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Decisione

10.2010.342

Guida in stato d'inattitudine

26 novembre 2013Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1.Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 110.-

cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'100.-. L'esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'000.-, ritenuto che, in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese

giudiziarie di fr. 300.-

4.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 14 giugno 2010 dall'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento del proprio assistito;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

L’imputato è autore colpevole

di guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr) per i fatti commessi

nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

2.

Quale deve essere l’eventuale

pena?

3.

L’imputato può beneficiare

della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se si, a quali

condizioni?

4.

A chi vanno caricate la tassa e

le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 34, 42, 47, 106 CP; 91

cpv. 1 LCStr; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1ACCU 1

autore colpevole di guida in

stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr) per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2572/2010 del 7 giugno 2010.

condanna ACCU 1ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 10

(dieci) aliquote giornaliere di fr. 110.- (centodieci), per un totale di fr.

1'100.- (millecentodieci);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

alla multa di fr. 220.-

(duecentoventi);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 1'300.- (milletrecento) con motivazione

scritta e di fr. 900.- (novecento) senza motivazione scritta.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

avverte che questo giudizio può

essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale

entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure

oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione

della sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

ACCU 1

- per raccomandata

AINQ 1

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano.

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle

pene alternative, Torricella,

Sezione della circolazione,

Camorino.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1ACCU 1

fr. 220.00 multa

fr. 400.00 tassa

di giustizia senza motivazione

fr. 350.00 spese

giudiziarie

fr. 150.00 testi

fr. 1120.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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