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Decisione

10.2010.335

Condurre una autovettura essendo in stato di ubriachezza, così come accertato dalla prova etanografica (1.35 per mille prima prova; 0.94 per mille seconda prova) e opporsi alla prova del sangue

1 settembre 2011Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

2. elusione di provvedimenti

per accertare l’incapacità alla guida

per essersi intenzionalmente

opposto alla prova del sangue per la determinazione dell'alcolemia ordinata

dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del

suo rifiuto;

fatti avvenuti a __________ il

__________ 2010;

reato previsto dall'art. 91a

cpv. 1 LCStr.;

perseguito con decreto d’accusa del 25 maggio

2010 n. 2389/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 90

(novanta) aliquote giornaliere da fr. 120.- cadauna, (art. 34 e segg. CPS)

corrispondenti a complessivi fr. 10’800.-.

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e

segg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'500.-, ritenuto

che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di

giorni 15 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

4.

Alla revoca del beneficio della

sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 60 (sessanta)

aliquote giornaliere da fr. 130.00 ciascuna per complessivi fr. 7’800.-.

decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero Pubblico il __________2008

(art. 46 cpv. 1 CPS), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 60 (art. 36 CPS).

5.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CPS.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 8 giugno 2010 dall'accusato;

sentito l’accusato, il quale chiede di

diminuire l’importo dell’aliquota giornaliera tenendo in considerazione il suo

salario effettivo attuale nonché il fatto che ha un figlio di 10 anni (la

compagna lavora al 50%). Rileva di aver intrapreso un percorso con lo psicologo

del traffico signor __________ e di essere seguito da gennaio 2011 dal centro

Ingrado; ribadisce il suo impegno a non più bere alcool se guida; in ogni caso

gli è stata pronunciata la revoca della licenza di condurre a tempo

indeterminato. Chiede quindi che si prescinda dalla pronuncia dalla revoca

della sospensione condizionale della precedente condanna;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

Se l’imputato è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i

fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Se l’accusato è autore colpevole di elusione di provvedimenti per

accertare l’incapacità alla guida per i fatti descritti nel decreto di accusa a

suo carico.

3.

Quale deve essere l’eventuale pena.

4.

Se l’imputato può beneficiare della sospensione condizionale

dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni.

5.

Se deve essere

revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 130.00 ciascuna per

complessivi fr. 7'800.00, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico

il __________2008 (art. 46 cpv. 1 CPS).

6.

A chi

vanno caricate la tassa e le spese di giudizio.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. gli art. 91 cpv. 1 e

91a cpv. 1 LCStr.; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di guida in

stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1, elusione di provvedimenti per accertare

l'incapacità alla guida, art. 91a cpv. 1 LCS per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2389/2010 del 25 maggio 2010.

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 90

(novanta) aliquote giornaliere di fr. 120.00 (centoventi), per un totale di fr.

10'800.00 (diecimilaottocento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)

anni.

2.

alla multa di fr. 1500.00

(millecinquecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.00

con motivazione scritta e di fr. 550.00 senza motivazione scritta.

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote

giornaliere da fr. 130.00 ciascuna per complessivi fr. 7'800.00, decretata

nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________2008, ma ne proroga il

periodo di prova di un anno (art. 46 cpv. 2 CPS);

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

avverte che questo giudizio può

essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale

entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure

oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione

della sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano.

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle

pene alternative, Torricella,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1500.00 multa

fr. 300.00 tassa

di giustizia senza motivazione

fr. 250.00 spese

giudiziarie

fr. 2050.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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