10.2010.286
Condurre un veicolo in grave stato di inattitudine
15 giugno 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2010.286
Data decisione, Autorità:
15.06.2010, PRPEN
Titolo:
Condurre un veicolo in grave stato di inattitudine
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2010.286
DA
2108/2010
Bellinzona
15
giugno 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Elisa
Bagnaia in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
difensore, Avv. Andrea Roth,
Bellinzona
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine
per aver
condotto l'autovettura __________ targata TI __________ essendo in stato di grave ubriachezza, così come
accertato dalla prova etanografica (1.98 per mille);
Fatti
avvenuti a __________ l’11 febbraio 2010;
reato
previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;
2. elusione di
provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida
per
essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue per la determinazione
dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili
conseguenze penali del suo rifiuto;
avvenuti a __________ il 11 febbraio 2010;
reato previsto dall'art. 91a
cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa n. 2108/2010 di
data 3 maggio 2010 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di 60
(sessanta) aliquote giornaliere da fr. 90.- (novanta) cadauna, corrispondenti a
complessivi fr. 5'400.- (cinquemilaquattrocento).
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'200.-
(milleduecento), ritenuto che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di 12 (dodici) giorni.
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.-
(duecento).
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 17 maggio 2010 dall'accusato;
indetto il dibattimento 15 giugno 2010,
al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore mentre il
Procuratore pubblico con lettera 7 giugno 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del
decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede in
via principale la derubricazione a ebrietà semplice con l’inflizione di una
multa di fr. 500.- e in via subordinata la riduzione del 20% del tasso
alcolemico con conseguente riduzione della pena a 20 aliquote e della multa a
fr. 800.-; postula altresì che il periodo di prova sia limitato a due anni;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole
di:
1.1
guida in stato di
inattitudine
1.2
elusione di provvedimenti
per accertare l’incapacità alla guida
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34, 42, 47, 49, 106
CP; 91 cpv. 1, 91a cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida in
stato di inattitudine e di elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità
alla guida per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di
accusa n. 2108/2010 del 3 maggio 2010, ritenuto un tasso alcolemico di almeno
1,5 per mille.
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 60
(sessanta) aliquote giornaliere di fr. 80.- (ottanta), per un totale di fr.
4'800.- (quattromilaottocento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
alla multa di fr. 1'000.-
(mille);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 13 (tredici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Lugano,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Camorino, (80320)
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1'000.00 multa
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 1'300.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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