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Decisione

10.2010.321

Ripetuto danneggiamento di diversi impianti semaforici e cavi apparecchi radar; abusare per malizia di un impianto di telecomunicazioni; consumare un imprecisato quantitativo di cocaina

8 novembre 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di fr.

2'000.- (duemila), corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 100.- (cento).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque)

giorni.

3.

Si rinvia la parte civile CIVI 1, Preonzo al competente foro per le pretesa

di natura civile.

4.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese di

fr. 100.- (duecento).

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 1 giugno 2010 dall'accusato;

indetto il dibattimento 8 novembre 2010,

al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il difensore d’ufficio;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

preso atto che con lettera __________ 2010 la

parte civile CIVI 1 ha ritirato la querela per i reati di danneggiamento,

ripetuto danneggiamento di lieve entità e abuso di impianti di

telecomunicazioni;

sentito il difensore, il quale chiede in

via principale che l’accusato venga mandato esente da pena e in via subordinata

che la multa sia massicciamente ridotta; postula che tasse e spese vadano allo

Stato e protesta ripetibili;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole di

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti nel decreto di

accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 106 CP; 19a LS; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2366/2010 del 18 maggio 2010.

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 200.-

(duecento);

1.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Lugano,

Sezione della popolazione,

Ufficio della migrazione, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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