione (art. 105 LADI)

per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

2.

Se per gli stessi fatti ACCU 1

è autore colpevole di contravvenzione alla LF sull’assicurazione contro la

disoccupazione (art. 106 LADI).

3.

Se ACCU 1 è incorso in un

errore sui fatti ai sensi dell’art. 13 CP.

4.

Se ACCU 1 è incorso in un

errore sull’illiceità ai sensi dell’art. 21 CP.

5.

In caso di risposta affermativa

ai quesiti 1 o 2, quale deve essere la pena.

6.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese;

letti ed esaminati gli atti;

visti gli artt. 105, 106 LADI; 105

vLADI; 2 cpv. 2, 12, 13, 21, 34, 42, 47, 52, 53, 54, 106 CP; 453, 455 CPP; 9

segg., 273 segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti,

dichiara ACCU 1ACCU 1

autore colpevole di delitto

contro la LF sull’assicurazione contro la disoccupazione (art. 105 LADI) per i

fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa n. 1674/2010

del 12 aprile 2010;

proscioglie ACCU 1,

dal reato di contravvenzione

contro la LF sull’assicurazione contro la disoccupazione (art. 106 LADI);

condanna ACCU 1ACCU 1

1.

Alla multa di CHF 500.-

(cinquecento), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa

sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque).

2.

Al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi CHF 950.- (novecentocinquanta) con motivazione

scritta e di CHF 550.- (cinquecentocinquanta) senza motivazione scritta;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP;

avverte che questo giudizio può

essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale

entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure

oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione

della sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

ACCU 1

__________

- per

raccomandata

AINQ 1

Sezione

del lavoro, Bellinzona,

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona

Ufficio del Giudice dei provvedimenti

coercitivi, Lugano

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Sezione della popolazione,

Bellinzona

Ufficio dell’incasso e delle

pene alternative, Torricella.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1ACCU 1

CHF 500.- multa

CHF 400.- tassa

di giustizia senza motivazione

CHF 150.- spese

giudiziarie

CHF 1'050 - totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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