10.2010.335
Condurre una autovettura essendo in stato di ubriachezza, così come accertato dalla prova etanografica (1.35 per mille prima prova; 0.94 per mille seconda prova) e opporsi alla prova del sangue
1 settembre 2011Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2010.335
Data decisione, Autorità:
01.09.2011, PRPEN
Titolo:
Condurre una autovettura essendo in stato di ubriachezza, così come accertato dalla prova etanografica (1.35 per mille prima prova; 0.94 per mille seconda prova) e opporsi alla prova del sangue
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
OPPOSIZIONE ALLA PROVA DEL SANGUE
art. 91 cpv. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 1 let. a LCSTR
Incarto
n.
10.2010.335
DA 2389/2010
Bellinzona
1
settembre 2011
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Giudice della Pretura penale
Avv. Sonia
Giamboni Tommasini
sedente con avv. Fabia Giannini in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine
per aver condotto l'autovettura
VW targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza, così come accertato
dalla prova etanografica (1.35 per mille prima prova; 0.94 per mille seconda
prova);
fatti avvenuti a __________ il
__________ 2010;
reato previsto dall'art. 91
cpv. 1 LCStr.;
Fatti
2. elusione di provvedimenti
per accertare l’incapacità alla guida
per essersi intenzionalmente
opposto alla prova del sangue per la determinazione dell'alcolemia ordinata
dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del
suo rifiuto;
fatti avvenuti a __________ il
__________ 2010;
reato previsto dall'art. 91a
cpv. 1 LCStr.;
perseguito con decreto d’accusa del 25 maggio
2010 n. 2389/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 90
(novanta) aliquote giornaliere da fr. 120.- cadauna, (art. 34 e segg. CPS)
corrispondenti a complessivi fr. 10’800.-.
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e
segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'500.-, ritenuto
che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di
giorni 15 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
4.
Alla revoca del beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 60 (sessanta)
aliquote giornaliere da fr. 130.00 ciascuna per complessivi fr. 7’800.-.
decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero Pubblico il __________2008
(art. 46 cpv. 1 CPS), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 60 (art. 36 CPS).
5.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CPS.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 8 giugno 2010 dall'accusato;
sentito l’accusato, il quale chiede di
diminuire l’importo dell’aliquota giornaliera tenendo in considerazione il suo
salario effettivo attuale nonché il fatto che ha un figlio di 10 anni (la
compagna lavora al 50%). Rileva di aver intrapreso un percorso con lo psicologo
del traffico signor __________ e di essere seguito da gennaio 2011 dal centro
Ingrado; ribadisce il suo impegno a non più bere alcool se guida; in ogni caso
gli è stata pronunciata la revoca della licenza di condurre a tempo
indeterminato. Chiede quindi che si prescinda dalla pronuncia dalla revoca
della sospensione condizionale della precedente condanna;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
Se l’imputato è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i
fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.
Se l’accusato è autore colpevole di elusione di provvedimenti per
accertare l’incapacità alla guida per i fatti descritti nel decreto di accusa a
suo carico.
3.
Quale deve essere l’eventuale pena.
4.
Se l’imputato può beneficiare della sospensione condizionale
dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni.
5.
Se deve essere
revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 130.00 ciascuna per
complessivi fr. 7'800.00, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico
il __________2008 (art. 46 cpv. 1 CPS).
6.
A chi
vanno caricate la tassa e le spese di giudizio.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. gli art. 91 cpv. 1 e
91a cpv. 1 LCStr.; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida in
stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1, elusione di provvedimenti per accertare
l'incapacità alla guida, art. 91a cpv. 1 LCS per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2389/2010 del 25 maggio 2010.
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 90
(novanta) aliquote giornaliere di fr. 120.00 (centoventi), per un totale di fr.
10'800.00 (diecimilaottocento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)
anni.
2.
alla multa di fr. 1500.00
(millecinquecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.00
con motivazione scritta e di fr. 550.00 senza motivazione scritta.
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote
giornaliere da fr. 130.00 ciascuna per complessivi fr. 7'800.00, decretata
nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________2008, ma ne proroga il
periodo di prova di un anno (art. 46 cpv. 2 CPS);
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
avverte che questo giudizio può
essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale
entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure
oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione
della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano.
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle
pene alternative, Torricella,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1500.00 multa
fr. 300.00 tassa
di giustizia senza motivazione
fr. 250.00 spese
giudiziarie
fr. 2050.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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