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Decisione

10.2010.286

Condurre un veicolo in grave stato di inattitudine

15 giugno 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a __________ l’11 febbraio 2010;

reato

previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;

2. elusione di

provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida

per

essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue per la determinazione

dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili

conseguenze penali del suo rifiuto;

avvenuti a __________ il 11 febbraio 2010;

reato previsto dall'art. 91a

cpv. 1 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa n. 2108/2010 di

data 3 maggio 2010 del AINQ 1 che

propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di 60

(sessanta) aliquote giornaliere da fr. 90.- (novanta) cadauna, corrispondenti a

complessivi fr. 5'400.- (cinquemilaquattrocento).

L'esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'200.-

(milleduecento), ritenuto che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di 12 (dodici) giorni.

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.-

(duecento).

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 17 maggio 2010 dall'accusato;

indetto il dibattimento 15 giugno 2010,

al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore mentre il

Procuratore pubblico con lettera 7 giugno 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del

decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede in

via principale la derubricazione a ebrietà semplice con l’inflizione di una

multa di fr. 500.- e in via subordinata la riduzione del 20% del tasso

alcolemico con conseguente riduzione della pena a 20 aliquote e della multa a

fr. 800.-; postula altresì che il periodo di prova sia limitato a due anni;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole

di:

1.1

guida in stato di

inattitudine

1.2

elusione di provvedimenti

per accertare l’incapacità alla guida

per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 34, 42, 47, 49, 106

CP; 91 cpv. 1, 91a cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di guida in

stato di inattitudine e di elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità

alla guida per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di

accusa n. 2108/2010 del 3 maggio 2010, ritenuto un tasso alcolemico di almeno

1,5 per mille.

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 60

(sessanta) aliquote giornaliere di fr. 80.- (ottanta), per un totale di fr.

4'800.- (quattromilaottocento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

alla multa di fr. 1'000.-

(mille);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 13 (tredici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Camorino, (80320)

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1'000.00 multa

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 1'300.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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